n.281 del 04.11.2015 periodico (Parte Seconda)
Variazione del soggetto titolare della struttura "Villa Igea" di Salsomaggiore Terme (PR) e accreditamento attività ambulatoriali
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamati:
la legge regionale n. 34/1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/2008, art. 9;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
Vista la propria determinazione n. 15373 del 30/12/2010 e n. 1767 del 21/2/2011, con cui la Struttura Privata Accreditata Villa Igea, è stata accreditata;
Vista inoltre la domanda pervenuta il 1/04/2015 PG 2015/213400 con cui il Legale rappresentante di Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.r.l. comunica che sono state effettuate:
- la stipula di contratto di affitto di rami di azienda tra Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.a. e Terme Salsomaggiore e di Tabiano S.r.l. avente in oggetto Villa Igea;
- la variazione del soggetto titolare della struttura accreditata Villa Igea, a far data dal 24/03/2015;
Preso atto che le attività della Struttura e le risorse professionali impiegate restano invariate;
ed inoltre che:
- tale variazione di titolarità non comporta modifiche nelle tipologie di trattamento erogate per le quali la struttura è stata accreditata;
- è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Vista la relazione motivata dell’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale del 10/7/2015 e la nota del 23/9/2015 Prot.n. NP 2015/12515 con la quale si precisa che l’attività ambulatoriale viene svolta in due sedi:
nella Sede di Villa Igea, Via Berenini,2 Salsomaggiore Terme (PR):
- Diagnostica per immagini (Radiologia convenzionale ed Ecografia);
- Punto prelievi;
- Ambulatorio di Medicina. fisica e riabilitazione;
- Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione.
nella Sede delle Terme Zoia, Lungoparco Mazzini,17 Salsomaggiore Terme (PR):
- Visite ed altre prestazioni di tipo medico per le seguenti discipline: Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Cardiologia con prestazioni di Elettrocardiografia dinamica ed Ecocardiografia, Neurologia, Pneumologia, Medicina interna, Ortopedia e Recupero e riabilitazione funzionale;
- Punto prelievi;
- MOC.
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Dr.ssa Maria Teresa Montella;
determina:
1) di prendere atto della variazione del soggetto titolare della Struttura Villa Igea, con sede legale in Piazza dei Cavalli n.68, Piacenza;
2) di confermare le attività in precedenza accreditate con propria determinazione n. 15373 del 30/12/2010 e n. 1767 del 21/2/2011 e di precisare che sono accreditate anche le seguenti attività ambulatoriali:
nella Sede di Villa Igea, Via Berenini,2 Salsomaggiore Terme (PR):
- Diagnostica per immagini (Radiologia convenzionale ed Ecografia);
- Punto prelievi;
- Ambulatorio di Medicina fisica e riabilitazione;
- Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e riabilitazione.
nella sede delle Terme Zoia, Lungoparco Mazzini,17 Salsomaggiore Terme (PR):
- Visite ed altre prestazioni di tipo medico per le seguenti discipline: Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Cardiologia con prestazioni di Elettrocardiografia dinamica ed Ecocardiografia, Neurologia, Pneumologia, Medicina interna, Ortopedia e Recupero e riabilitazione funzionale;
- Punto prelievi;
- MOC.
3) di dare atto che la scadenza dell’accreditamento concesso è il 31/7/2016 secondo quanto definito con DGR n. 1311/2014;
4) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.