n.339 del 05.11.2024 (Parte Seconda)
PSR 2014-2022 Misura 13 Tipo di operazione 13.1.01 - DGR 704/2024 Bando annualità 2024 - approvazione degli elenchi delle domande ammesse e delle domande inammissibili/rinunciate e concessione dei pagamenti compensativi nelle zone montane
Richiamati:
- il regolamento (UE) 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 352/1978, (CE) 165/1994, (CE) 2799/1998, (CE) 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- il regolamento delegato (UE) 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento delegato (UE) 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) 808 del 17 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento (UE) 2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) 1305/2013, (UE) 1306/2013 e (UE) 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Richiamati, inoltre, i seguenti regolamenti (UE) relativi al periodo di programmazione della PAC 2023-2027:
- il regolamento (UE) 2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013;
- il regolamento (UE) 2116 del 2/12/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2/12/2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- il regolamento delegato (UE) 1172 del 4 maggio 2022 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità, il quale, tra l’altro, abroga il regolamento (UE) 640/2014;
- il regolamento di esecuzione (UE) 1173 del 31/5/2022 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune, il quale, tra l’altro, abroga il regolamento (UE) 809/2014;
- il regolamento delegato (UE) 2527 del 17 ottobre 2022 della Commissione, recante abrogazione del regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie, il quale, tra l’altro, abroga il regolamento (UE) 807/2014;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2531 del 1 dicembre 2022 della Commissione, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il quale, tra l’altro, abroga il regolamento (UE) 808/2014;
Preso atto che i richiamati regolamenti relativi allo sviluppo rurale 2014-2020, seppur abrogati, continuano ad applicarsi totalmente o parzialmente all’attuazione del PSR nei modi e nei termini disposti dalle norme transitorie comprese nei regolamenti che ne dispongono l’abrogazione, anch’essi richiamati;
Rilevato, in particolare, che:
- ai sensi dell’articolo 154, comma 1, del regolamento (UE) 2021/2115, il regolamento (UE) 1305/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia continua ad applicarsi all’attuazione dei Programmi di sviluppo rurale a norma del medesimo regolamento fino al 31 dicembre 2025;
- ai sensi dell’articolo 104, comma 1, del regolamento (UE) 2021/2116, il regolamento (UE) 1306/2013 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2023, tuttavia talune disposizioni continuano ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’Organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei Programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) 1305/2013;
- ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 1172/2022, il regolamento delegato (UE) 640/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia, continua ad applicarsi, fra le altre, alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) 1305/2013;
- ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 1173/2022, il regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023, tuttavia continua ad applicarsi, fra le altre, alle richieste di pagamento effettuate in relazione alle misure di sostegno attuate ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 e quello transitorio 2021-2022 (di seguito PSR 2014-2022), attuativo del citato regolamento (UE) 1305/2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 169 del 15 luglio 2014, nell’attuale formulazione (versione 14.1) approvata dalla Commissione europea con decisione C(2024)3513 final del 21 maggio 2024, di cui si è preso atto con propria deliberazione 1107 dell’11 giugno 2024;
Considerato che la citata versione 14.1 del PSR 2014-2022 individua ulteriori risorse a disposizione per la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, con previsione di apertura dei relativi bandi nell’annualità 2024 e dispone che, in relazione a tali risorse, continuino ad applicarsi il regolamento (UE) 1305/2013, il regolamento (UE) 1306/2013 e i relativi regolamenti delegati ed esecutivi;
Richiamata, inoltre, la L.R. n.21 del 23/7/2001 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con decreto del ministro delle Politiche agricole e forestali del 13/11/2001;
Atteso che:
- la Misura 13 del PSR 2014-2022 comprende il Tipo di operazione 13.1.01 “Pagamenti compensativi nelle zone montane” e il Tipo di operazione 13.2.01 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi”;
- detta Misura contribuisce al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus Area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- i Tipi di operazione della Misura 13 prevedono un’erogazione annuale di indennità per ettaro di superficie agricola al fine di compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
Rilevato che:
- con deliberazione della Giunta regionale 704 del 22 aprile 2024 sono stati approvati i bandi unici regionali per l’annualità 2024 relativi al Tipo di operazione 13.1.01 “Pagamenti compensativi nelle zone montane” e al Tipo di operazione 13.2.01 “Pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” della Misura 13 del PSR 2014-2022;
- i bandi di cui sopra erano condizionati all’approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al PSR 2014-2022 e che pertanto negli stessi era indicato che le concessioni sarebbero state disposte solo a seguito di suddetta approvazione;
- tale approvazione è avvenuta da parte della Commissione con decisione C(2024)3513 final del 21/5/2024, e pertanto si può procedere al rilascio delle concessioni;
Atteso che:
- per accedere al regime di sostegno del Tipo di operazione 13.1.01 è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:
- essere agricoltore/imprenditore agricolo “attivo”;
- condurre terreni agricoli in zone montane;
- essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300,00. Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.1.01 che per il Tipo di operazione 13.2.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i Tipi di operazione;
- il citato bando indicava quale scadenza per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, il termine fissato dall’articolo 7 del decreto ministeriale del 9/3/2023 al 15/5/2024;
- il termine di cui sopra è stato prorogato prima al 1 luglio 2024, successivamente al 31 luglio 2024 e, infine, al 30 agosto 2024, rispettivamente con i decreti ministeriali del 9 maggio 2024, del 28 giugno 2024 e del 29 luglio 2024;
- il termine di conclusione del procedimento istruttorio, entro il quale approvare l'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità, è fissato al 5 novembre 2024;
- il controllo amministrativo sulle domande di aiuto/pagamento ai fini dell’ammissibilità e della concessione è effettuato dai Settori Agricoltura, caccia e pesca degli ambiti territoriali di competenza che adottano, nei termini fissati, gli atti di approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e di concessione delle indennità, e degli elenchi delle domande non ammissibili e rinunciate su istanza di parte;
- il PSR dispone di non attivare processi selettivi con riguardo ai tipi di operazione della Misura 13 e, pertanto, nel caso in cui il fabbisogno eccedesse la disponibilità finanziaria, si procederà alla rimodulazione con il metodo pro quota, riproporzionando l’importo unitario alle risorse disponibili in base alle superfici complessivamente eleggibili;
Rilevato che:
- all’Area Finanziamenti e procedimenti comunitari - ambito di Ravenna, sono pervenute, nei termini previsti, 289 domande di aiuto/pagamento, a valere sulla Misura 13 - tipo di operazione 13.1.01 “Pagamenti compensativi per le zone montane”;
- l'ufficio preposto ha verificato la completezza delle domande e i requisiti di ricevibilità e ha provveduto alla definizione degli esiti di ammissibilità, alla quantificazione degli importi e ai necessari controlli, in base alle istruttorie agli atti e registrati sul Sistema Informativo Agrea (SIAG);
- una domanda è risultata inammissibile in quanto il titolare dell’azienda è deceduto e non sono state presentate istanze di subentro da parte di eventuali eredi;
- sono pervenute cinque istanze di parte di rinuncia totale;
- sono pervenute istanze di parte di rinuncia parziale di cui si è preso atto e per le quali si è provveduto al ricalcolo del premio e della superficie ammessa;
- per il campione pari al 5% delle domande ricevute sono stati fatti i controlli relativi al casellario giudiziale e che tali controlli sono risultati conformi;
- per il suddetto campione pari al 5% è stata effettuata la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs.159/2011 e successive modifiche e integrazioni, tramite la banca dati nazionale unica antimafia;
Preso atto che, alla data del 28 ottobre 2024 non sono pervenuti per tutti i beneficiari del campione estratto i nulla osta di comunicazione antimafia;
Dato atto che si intende comunque procedere alla dichiarazione di ammissibilità di tali istanze sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall’articolo 88 comma 4bis del decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’elenco delle domande ammesse, tra le quali è compreso un beneficiario privo di partita IVA identificato con scheda privacy, e procedere contestualmente alla concessione delle relative indennità, nonché l'elenco delle domande non ammesse o rinunciate, come riportato nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
- allegato 1: elenco delle domande ammissibili, per ognuna delle quali è riportato il contributo concedibile e le eventuali indicazioni relative alle richieste di rinuncia parziale e all’ammissibilità sotto condizione risolutiva di cui al decreto legislativo 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- allegato 2: elenco delle domande inammissibili e rinunciate, identificate con il numero di domanda AGREA, con indicazione degli estremi relativi alla richiesta di rinuncia totale e del verbale SIAG di inammissibilità;
Dato atto che la documentazione a supporto del presente provvedimento è agli atti del Settore Agricoltura, caccia e pesca - ambiti di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – sede di Ravenna, che ha curato la presente istruttoria;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la legge regionale 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni;
- le deliberazioni di Giunta regionale:
- n.468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n.2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n.1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1 luglio 2024”;
Richiamate, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione 468/2017;
Viste, inoltre:
- la deliberazione di Giunta regionale n.426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del direttore generale Agricoltura, caccia e pesca n.1083 del 23 gennaio 2023 "Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";
- la determinazione del responsabile dell'Area Finanziamenti e procedimenti comunitari Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini 2475 del 7 febbraio 2023 "Individuazione dei responsabili di procedimento afferenti all'area finanziamenti e procedimenti comunitari Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della LR. 32/1993";
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo n.33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione n.2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013. Anno 2022";
- la deliberazione di Giunta regionale n.157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione" e successive modifiche e integrazioni (di seguito PIAO);
- il regolamento regionale 2/2007 e successive modifiche e integrazioni;
Dato atto che il presente provvedimento:
- contiene, unitamente a dati la cui diffusione non è prevista da alcuna norma di legge o di regolamento, dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’articolo 14 del regolamento regionale 2/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 33/2013, come previsto dal citato PIAO;
- sarà oggetto di pubblicazione ulteriore ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, del decreto legislativo 33/2013, come previsto dal citato PIAO;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
2) di approvare la scheda privacy che identifica uno dei beneficiari riportati nell’allegato 1 al presente atto;
3) di comunicare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;
5) di trasmettere copia del presente atto all’Organismo pagatore AGREA per quanto di competenza;
6) di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.