n.73 del 17.03.2021 periodico (Parte Seconda)
Sospensione dei termini dei versamenti delle tasse automobilistiche a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L. n. 42/2009 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”, in particolare l’art. 2 e l’art.7;
- il D.Lgs. n. 68/2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, ed in particolare l’art. 8;
- il D. Lgs. n. 504/1992 che nelle previsioni di cui agli articoli 23-27 ha previsto in capo alle Regioni a Statuto ordinario la titolarità del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1° gennaio 1993;
- il comma 8, articolo 6 del Dl 31 maggio 1994, n.330 convertito dalla legge 27 luglio 1994 n.473 che prevede che “Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”;
- la Legge n. 449/1997 che, con la previsione di cui all’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;
- il D.M. 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;
- il D.M. 18 novembre 1998, n. 462, che ha regolamentato le modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463;
- il D.L. 124/2019 che all’art.38-ter ha introdotto l’obbligo del versamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a far data dal 1 gennaio 2020;
- la L.R. n. 15/2012, che all’art. 5 stabilisce che la Giunta regionale possa disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge e la facoltà di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
- la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale, ai sensi del sopra richiamato art. 8, comma 2, della L. 68/2001, per sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;
Viste inoltre:
- la propria deliberazione n. 224 del 23/3/2020 avente oggetto “Sospensione dei termini per effettuare i versamenti a scadenza della tassa automobilistica regionale nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili”, con la quale è stato stabilito che i versamenti dovuti in tale periodo di sospensione siano effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020;
- la propria deliberazione n. 402 del 27/4/2020 avente oggetto “Sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti che rientrano nel periodo compreso dal 1 maggio al 31 maggio relativi alla tassa automobilistica e rimessione in termini per gli adempimenti fiscali e per i riversamenti relativi all'IRESA a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19”;
- la propria deliberazione n. 1820 del 7/12/2020 avente oggetto “Sospensione dei termini dei versamenti delle tasse automobilistiche a seguito degli eventi eccezionali e imprevedibili conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19”, con la quale è stato stabilito di sospendere il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 e che i pagamenti dovuti nel periodo di sospensione sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 31 marzo 2021;
Considerato:
- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID–19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che il Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana con successive delibere del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
- che il Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana con successiva delibera del 13 gennaio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo fino al 30 aprile 2021;
- che il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” ha disposto, tra l’altro, la proroga al 30 aprile 2021 del termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;
- che il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 ha stabilito ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Atteso:
- che successivamente alla prima dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Governo del 30 gennaio 2020, sono state emanate numerose norme primarie e secondarie sia di carattere nazionale che regionale, aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali diverse misure hanno avuto ad oggetto agevolazioni relative all’assolvimento degli obblighi fiscali a famiglie, lavoratori e imprese, a seguito delle misure restrittive alla circolazione delle persone e limitative per l’esercizio delle attività economiche, da ultimo con il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7;
- che in applicazione di quanto disposto dall’art. 2 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, il Ministro della Salute con Ordinanza del 13 novembre 2020 ha classificato la Regione Emilia-Romagna come zona “arancione” e quindi a rischio pandemico elevato per l’aggravarsi della situazione sanitaria; tale classificazione comporta ulteriori misure restrittive;
- che il Ministro della Salute con Ordinanza del 13 novembre 2020 ha classificato la Regione Emilia-Romagna come zona “arancione” e quindi a rischio pandemico elevato per l’aggravarsi della situazione sanitaria; tale classificazione comporta ulteriori misure restrittive;
- che il Ministro della Salute con Ordinanza dell’8 gennaio 2021 ha confermato la Regione Emilia-Romagna come zona “arancione” e quindi a rischio pandemico elevato per l’aggravarsi della situazione sanitaria;
- che il decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 ha disposto ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data del 25 febbraio 2021;
- che il Ministro della Salute con Ordinanza del 19 febbraio 2021 ha ulteriormente confermato la Regione Emilia-Romagna come zona “arancione” e quindi a rischio pandemico elevato per l’aggravarsi della situazione sanitaria;
- che il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15 ha disposto ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data del 27 marzo 2021;
- che con propria Ordinanza n. 19 del 24 febbraio 2021, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale, ha disposto temporanee ulteriori misure indirizzate alla riduzione degli spostamenti delle persone e l’ulteriore limitazione di talune attività per determinati ambiti comunali;
- che con le proprie Ordinanze n. 22 del 26 febbraio 2021 e n. 23 del 01/03/25021, in esito al monitoraggio e controllo dei dati in rapporto ai casi COVID-19 registrati da cui è emersa una situazione di particolare criticità nei territori del Comune di Bologna e dei Comuni ricompresi nei distretti di Cesena e Valle del Savio, Rubicone, Faenza, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini, hanno disposto temporanee ulteriori misure specifiche di restrizione fino al 14 marzo 2021;
- in considerazione di questo scenario si ritiene utile, anche in coerenza con le scelte operate a livello nazionale, un nuovo intervento in merito al differimento del termine per il versamento dalla tassa automobilistica, al pari di quanto già effettuato durante la prima e seconda ondata pandemica, del marzo scorso, con le richiamate proprie deliberazioni n. 224 del 23 marzo 2020, n. 402 del 27 aprile 2020 e n. 1820 del 7/12/2020;
Considerato che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 15/2012, può disporre, con propria deliberazione la rimessione in termini, e, in particolare, come precisato nel comma 2, è prevista la facoltà di sospendere o differire i termini per l’adempimento degli obblighi tributari, a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
Considerato, altresì, che l’istituto della rimessione in termini è previsto all’art. 9 della L. n. 212/2000 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” ed è una disposizione che costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, a cui le Regioni, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della stessa legge sono tenute a dare attuazione nelle materie dalla stessa regolate;
Tenuto conto che il comma 2-bis del richiamato art. 9 della L. n. 212/2000, introdotto dal comma 429 della Legge di stabilità 2016, prevede che “la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni,…, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione”;
Ritenuto di intervenire in relazione alla sospensione del termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021, stabiliti nell’art. 1 del D.M. 462/1998 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463”;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Vista la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni e integrazioni;
- n. 468 del 10/04/2017 “Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 2013 del 28/12/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;
- n. 2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii”;
Richiamata la Determinazione n. 23245 del 30/12/2020 “Proroga e conferimento incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e istituzioni e della nuova Direzione Generale Finanze”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale;
A voti unanimi e palesi
delibera
- di sospendere sino alla data del 31 luglio 2021, per le motivazioni meglio descritte in premessa, il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in scadenza dal 1 aprile 2021 al 31 maggio 2021 con termine ultimo di pagamento rispettivamente alla data del 31 maggio 2021 e del 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
- che i pagamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto precedente sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti entro il 2 agosto 2021, primo giorno lavorativo successivo alla data del 31 luglio 2021;
- di dare atto che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;
- la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta che resta colui che era tenuto all’obbligo tributario del pagamento all’ordinaria scadenza del 31 maggio 2021 e del 30 giugno 2021 prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
- in caso di mancato pagamento entro il 2 agosto 2021 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati dal giorno successivo alla ordinaria scadenza tributaria prevista dall’art. 1 del D.M. n. 462/1998;
- che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
- di dare atto, inoltre, che la sospensione del termine di pagamento non impatta sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;
- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.