n.41 del 16.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Azienda agricola Boselli Nullo e Marcello società agricola - Rinnovazione di concessione preferenziale n. 14891 del 13/10/2005 ex art. 27 R.R. 41/01 e rideterminazione dei canoni di derivazione di acque pubbliche per uso promiscuo-agricolo in applicazione della DGR n. 1994 del 29/12/2006 in comune di Fontanellato, località fraz. Paroletta loc. Bosco di Sotto, identificato al f. 3 mapp. 25 - Proc. PR01A0052
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1. di accogliere il subentro da parte dell’Azienda Agricola Boselli Nullo e Marcello S.S., C.F. 00925920340 residente in Via Montanara n. 387 in località San Ruffino in comune di Parma, nella concessione n. 14891 del 13/10/2005, rilasciata alla signora Lunardini Maria;
2. di assentire, salvi i diritti di terzi, all’Azienda Agricola Boselli Nullo e Marcello S.S., C.F. 00925920340, residente in Via Montanara n. 387 in località San Ruffino in comune di Parma, la rinnovazione della concessione n. 14891 del 13/10/2005 di derivazione di acque pubbliche sotterranee, mediante pozzo sito in fraz. Paroletta, loc. Bosco di Sotto, in comune di Fontanellato, sul Foglio 3 Mappale 25, nella misura di 3,5 l/s e la quantità di 10.000 mc/anno per uso promiscuo-agricolo;
3. di stabilirne la durata fino al 31/12/2015 nel rispetto degli obblighi e condizioni già fissate nell’atto di concessione originario;
4. di fissare in Euro 148,00 (centoquarantotto/00) il valore del canone annuo per l’anno 2009 e in Euro 429,50 (quattrocentoventinove/50) il valore dei canoni arretrati dovuti dal 2006 al 2008, in ragione di Euro 141,00 (centoquarantuno/00) per l’anno 2006, Euro 143,00 (centoquarantatre’/00) per l’anno 2007, di Euro 145,50 (centoquarantacinque/50) per l’anno 2008, per l’aggiornamento degli importi riferiti alle annualità dal 2006 al 2008, che verranno introitati sul Capitolo 04315 “Proventi derivanti da canoni di concessione per l’utilizzazione del demanio idrico” (L.R. 21/99, n. 3) della parte entrate del bilancio regionale, dando atto che gli importi successivi saranno da versare prima della scadenza dell’annualità in corso;
5. di rideterminare a norma dell’art. 20, c. 6, R.R. 41/01, l’importo complessivo dei canoni pregressi dovuti dall’anno 2001 al 2005, giusto il disposto dell’art. 96 DLgs 152/06, e del DPCM 22/12/2000, nella misura complessiva di Euro 675,15, in ragione del minimo edittale per uso produttivo ed igienico, in quanto la risorsa non risulta quantificabile per tipologia d’uso;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 4/8/2009, n. 7592.
(Omissis)
Art. 6 – Durata della concessione
Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ai sensi dell’art. 21, c 1, come modificato dall’art. 47, c. 1, del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 e R.R. approvato con DGR n. 2213 del 29/12/2005, è assentita fino al 31 dicembre 2015.
Qualora, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, alla Ditta concessionaria, subordinatamente alla presentazione di domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo (31/12/2015), potrà essere rinnovata la concessione con le modalità stabilite dal citato Regolamento regionale 41/01, art. 27 e R.R. approvato con DGR 2213/05 con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie.
La concessione potrà essere anticipatamente revocata, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità allorché ciò si renda necessario per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche, oppure al verificarsi anche d’una sola delle circostanze previste dall’art. 22 del R.R. 41/01 in ordine ai casi di negata concessione.
(omissis)