n.244 del 23.09.2015 periodico (Parte Seconda)

Atto di indirizzo alle società affidatarie in house per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con atto del 14 luglio 2014, n. 1107, la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha deliberato di attivare un sistema di monitoraggio e vigilanza sugli enti pubblici regionali e sugli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale, allo scopo di verificare se, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali, le relative gestioni perseguano principi di efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, legalità e rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- allo scopo di cui sopra, la medesima deliberazione, dopo avere definito l'ambito soggettivo di applicazione, ha delineato l'ossatura del meccanismo di vigilanza e controllo, stabilendo:

 a) l'istituzione di una apposita struttura organizzativa interna a livello di “Servizio” con il compito, fra gli altri, anche di:

 - assistere gli organi politici della Regione nella elaborazione degli indirizzi strategici rivolti agli enti pubblici o di diritto privato regionali;

- definire e aggiornare il modello di controllo sul sistema delle partecipazioni regionali in raccordo con le strutture centrali competenti;

- assicurare il rispetto nell’applicazione del modello di controllo;

b) la costituzione, a supporto delle direzioni generali e della struttura di cui alla lettera a), di un “Comitato guida interdirezionale”, formato da dirigenti e funzionari regionali esperti, in particolare, in materia finanziaria, contabile, societaria, istituzionale, organizzativa e di gestione del personale;

c) il monitoraggio, in particolare, dei seguenti settori:

- prevenzione della corruzione;

- trasparenza e pubblicità;

- vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;

- contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

- profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;

- affidamento di contratti pubblici per l’acquisizione di forniture e servizi e per l’affidamento di lavori;

d) la creazione di un idoneo sistema informativo-informatico, per razionalizzare e velocizzare la raccolta delle informazioni necessarie;

Dato atto che:

  • con delibera di Giunta regionale n. 1353 del 23 luglio 2014 è stato istituito il Servizio “Pianificazione finanziaria e controlli”, presso la Direzione generale centrale “Risorse finanziarie e patrimonio”, a cui è stato affidato, tra l' altro, il coordinamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui alla deliberazione n. 1107/2014;
  • con determinazione n. 2722 del 10 marzo 2015, il direttore generale alle “Risorse finanziarie e patrimonio” ha costituito il precitato “Comitato guida interdirezionale”;
  • al “Comitato guida interdirezionale”, sono stati assegnati diversi obiettivi, tra i quali:

a) censire e descrivere gli adempimenti informativi e gli altri obblighi di monitoraggio e vigilanza che sussistono sul sistema delle partecipate regionali, discendenti dal quadro normativo vigente, per le materie specificatamente indicate all’articolo 8, dell’Allegato A della già citata deliberazione di Giunta n. 1107 del 2014;

b) classificare, in relazione agli adempimenti individuati, di cui al punto precedente, il sistema delle partecipate soggetto a tali adempimenti;

c) supportare il Servizio “Pianificazione finanziaria e controlli” della Direzione generale “Risorse finanziarie e patrimonio”, nell’attività di definizione dei modelli di controllo sul sistema delle partecipazioni regionali;

Visti, per quanto riguarda gli obblighi inerenti le materie, tra loro strettamente collegate, della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

  • la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che all’art. 1 subordina all’ adozione di apposita intesa, da assumere nell’ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (in seguito “Intesa”), gli adempimenti in materia di contrasto al fenomeno corruttivo, con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (comma 60);
  • l’"Intesa” avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” del 24 luglio 2013, sottoscritta, in Conferenza Unificata, per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 Legge n. 190 del 2012, che, in particolare, evidenzia che gli enti sub-regionali devono curare la comunicazione anche alla Regione di riferimento, secondo modalità indicate e pubblicizzate da ciascuna Regione, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dei Programmi Triennali per la Trasparenza e l’integrità (PTTI);
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che, all’art. 11, rubricato “Ambito soggettivo di applicazione”, stabilisce che “alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni … e alle società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
  • il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” che detta disposizioni, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali, di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici non territoriali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
  •  l'art. 1, comma 735, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; 
  • il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che stabilisce:

a) che destinatari del Piano, per gli specifici adempimenti previsti dal legislatore o dal Piano medesimo, siano anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate, oltre a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. (paragrafo 1.3);

b) che l’amministrazione che esercita la vigilanza deve verificare l’osservanza delle disposizioni di prevenzione della corruzione poste a carico degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico (paragrafo 3.1.1.);

  • la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto: “Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, adottata il 17 giugno 2015 n. 8;

Visti inoltre, per quanto riguarda la materia del personale (in ordine a regole per il reclutamento e per il conferimento di incarichi, ai vincoli assunzionali e al contenimento della spesa):

  • l'art. 18 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce:

- al comma 1, che “le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- al comma 2, che “le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”;

- al comma 2-bis, che:

a) “le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”;

b) “a tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;

c) “le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello”;

- al comma 3, che le precitate disposizioni non si applicano alle società quotate sui mercati regolamentati;

  • l'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che “le società affidatarie in house … adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008”;
  • l'art. 1, commi da 563 a 568, della L.27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che disciplinano i processi di mobilità d'ufficio del personale tra le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dai loro enti strumentali;
  • l'art. 3, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che prescrive a Regioni ed enti locali di coordinare “le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato...”;

Ritenuto in particolare, in riferimento a quest'ultimo parametro, che il concetto di spesa corrente possa risultare in taluni casi non adeguato a valutare l'efficienza del fattore lavoro nell'ambito del processo di creazione di valore pubblico, finalità sottesa al dettato normativo avendo a mente aziende di erogazione, e che la valutazione possa piuttosto essere effettuata sull'incidenza del costo del personale sul valore della produzione, che rappresenta una misura dell'efficienza diretta del fattore lavoro;

Visti, infine, in materia di approvvigionamenti di beni e servizi e in materia di affidamento lavori:

  • l'art. 3-bis, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che “le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”;
  • il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e in particolare:

- l'art. 3, commi 25 e 26, da cui si ricava che è “amministrazione aggiudicatrice” ogni “organismo di diritto pubblico”, intendendosi con quest'ultimo concetto “qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;”

 - l'art. 32, “Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori”, comma 1, lettera a);

  • la l.r. 24 maggio 2004, n. 11, recante “Sviluppo regionale della società dell'informazione”, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, che stabilisce che la struttura regionale di acquisto (Agenzia Regionale di sviluppo dei mercati telematici) “svolge la propria attività in favore dei seguenti soggetti, ove questi siano tenuti ad applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'acquisizione di lavori, beni o servizi:

a) la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;

b) gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale”;

Ritenuto necessario dettare indirizzi precisi al sistema delle partecipate regionali, sia per attuare e dettagliare le disposizioni normative sopra richiamate, che per rendere concretamente possibile l'avvio del sistema di monitoraggio e vigilanza;

Valutato opportuno, per la complessità del tema, elaborare indirizzi articolandoli:

a) per tipologia di soggetti, partendo, con il presente atto, da quelli più contigui alle strutture dell'Ente o degli Enti controllanti, ossia dalle società affidatarie in house, rinviando a successivi atti gli indirizzi per altre tipologie omogenee di destinatari;

b) per materie, come sotto elencate, di competenza delle strutture, appartenenti tutte alla direzione generale “Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica”, indicate a fianco di ciascuna di esse:

  1. prevenzione della corruzione (direzione generale “Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica”);
  2. trasparenza (Servizio “Comunicazione, educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione”);
  3. contenimento della spesa per il personale, vincoli assunzionali, reclutamento e conferimento di incarichi (Servizio “Organizzazione e Sviluppo”);
  4. acquisizioni di beni e servizi e affidamento lavori (Servizio “Approvvigionamenti e centri operativi”);

Dato che il direttore generale “Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica”, ha richiesto, con nota del 6 maggio 2015, PG/2015/0290997, osservazioni sulla proposta della presente deliberazione alle direzioni generali competenti e, tramite queste, alle stesse società interessate;

Valutate tutte le osservazioni conseguentemente pervenute, che sono conservate agli atti del procedimento, presso gli uffici della direzione generale “Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica”;

Dato atto inoltre che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata, con esito positivo, dall'Organismo Indipendente di Valutazione in data 27 luglio 2015, come risulta dal verbale acquisito al n. 0542006 del Protocollo Generale della Giunta regionale e conservato, in copia, agli atti del procedimento;

Sentito il Comitato di direzione nella seduta del 9 luglio 2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a “Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità”;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di adottare l'“Atto di indirizzo alle società affidatarie in house della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale”, come allegato alla presente deliberazione sotto lettera A), quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di ordinare la notificazione della presente deliberazione alle società destinatarie e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), oltre che sul sito web istituzionale.

ALLEGATO A)  

“ATTO DI INDIRIZZO ALLE SOCIETÀ AFFIDATARIE IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTRATTI PUBBLICI E PERSONALE”  

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

PARTE II - INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Art. 3 - Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione

Art. 4 – Il Piano di Prevenzione della corruzione

Art. 5 - Trasparenza

PARTE III - INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 6 - Acquisizioni di beni e servizi e affidamento lavori

PARTE IV - INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 7 - Criteri per il contenimento della spesa del personale e vincoli assunzionali.

Art. 8 - Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 - Finalità

La Regione Emilia-Romagna, con il presente atto, formula indirizzi alle società partecipate, di cui all'art. 2, per assicurare:

a) la delineazione di un quadro unitario e certo entro cui le stesse partecipano al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, in materia di personale e di acquisizione di beni e servizi, nonché di affidamento di lavori;

b) l'applicazione, in modo coerente e omogeneo in tutti gli enti di diritto privato in controllo regionale, della normativa nelle materie della “prevenzione della corruzione” e della “trasparenza”.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente atto di indirizzo ha come destinatari le società affidatarie in house della Regione Emilia-Romagna, su cui quest'ultima ha il controllo, ai sensi di quanto previsto al comma 1, punti 1) e 2, dell'art. 2359 c.c. 

Le società che presentano le caratteristiche di cui sopra, sono:

  1. LEPIDA S.p.A, con sede legale in Bologna;
  2. ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A, con sede legale in Bologna;
  3. FER - Ferrovie Emilia-Romagna - Societa' a responsabilita' limitata, con sede legale in Ferrara;
  4. CUP 2000 S.p.A., con sede legale in Bologna;
  5. APT Servizi- Società a responsabilità limitata, con sede legale in Bologna;
  6. ASTER - Societa' consortile per azioni, con sede legale in Bologna.

Le società di cui sopra, in controllo diretto della Regione, devono assicurare a loro volta il rispetto dei presenti indirizzi anche da parte delle società dalle medesime controllate (controllo indiretto della Regione); alla data di adozione del presente atto risulta in controllo indiretto della Regione, tramite una società in house, la società FERST s.r.l., con sede legale a Ferrara (partecipata al 100% da FER - Ferrovie Emilia-Romagna - S.r.l.).

La società “FBM -Finanziaria Bologna Metropolitana” S.p.a., che è società in house della Regione Emilia-Romagna, ma di cui quest'ultima detiene solo l'1% del capitale sociale, è tenuta ad osservare gli indirizzi formulati in materia dai soci che ne detengono il controllo.

PARTE II – INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Art. 3 - Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio di Amministrazione della società, o soggetto equivalente, quale organo di indirizzo politico-amministrativo della medesima, ove non avesse ancora provveduto o non avesse provveduto in coerenza con i seguenti indirizzi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, nomina, per un periodo determinato, il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” della società, scegliendolo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) deve essere un dirigente della società, con competenze adeguate alla funzione; nel solo caso di società priva di dirigenti, oppure nel caso in cui questi siano pochi e possa insorgere un conflitto di interessi tra il ruolo che ricoprono e quello di Responsabile di prevenzione della corruzione (es.: Responsabile degli approvvigionamenti), questi può essere individuato anche in una qualifica non dirigenziale, purchè abbia le idonee competenze, con un obbligo di maggiore vigilanza a carico del Consiglio di amministrazione o organo equivalente, che può concretizzarsi anche nella richiesta di relazioni periodiche infra-annuali sull'attività svolta; in ogni caso non può essere nominato un soggetto esterno alla società (es.: componenti dell'Organismo di Vigilanza che non siano anche dipendenti della società);

b) nei casi in cui nell'Organismo di Vigilanza sia prevista la nomina di un dipendente della società, è opportuno che tale figura corrisponda a quella del Responsabile della Prevenzione della corruzione della società medesima, in modo tale da assicurare un collegamento funzionale tra soggetti che svolgono, seppur per finalità diverse, compiti di vigilanza sul rispetto della legalità all'interno della società;

c) l'atto di conferimento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve chiarire esplicitamente gli obblighi a cui l'incaricato è tenuto e le conseguenze in termini di inadempimento, soprattutto con riferimento ai profili disciplinari e di valutazione dirigenziale (o di valutazione delle prestazioni lavorative);

d) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non può percepire, per lo svolgimento di tale funzione, compensi aggiuntivi;

e) non può essere nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione un soggetto che si trovi in conflitto di interessi con la società (es.: lite pendente) o abbia dimostrato un comportamento non integerrimo, desumibile da condanne in sede penale o da sanzioni di natura disciplinare.

La società, per rendere obbligatoria la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, adegua il proprio ordinamento giuridico, preferibilmente mediante una modifica statutaria dopo la conclusione del processo di razionalizzazione, attualmente in corso, delle partecipazioni societarie regionali.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni, di soggetti esterni (es: consulenti), e deve essere dotato delle necessarie risorse interne, umane e strumentali.

Art. 4 - Piano di Prevenzione della Corruzione

Ogni società deve innanzitutto dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, come espressamente stabilito da ANAC con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

Inoltre, ogni società, deve adottare le misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità, secondo le previsioni e per le finalità della L. n. 190 del 2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e relative modifiche operata da ANAC con la determinazione sopra richiamata.

Le misure di prevenzione della corruzione devono essere predisposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Le precitate misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità possono integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001, mantenendo, tuttavia, una propria autonomia in una sezione apposita, che tiene luogo del “Piano di prevenzione della corruzione della società”.

Le misure di contrasto da adottare devono essere almeno:

a) individuazione dei rischi di corruzione, a seguito della analisi del contesto istituzionale e organizzativo;

b) individuazione delle Aree a rischio corruzione, alla luce del contesto in cui si trova ad operare; costituiscono comunque Aree a rischio obbligatorie quelle individuate come tali dall'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, purchè compatibili con la natura giuridica e le funzioni della società;

c) descrizione della metodologia adottata per gestire il processo di “gestione del rischio corruzione”, secondo i criteri del risk management;

d) descrizione del sistema dei controlli interni per prevenire i rischi di corruzione (in correlazione con quanto previsto dal modello organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001);

e) allegazione del Codice etico o di comportamento della società; se già adottato deve essere integrato con illustrazione dei comportamenti atti a prevenire il rischio corruzione, individuando le sanzioni in caso di violazione; il Codice deve essere approvato o adattato entro sei mesi dalla pubblicazione nel BURERT del presente atto. Inoltre devono essere previste le seguenti misure:

- individuazione della struttura/soggetto chiamato a dare pareri sull'attuazione del Codice etico o di comportamento in caso di incertezze applicative;

- predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio;

- individuazione delle modalità per attivare i meccanismi sanzionatori;

- introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni di violazione del Codice, sia da parte degli utenti o cittadini che da parte dei dipendenti;

f) previsione di una sezione dedicata al “Programma triennale della trasparenza” e indicazione del nominativo del Responsabile della trasparenza;

g) adeguamento dell'ordinamento interno della società ai dettati del D.Lgs. n. 39 del 2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e degli amministratori, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Giunta regionale con atto del relativo Responsabile della Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Emilia-Romagna (in “Amministrazione trasparente”- sezione “Altri contenuti”, sottosezione “Prevenzione della corruzione nella Regione Emilia-Romagna”);

h) individuazione di adeguati piani formativi rivolti a dirigenti e collaboratori che operano nei processi ascritti alle Aree a rischio corruzione della società, con individuazione dei contenuti delle tipologie di destinatari e delle modalità di erogazione;

i) previsione di adeguati strumenti e meccanismi di tutela della riservatezza, per evitare possibili discriminazioni del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower);

l) descrizione delle misure adottate per esplicitare il divieto a carico della società di assunzione di soggetti, già dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012;

m) descrizione delle misure adottate o da adottarsi per programmare la rotazione degli incarichi e dell'assegnazione del personale direttivo su processi censiti a rischio corruzione; è giustificata la mancata adozione della rotazione in caso di esercizio di attività ad alto contenuto tecnico, a tutela dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione della società; in alternativa, se la rotazione non è compatibile con l'assetto organizzativo o il buon andamento della società, occorre introdurre misure compensative (ad es.: attribuendo a soggetti diversi la responsabilità delle varie fasi della procedura);

n) illustrazione delle modalità, delle tecniche e della frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei controllori, tra cui figura in primo luogo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Piano deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione (o altro organo equivalente di indirizzo politico-amministrativo),deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio, e pubblicato sul sito web della società.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della società è tenuto a predisporre una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da pubblicare sul sito web della società. La relazione deve essere predisposta secondo lo schema reso disponibile da ANAC.

Per tutto quanto qui non specificato, le società destinatarie del presente atto e le loro controllate sono tenute al rispetto delle linee guida ANAC dettate con determinazione n. 8 del 2015.

Art. 5 - Trasparenza

Le società destinatarie del presente atto applicano le disposizioni in materia di trasparenza richiamate all'art. 1, c. 34 della L. n. 190/2012 e agli artt. 11 e 22 del D.Lgs. n. 33 del 2013, sia riguardo all'organizzazione che a tutte le loro attività di pubblico interesse. 

Come precisato da ANAC con la determinazione n. 8 del 2015 “alle società in house … si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento. Infatti...in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti”.

Ogni società quindi: 

- nomina, a cura del Consiglio di amministrazione, o altro equivalente organo di indirizzo politico-amministrativo presente nella società, il Responsabile della Trasparenza, preferibilmente nella persona nominata anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione; se sono nominati due soggetti distinti occorre individuare, nel Programma di cui al successivo alinea, le modalità di coordinamento tra i due; 

- adotta un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, quale misura generale e trasversale di contrasto alla corruzione e alla illegalità; 

- costituisce, sul proprio sito web, una apposita sezione denominata “Società trasparente” in cui pubblicare i dati obbligatori per legge; 

- adotta le misure organizzative necessarie per assicurare i flussi informativi e per garantire l'esercizio dell'accesso civico, pubblicando sul proprio sito web tutte le informazioni utili e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possono inoltrare le loro richieste; inoltre, ai sensi dell’art.22, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013, nel sito dell'amministrazione regionale è inserito il collegamento con i siti istituzionali delle società, nei quali devono essere pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del medesimo decreto; 

- adempie agli obblighi in materia di trasparenza nel rispetto degli specifici indirizzi dell'ANAC; 

- adempie agli specifici obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1, comma 735, della L. 296/2006. 

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 da parte delle società, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’Amministrazione in loro favore. 

Le società in house devono anche assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza da parte delle società da loro direttamente controllate e quindi indirettamente controllate dalla Regione Emilia-Romagna. 

Inoltre, al fine di mettere l’Amministrazione regionale nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall’art. 22, l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 pone in capo agli amministratori societari l’obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione, sia a carico degli amministratori societari che non effettuano la comunicazione dovuta, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. 

Anche l'art. 1, comma 735 terzo periodo, della L. 296/2006, pone a carico degli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per l'indennità di risultato (possibile nei casi previsti al comma 725 del medesimo articolo), entro trenta giorni dal percepimento. La violazione di tale obbligo è amministrativamente sanzionata.

Ciascuna società è tenuta inoltre ad individuare un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in analogia a quanto avviene nelle pubbliche amministrazioni a carico degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Per omogeneità di comportamento da parte delle società controllate in house regionali, si ritiene debba essere individuato per tale funzione l'Organismo di Vigilanza.

Per tutto quanto qui non specificato, le società destinatarie del presente atto e loro controllate sono tenute al rispetto delle linee guida ANAC, in materia di trasparenza, dettate con determinazione n. 8 del 2015.

PARTE III - INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 6 - Acquisizioni di beni e servizi e affidamento lavori

Le società affidatarie in house destinatarie del presente atto di indirizzo hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni e le procedure di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizioni di beni e servizi e di lavori.

In base al combinato disposto dell'art. 1, commi 32 e 34, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e artt. 11 e 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le società in house della Regione Emilia-Romagna, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

  • la struttura proponente;
  • l’oggetto del bando;
  • l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
  • l’aggiudicatario;
  • l’importo di aggiudicazione;
  • i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
  • l’importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le suddette informazioni devono essere trasmesse in formato digitale all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità Nazionale Anticorruzione trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Le società affidatarie in house programmano annualmente gli acquisti di beni e servizi e l' affidamento dei lavori, adottando strategie di contenimento della relativa spesa, anche valutando l'adesione alle convenzioni quadro e agli altri sistemi di acquisto centralizzati dell'Agenzia Regionale per i Mercati Telematici (Intecent-ER), ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, della L.r. n. 11 del 2004 e ss.mm.

PARTE IV - INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 7 - Criteri per il contenimento della spesa del personale e vincoli assunzionali

Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le società destinatarie del presente atto di indirizzo, sono tenute ad osservare i seguenti indirizzi di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale.

Ai fini delle presenti linee guida, per “costo del personale” si intende la voce di cui al punto 9 della parte B) dello schema di Conto economico, di cui all'art. 2425 del c.c., a cui devono essere aggiunti i costi derivanti dai contratti di lavoro autonomo in forma di consulenza o collaborazioni (con esclusione quindi dei servizi professionali acquisiti in base al D.lgs. n. 163/2006, c.d. Codice dei contratti pubblici).

Le società sono tenute a contenere il “costo del personale” come sopra definito, rispetto al valore della produzione (punti da 1 a 5) della parte A del Conto economico ai sensi dell'art. 2425 c.c.), in base ai presenti indirizzi di massima e alle indicazioni specifiche che saranno definite, dopo una analisi di dettaglio della situazione di ogni singola società, con una successiva deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla adozione della presente, su proposta della direzione generale “Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica” e sentiti gli organismi di controllo analogo, oltre che le direzioni generali di riferimento di ciascuna di esse.

Per contenere le spese di personale, le società incidono prioritariamente, ferme restando le particolari modalità di utilizzo e rendicontazione delle spese di personale finanziate con fondi strutturali o europei:

  • sul turn over, limitando il numero dei nuovi assunti rispetto a quello del personale cessato dal servizio, senza pregiudizio per gli appartenenti a categorie protette, le cui assunzioni devono considerarsi “neutre” ai fini assunzionali;
  • sulla spesa per rapporti di lavoro autonomo, come sopra definiti;
  • sul contenimento delle politiche retributive.

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, le società non possono riconoscere trattamenti economici individuali se non sono stati prima esplicitati i criteri di erogazione in un regolamento interno (o atto generale equivalente) o in un contratto collettivo di lavoro, al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento.

Inoltre le società devono assicurare il contenimento delle dinamiche retributive, anche a livello di contrattazione aziendale. A tal fine, gli incrementi percentuali medi dei trattamenti accessori non potranno superare quelli contrattati dalla Regione per il proprio personale nell'ultimo contratto collettivo decentrato integrativo.

La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio della vigilanza, verificherà, annualmente, in via generale per tutte le società, i seguenti parametri, oltre a quelli specifici che saranno determinati per singole società con la deliberazione da adottarsi entro i prossimi novanta giorni, come sopra precisato:

a) il “costo del personale” come sopra definito;

b) il valore della produzione;

c) gli incrementi percentuali medi del trattamento economico accessorio contrattato a livello aziendale;

d) il costo medio di unità di personale, per ciascuna qualifica.

La retribuzione di risultato della dirigenza delle società deve essere collegata anche al rispetto dei precitati parametri gestionali, secondo criteri di dettaglio che ogni società definirà nell'ambito del proprio programma operativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 8 - Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi.

I criteri e le modalità di reclutamento del personale devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Pertanto il regolamento interno, o altro atto equivalente, della società deve delineare procedure di reclutamento dall'esterno che garantiscano:

- adeguata pubblicità delle selezione: gli avvisi devono essere pubblicati, almeno, sul sito web istituzionale della società e su quello della Regione Emilia-Romagna;

- predeterminazione dei requisiti e dei criteri di reclutamento, compresi i titoli di studio necessari per ricoprire la posizione;

- imparzialità, economicità e celerità di espletamento della selezione, attraverso l'individuazione di prove, pratiche e/o orali e/o scritte, oggettive e trasparenti idonee a verificare il possesso dei requisiti;

- imparzialità e adeguata competenza professionale dei componenti delle commissioni di selezione; queste devono essere formate da almeno tre esperti, interni o esterni alla società, di provata competenza nelle materie oggetto di prova selettiva, e che:

a) non siano componenti del Consiglio di Amministrazione della società oppure dell'Assemblea, in rappresentanza di un socio;

b) non ricoprano cariche politiche;

c) non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

d) non siano stati condannati, neanche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione (Libro II, capo II C.P.);

- il rispetto del principio di pari opportunità di genere in ogni fase della selezione.

Il personale appartenente a qualifica per accedere alla quale è sufficiente il titolo di studio della scuola dell'obbligo (es.: personale operaio, ausiliario) è assunto tramite avviamento dalle liste di collocamento tenute dal Centro per l'Impiego competente per territorio.

Ogni società deve definire nel proprio regolamento del personale, o atto generale equivalente, quali siano gli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali della società ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013 ed assumere linee di indirizzo per applicare le disposizioni del citato decreto in linea con quelle adottate dalla Regione Emilia-Romagna.

Le progressioni di carriera del personale (passaggi di qualifica) devono essere decise dalla dirigenza previa determinazione, con regolamento o altro atto generale, di criteri che tengano almeno conto:

a) di un periodo minimo di permanenza nella qualifica di appartenenza (es.: tre anni);

b) dell'esito delle valutazioni annuali delle prestazioni.

Il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo (come descritti all'art. 7), possono avvenire solo nel rispetto dei seguenti presupposti e/o criteri:

a) per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;

b) con modalità trasparenti (pubblicizzazione del fabbisogno), a meno che non si tratti di incarichi professionali per la difesa in giudizio oppure di incarichi di prestazione d'opera intellettuale meramente occasionali (es.: interventi di formazione del personale); gli incarichi meramente occasionali non devono tuttavia superare il valore economico di 5.000 Euro lordi; al medesimo soggetto non possono essere affidati più incarichi occasionali se questi, complessivamente considerati, nel corso del medesimo anno solare, superano il valore lordo sopra i
ndicato;

c) il conferimento dell'incarico deve avvenire ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica;

d) l'incarico deve essere affidato per obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con l'oggetto delle attività della società conferente;

e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al lavoratore autonomo, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

L'acquisizione di servizi che consistano in prestazioni professionali (servizi legali, di ricerca e sviluppo, di consulenza gestionale, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ecc.) devono invece rispettare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.), fermo restando quanto precisato all'ultimo paragrafo dell'art. 6. 

Con la successiva deliberazione, da adottarsi entro i prossimi novanta giorni, dopo una analisi dettagliata delle caratteristiche e della situazione di ogni società, potranno essere dettati indirizzi più specifici e mirati per ciascuna di esse.

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