n.174 del 29.06.2023 (Parte Terza)

Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione 7283 del 5 aprile 2023 - Ammissione candidati

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la L. 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;

- la L. 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico”;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”;

- il Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61 “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (cd Decreto Alluvione) e in particolare:

  • l’art. 4 comma 1 che prevede, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, la sospensione - per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 - dei termini dei procedimenti pendenti alla data del 1 maggio 2023, includendo esplicitamente i termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali;
  • l’art. 4 comma 5, che impegna le pubbliche amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1;
  • l’allegato 1, che elenca i territori colpiti dall’alluvione e oggetto delle disposizioni contenute nel decreto stesso;

Richiamata la propria determinazione n. 7283 del 5/4/2023 “Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (art. 6 L.R. 3 marzo 2016, n. 2) - Approvazione bando”;

Richiamato il contenuto del Bando approvato con determinazione n. 7283/2023 e, in particolare:

- l’art. 5 “Irricevibilità della domanda e cause di non ammissione al concorso” ai sensi del quale sono considerate irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 3 del bando e costituisce motivo di non ammissione al concorso:

  • l’irricevibilità della domanda di cui al precedente paragrafo;
  • il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 del bando;
  • il mancato pagamento del contributo di partecipazione al concorso;
  • l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie all’art. 3 del bando;

- l’art. 6 “Ammissione dei candidati” che prevede che l’ammissione dei candidati al concorso sia effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione e del pagamento del contributo di cui al punto 3b) del bando e che all’ammissione dei candidati si proceda con provvedimento regionale escludendo le domande ritenute non ammissibili ai sensi dell’art. 5 del medesimo bando;

- l’art. 14 “Approvazione della graduatoria” che dispone che il Responsabile dell’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici della Regione Emilia-Romagna, accertata la regolarità dei lavori concorsuali, approva, con proprio atto, la graduatoria degli idonei predisposta dalla Commissione esaminatrice, sotto condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti dal bando, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di partecipazione al concorso, compresa la relativa integrazione;

- l’art. 21 “Accertamento dei requisiti” ai sensi del quale in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, l’accertamento a seguito dei controlli previsti per legge della non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, comporta l’esclusione dalla graduatoria e la decadenza dall’eventuale assegnazione, quando il controllo rilevi la non sussistenza di un requisito necessario per l’ammissione al concorso ai sensi dell’Art. 2, compreso il mancato permanere, fino al momento dell’apertura della farmacia, della condizione di non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni;

Considerato che:

- il bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico n. 100 del 12/4/2023 e, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 21/4/2023 ed è stato pubblicizzato in conformità a quanto previsto dall’art. 24 del bando stesso;

- le domande di partecipazione al concorso potevano essere presentate, ai sensi dell’art. 3 del bando, dal 19/4/2023 al 19/5/2023 esclusivamente con modalità web tramite apposita piattaforma tecnologica ed applicativa accessibile collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo specificato nel bando;

- la piattaforma web presenta meccanismi automatici di controllo interni tali da impedire il proseguimento della compilazione della domanda e la presentazione della stessa in caso di mancata indicazione di requisiti/condizioni necessari/e per la partecipazione al concorso con opportuna segnalazione di errore al candidato;

- nel periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso la Regione Emilia-Romagna ha istituito, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, un punto informativo contattabile telefonando al numero verde 80066.22.00 o inviando e-mail a urp@regione.emilia-romagna.it;

- sono pervenute complessive n. 1361 (milletrecentosessantuno) domande di partecipazione al concorso;

- il competente Settore regionale ha compiuto l’istruttoria delle 1361 domande pervenute, volta a verificare la corretta modalità di presentazione delle stesse, l’avvenuto pagamento del contributo previsto, l’iscrizione all’Ordine dei farmacisti e l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale far pervenire ogni comunicazione relativa al concorso (dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’art. 3 del bando), dalla quale è emerso che:

  • nessun candidato ha presentato la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dall’Avviso;
  • tutti i candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso hanno indicato in piattaforma web un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e risultano iscritti all’Ordine dei farmacisti;
  • 8 (otto) candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso non hanno effettuato il pagamento del contributo e, pertanto, ai sensi dei richiamati artt. 5 e 6 del bando, non possono essere ammessi al concorso;

- con comunicazione acquisita agli atti con Prot. 16/06/2023.
0586002. E il farmacista con domanda già regolarmente inviata e protocollata con PG/2023/474609 (n. identificativo attribuito dalla piattaforma tecnologica ed applicativa utilizzata per la presentazione della domanda 000001911-2023-05-15) ha comunicato la propria volontà di rinunciare alla procedura concorsuale;

Precisato che ciascun candidato ha dichiarato i dati riportati nella domanda di partecipazione al concorso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false e mendaci (art. 76 del testo unico. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e che l’Amministrazione regionale disporrà la decadenza da ogni beneficio conseguito con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000;

Ritenuto, per le ragioni sopra evidenziate, di procedere all’ammissione di tutti i candidati che hanno regolarmente presentato domanda, non hanno successivamente rinunciato alla procedura concorsuale ed hanno provveduto al pagamento del contributo di partecipazione al concorso di cui al punto 3b) del bando, precisando che l’ammissione dei candidati al concorso è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione e dei controlli già svolti, sopra descritti e che per gli ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese si fa riferimento a quanto previsto in particolare all’art. 21 “Accertamento dei requisiti” del medesimo bando di concorso;

Dato atto che in applicazione della sospensione dei termini dei procedimenti prevista dal richiamato Art. 4 del Decreto Alluvione, successivamente all’adozione del presente provvedimento, con le modalità indicate alla pagina https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie, potranno essere presentate ulteriori domande di partecipazione al concorso da parte dei farmacisti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o il domicilio nei territori indicati all’Allegato 1 del Decreto stesso;

Ritenuto necessario - in osservanza al disposto normativo che impegna le pubbliche amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti (art. 4 comma 5 decreto alluvione) - procedere comunque all’adozione del presente atto, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice del concorso, il cui atto di nomina è in via d’adozione, di iniziare i lavori;

Ritenuto, ai fini della pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi e di quelli non ammessi al concorso e in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di indicare i candidati stessi mediante il numero di protocollo attribuito alla domanda di partecipazione, rilevabile da parte di ciascuno degli interessati accedendo alla piattaforma utilizzata per la presentazione della domanda;

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modificazioni;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii., in particolare con riferimento all’art. 7 bis, comma 3;

- la determinazione del RPCT della Giunta regionale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013-Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;

Richiamati:

- al Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 20 giugno 2022 “Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni e predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 “Riorganizzazione della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- la determinazione dirigenziale n. 19384 del 13 ottobre 2022, di conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Governo del Farmaco e dei Dispositivi Medici;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

  1. di ammettere al Concorso pubblico regionale, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna bandito con determinazione n. 7283/2023, n. 1352 candidati individuati nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di non ammettere al Concorso pubblico regionale di cui al punto 1), per non aver effettuato il pagamento del contributo entro il termine di presentazione delle domande, n. 8 candidati individuati nell’allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di rendere noto che l’elenco degli ammessi potrà essere integrato nel caso di presentazione di ulteriori domande di partecipazione al concorso ammissibili ai sensi del Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61 (cd Decreto Alluvione) e degli artt. 5 e 6 del bando di concorso;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/concorso-ordinario-farmacie rendendo noto che la pubblicazione nel BURERT ha valore di notifica;
  5. di comunicare la mancata ammissione ai candidati non ammessi elencati nell’Allegato B), all'indirizzo PEC dagli stessi indicato in piattaforma;
  6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre entro il termine di 60 giorni ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato; detti termini decorrono dalla pubblicazione nel BURERT.

La Responsabile dell'Area

Elisa Sangiorgi

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina