n.84 del 25.03.2016 (Parte Prima)
NOTE
NOTE
NOTE ALL’ART. 17
Comma 1
1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n.7, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora sostituito, era il seguente:
«Art. 4 - Competenze della Provincia
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35, e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28) le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia territorialmente competente esercita le seguenti funzioni:
a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21;
b) applicazione delle sanzioni amministrative;
c) riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.».
Comma 2
2) il testo del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora modificato, era il seguente:
«Art. 5 - Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
1.Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, il quale con modalità informatica si coordina con le competenti strutture della Provincia, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ».
Comma 3
3) il testo del comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora modificato, era il seguente:
« Art. 5 - Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
(omissis)
6. La Provincia, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.».
Comma 4
4) il testo dell’articolo 11 della legge regionale n.7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora sostituito, era il seguente:
« Art. 11 - Chiusura temporanea dell'agenzia
1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, la Provincia di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.
2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare alla Provincia competente, che può vietare la proroga entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, o a seguito del diniego della proroga da parte della Provincia intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, la Provincia dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22.».
Comma 5
5) il testo del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora modificato, era il seguente:
« Art.12 - Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
(omissis)
2. La Provincia dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie.».
Comma 6
6) il testo del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora modificato, era il seguente:
« Art. 14 - Garanzia assicurativa
(omissis)
3. L'agenzia di viaggio e turismo invia annualmente alla Provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.».
Comma 7
7) il testo del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora sostituito, era il seguente:
«Art. 15 - Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi
(omissis)
2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla Provincia bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte della Provincia, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati alla Provincia.».
Comma 8
8) il testo del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora modificato, era il seguente:
« Art. 18 - Associazioni senza scopo di lucro
(omissis)
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.».
Comma 9
9) il testo del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora modificato, era il seguente:
«Art. 19 - Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
(omissis)
2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.».
Comma 10
10) il testo dell’articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora sostituito, era il seguente:
«Art. 22 - Sospensione dell'esercizio
1. La Provincia dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;
d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);
e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia;
f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;
g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.
2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio la Provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3. La Provincia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni della Provincia;
b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;
d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.».
Comma 11
11) il testo del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2003, che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), ora sostituito, era il seguente:
« Art. 23 - Sanzioni amministrative
(omissis)
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa irrogate.».
NOTE ALL’ART. 19
Comma 1
1) La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificata, era la seguente:
«Art. 2 - Funzioni dei Comuni e delle Province.».
Comma 2
2) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 2 - Funzioni dei Comuni e delle Province
1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.».
Comma 3
3) il testo del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 2 - Funzioni dei Comuni e delle Province
(omissis)
4. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).».
Comma 4
4) il testo del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n.16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 2 - Funzioni dei Comuni e delle Province
(omissis)
5. Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004 n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).».
Comma 5
5) il testo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 3 - Funzioni della Regione
(omissis)
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL), definisce modalità e standard dei controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione e sul rispetto delle norme della presente legge.».
Comma 6
6) il testo del comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 3 - Funzioni della Regione
(omissis)
5. L'amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto dei Comuni e delle Province, in coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia.».
Comma 7
7) il testo del comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 3 - Appartamenti ammobiliati per uso turistico
(omissis)
3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.».
Commi 8 e 9
8) il testo del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n.16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato nel primo e nel terzo periodo, era il seguente:
«Art. 5 - Attività saltuaria di alloggio e prima colazione
(omissis)
5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro il 1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno e i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.».
Comma 10
9) il testo della lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
(omissis)
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
(omissis)
c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;».
Comma 11
10) il testo della lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n.16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora sostitui ta, era il seguente:
«Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
(omissis)
3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
(omissis)
d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.».
Comma 12
11) il testo del comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
(omissis)
4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Periodi superiori di chiusura sono consentiti per fondate ragioni previa comunicazione da parte dell'interessato al Comune.».
Commi 13 e 14
12) il testo del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato nel primo e nel secondo periodo, era il seguente:
«Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore
(omissis)
5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune e alla Provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.».
Comma 15
13) la rubrica dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificata, era la seguente:
«Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi».
Comma 16
14) il testo del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora sostitui to, era il seguente:
«Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi
1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.».
Comma 17
15) il testo del comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora abroga to, era il seguente:
«Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi».
(omissis)
2. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza.».
Comma 18
16) la rubrica dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificata, era la seguente:
«Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive».
Comma 19
17) il testo del comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive.».
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro il 1 ottobre di ogni anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1 marzo dell'anno successivo per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare a valere dal 1 giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno validità dal 1 dicembre successivo.».
Comma 20
18) il testo del comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora abrogat o, era il seguente:
«Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive.
(omissis)
2. La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente.».
Comma 21
19) il testo del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive.
(omissis)
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione dei prezzi è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.».
Comma 22
20) il testo del comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive.
(omissis)
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette alla Provincia una nuova comunicazione dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati dal precedente gestore.».
Comma 23
21) il testo del comma 5 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora abrogato, era il seguente:
«Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive.
(omissis)
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.».
Comma 24
22) il testo del comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive.
(omissis)
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati alla Provincia.».
Comma 25
23) il testo dei commi 7, 8 e 9 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora abrogati, era il seguente:
«Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive.
(omissis)
7. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
8. Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
9. I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.».
Comma 26
24) il testo del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 33 - Pubblicità dei prezzi
1. I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi, sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.».
Comma 28
25) il testo del comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modificato, era il seguente:
«Art. 33 - Pubblicità dei prezzi
(omissis)
4. La Provincia predispone, sulla base delle indicazioni regionali, i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e 2.».
Comma 29
26) il testo dell’articolo 34 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora abroga to, era il seguente:
«Art. 34 - Reclami per irregolare applicazione di prezzi
1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.
2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.
3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38.».
Comma 30
27) il testo del comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modifica to, era il seguente:
«Art. 35 - Banca dati regionale
1. I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.».
Comma 31
28) il testo del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modifica to, era il seguente:
«Art. 35 - Banca dati regionale
(omissis)
2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.».
Comma 32
29) la rubrica dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modifica ta, era la seguente:
«Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche.».
Comma 33
30) il testo del comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modifica to, era il seguente:
«Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
1. Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.».
Comma 34
31) il testo del comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modifica to, era il seguente:
«Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
(omissis)
2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.».
Comma 35
32) il testo del comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modifica to, era il seguente:
«Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
(omissis)
4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Provincia, compilati in modo incompleto o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.».
Comma 36
33) il testo del comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora modifica to, era il seguente:
«Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
(omissis)
5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.».
Comma 37
34) il testo dei commi 6 e 7 dell’articolo 38 della legge regionale n.16 del 2004, che concerne Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, ora abrogati, era il seguente:
«Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche
(omissis)
6. Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla.». consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 Sito esterno (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 Sito esterno).
7. La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 é punita con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.».