SUPPLEMENTO SPECIALE n. 179 del 27.03.2013

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della suddivisione di competenze fra Stato e Regioni nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, detta norme finalizzate a prevenire e contrastare la diffusione del Gioco d'Azzardo Patologico (o G.A.P. o ludopatia), anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico o luminoso e sulla quiete pubblica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per sale da gioco devono intendersi tutti i locali adibiti prevalentemente all’attività del gioco con vincita in denaro praticato mediante gli apparecchi descritti all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per luoghi sensibili devono intendersi: a) tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università; b) tutti i luoghi di culto; c) tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; d) tutti i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi; e) le caserme militari; f) i centri di aggregazione di anziani; g) i cimiteri e le camere mortuarie.

Articolo 3

Giochi leciti

1. L’esercizio di attività di gestione delle sale da gioco e quello di qualsiasi altra attività di gestione di locali aperti al pubblico ove risultino accessibili apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici destinati al gioco lecito, così come definiti dai commi 5°, 6° e 7° dell’art. 110 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, sono soggetti all’autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente non viene concessa nel caso il locale destinato alla sala da gioco si trovi entro una distanza di 500 metri - misurati in base al percorso pedonale più breve- dai luoghi sensibili, così come definiti all'art. 2, comma 2, della presente legge.

3. L’autorizzazione di cui ai commi precedenti viene concessa per un periodo massimo di cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo, dopo la scadenza, purché siano presenti i medesimi requisiti sussistenti al momento della prima richiesta.

Articolo 4

Regolamenti Comunali

1. Tutti i Comuni della Regione predispongono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente organica e puntuale disciplina specificamente volta a contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico o luminoso e sulla quiete pubblica, in relazione alle peculiari esigenze dei diversi assetti urbanistici.

2. Il Comune può individuare, attraverso il regolamento di cui al comma precedente, altri luoghi sensibili o siti specifici in relazione ai quali stabilire ulteriori limitazioni all'apertura e alla gestione di sale da gioco, tenuto conto delle peculiari caratteristiche ed esigenze del contesto urbano.

3. I regolamenti comunali di cui al comma 1 disciplinano i casi in cui l'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge viene sospesa o revocata. 

Articolo 5

Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all’articolo 5 della Legge Regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'Applicazione delle Sanzioni Amministrative di competenza Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità stabilite dalla stessa.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

1. Con riferimento alle autorizzazioni già concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 3, comma 3, decorre trascorsi 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni adottano tutti i provvedimenti amministrativi necessari al fine di dare attuazione ai piani di ricollocazione definiti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi dell'art. 7, comma 10, Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158.

3. I Sindaci provvedono alla nomina dei rappresentanti del Comune che fanno parte dell'osservatorio sul gioco istituito presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ai sensi dell’art. 7, comma 10, Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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