n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)

Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell' economia rurale" - Anni 2011-2013 - Disposizioni in merito alla riattivazione di avvisi pubblici provinciali sulla Misura 311 Azioni 1 e 3

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio Europeo relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea e sue successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure; 

- la deliberazione dell´Assemblea legislativa n. 99 del 30 gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n. 1698/2005 (di seguito per brevità indicato PSR);

- la Decisione della Commissione Europea C(2007)4161 del 12 settembre 2007 di approvazione del Programma medesimo;

- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso atto della Decisione comunitaria di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, nella formulazione acquisita agli atti d'ufficio della Direzione generale Agricoltura al n. PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il PSR è stato oggetto di successive modifiche sottoposte all'esame della Commissione europea e da questa approvate;

Richiamata la propria deliberazione n. 1144 del 30 luglio 2012 con la quale si è preso atto dell'attuale formulazione del PSR (versione 7) - approvata dalla Commissione Europea con comunicazione CM/II (2012)1046658 del 20 luglio 2012 - come risultante dal riassetto proposto con le deliberazioni n. 431 del 16 aprile 2012 e n. 815 del 18 giugno 2012;

Richiamati in particolare i contenuti di cui al Capitolo 5.3.3. del PSR relativi all'Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" che individuano le Province quali referenti unici per l'attuazione delle Misure - ad eccezione della 321 azione 4, 323 e 341 - e che, nell'ambito del Programma Operativo d'Asse, prevedono l’approvazione degli schemi di avviso pubblico per Misura e/o Azione, a cui le Province stesse devono attenersi;

Dato atto che con propria deliberazione n. 2183 in data 27 dicembre 2010 è stato approvato il Programma Operativo dell’Asse 3 del PSR per la seconda sessione di erogazione degli aiuti in riferimento alle annualità 2011 - 2013 e gli schemi di avviso pubblico con la definizione della tempistica procedimentale e di realizzazione delle operazioni da parte sia dei soggetti beneficiari che dei soggetti attuatori del Programma;

Atteso che la predetta deliberazione n. 2183/2010 prevedeva tra l'altro - successivamente all'attivazione degli avvisi pubblici approvati dalle Province secondo i predetti schemi e riferiti all'annualità 2011 - la possibilità, a fronte di disponibilità finanziarie residue, di riaprire i termini di presentazione delle istanze a valere sulla Misura 311, Azioni 1 e 3;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1395 del 27 settembre 2012, con la quale sono state approvate le proposte di modifica del PSR (Versione 8), notificate alla Commissione Europea secondo le procedure previste dalle disposizioni comunitarie;

- n. 2177 del 31 dicembre 2007 e n. 27 del 14 gennaio 2008 con le quali sono state approvate le prime formulazioni dei documenti programmatori provinciali, successivamente modificati con deliberazione n. 1122 del 27 luglio 2011;

Viste inoltre le deliberazioni n. 1577 del 29 ottobre 2012 e n. 1731 assunta in data odierna con le quali si è provveduto ad approvare le modifiche ai predetti documenti programmatori provinciali con riferimento ai Piani finanziari per ciascuna misura;

Verificato che attualmente le Province dispongono di risorse sulla Misura 311, Azioni 1 e 3 e che tali importi potranno essere ulteriormente incrementati da rinunce da parte dei beneficiari attualmente assegnatari di finanziamenti o da economie nell'esecuzione dei lavori attualmente in corso;

Ritenuto, pertanto, necessario autorizzare le Province ad approvare, con propri atti, nuovi avvisi sulla predetta Misura utilizzando gli schemi di cui alla deliberazione n. 2183/2010 e sue successive modifiche ed inserendo negli specifici paragrafi dedicati ai controlli, in sostituzione delle prescrizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1975/2006, le disposizioni che seguono:

- “In relazione a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 65/2011 sui controlli, la Provincia garantirà l'effettuazione dei controlli amministrativi sulle domande di aiuto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 paragrafo 2 del Reg. (UE) 65/2011, connessi alla verifica dei requisiti di ammissibilità e di priorità valutati ai fini della selezione e della concessione (completezza documentale, possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, istruttoria tecnica con riferimento alla coerenza dei dati di domanda con le modalità di attuazione della Misura);

- L'organismo pagatore o suo delegato, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 4, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 del Reg. (UE) 65/2011, assicurerà l'effettuazione, secondo le modalità definite nei relativi manuali procedimentali, di:

a) controlli amministrativi sul 100% delle domande di pagamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 paragrafi 3, 5 e 6 del Reg. (UE) 65/2011, finalizzati all'accertamento della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, della realtà della spesa oggetto della domanda, della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto, dell'assenza di doppi finanziamenti, dell'ammissibilità delle spese rendicontate, dell'effettività dei pagamenti eseguiti e della coerenza dell'intervento realizzato con gli investimenti approvati in sede di concessione del sostegno; (i controlli amministrativi sulle domande di pagamento, per quanto attiene alla presente misura, presuppongono sempre una visita sul luogo dell'operazione, salvo che sui progetti selezionati per il controllo in loco, nei quali il controllo amministrativo viene effettuato solo su base documentale);

b) controlli in loco a campione sulle domande di pagamento con particolare riferimento alle verifiche previste dall' art. 26 del Reg. (UE) 65/2011, effettuando sempre una visita all'operazione, che andrà ad integrare, ove necessario, anche taluni accertamenti normalmente oggetto di controllo amministrativo, quando questi sono svolti solo in via documentale;

c) controlli “ex post” per verificare il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso e degli impegni assunti conformemente a quanto previsto dall'art. 72 del Reg. (CE) 1698/05 e dalla LR n. 15/97, oltre che dal PSR e dalle disposizioni attuative della Misura.

- L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a) e b), è condizione necessaria per la liquidazione, in favore del titolare dell'aiuto, dell'importo dovuto;

- La corretta applicazione da parte della Provincia dei criteri di ammissibilità e selezione, oltre alla corretta effettuazione delle attività delegate, saranno oggetto di supervisione da parte dell'organismo pagatore”;

Ritenuto inoltre opportuno definire che la presentazione delle domande di contributo debba avvenire nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2013 ed il 29 marzo 2013 e che le Province provvedano ad inserire tali date nei propri atti, definendo altresì le risorse disponibili per il finanziamento delle nuove domande di aiuto;

Ritenuto infine di prevedere che entro il 10 gennaio 2013 le Province trasmettano gli atti adottati di approvazione degli avvisi in oggetto, in forma cartacea conforme all'originale ed in formato PDF, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie - Viale della Fiera n.8 - 40127 Bologna, per la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/07” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di autorizzare le Province ad approvare, con propri atti, nuovi avvisi provinciali sulla Misura 311, Azioni 1 e 3, utilizzando gli schemi di cui alla deliberazione 2183/10 e sue successive modifiche ed inserendo negli specifici paragrafi dedicati ai controlli, in sostituzione delle prescrizioni attuative del Regolamento (CE) n. 1975/2006, le disposizioni che seguono:

  • “In relazione a quanto previsto dal Reg. (UE) n. 65/2011 sui controlli, la Provincia garantirà l'effettuazione dei controlli amministrativi sulle domande di aiuto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 paragrafo 2 del Reg. (UE) 65/2011, connessi alla verifica dei requisiti di ammissibilità e di priorità valutati ai fini della selezione e della concessione (completezza documentale, possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, istruttoria tecnica con riferimento alla coerenza dei dati di domanda con le modalità di attuazione della Misura);
  • L'organismo pagatore o suo delegato, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 4, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 del Reg. (UE) 65/2011, assicurerà l'effettuazione, secondo le modalità definite nei relativi manuali procedimentali, di:
    • a) controlli amministrativi sul 100% delle domande di pagamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 paragrafi 3, 5 e 6 del Reg. (UE) 65/2011, finalizzati all'accertamento della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, della realtà della spesa oggetto della domanda, della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto, dell'assenza di doppi finanziamenti, dell'ammissibilità delle spese rendicontate, dell'effettività dei pagamenti eseguiti e della coerenza dell'intervento realizzato con gli investimenti approvati in sede di concessione del sostegno; (i controlli amministrativi sulle domande di pagamento, per quanto attiene alla presente misura, presuppongono sempre una visita sul luogo dell'operazione, salvo che sui progetti selezionati per il controllo in loco, nei quali il controllo amministrativo viene effettuato solo su base documentale);
    • b) controlli in loco a campione sulle domande di pagamento con particolare riferimento alle verifiche previste dall' art. 26 del Reg. (UE) 65/2011, effettuando sempre una visita all'operazione, che andrà ad integrare, ove necessario, anche taluni accertamenti normalmente oggetto di controllo amministrativo, quando questi sono svolti solo in via documentale;
    • c) controlli “ex post” per verificare il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso e degli impegni assunti conformemente a quanto previsto dall'art. 72 del Reg. (CE) 1698/05 e dalla LR n. 15/97, oltre che dal PSR e dalle disposizioni attuative della Misura.
  • L'esito positivo dei controlli di cui alle lettere a) e b), è condizione necessaria per la liquidazione, in favore del titolare dell'aiuto, dell'importo dovuto;
  • La corretta applicazione da parte della Provincia dei criteri di ammissibilità e selezione, oltre alla corretta effettuazione delle attività delegate, saranno oggetto di supervisione da parte dell'organismo pagatore”;

3) di stabilire che la presentazione delle domande di contributo debba avvenire nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2013 ed il 29 marzo 2013 e che le Province provvedano ad inserire tali date nei propri atti, definendo altresì le risorse disponibili per il finanziamento delle nuove domande di aiuto;

4) di prevedere che entro il 10 gennaio 2013 le Province trasmettano gli atti adottati di approvazione degli avvisi in oggetto, in forma cartacea conforme all'originale ed in formato PDF, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie - Viale della Fiera n.8 - 40127 Bologna, per la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;

5) di stabilire inoltre che il Direttore generale Agricoltura, economia ittica, Attività faunistico-venatorie possa disporre, con proprio atto, proroghe ai termini previsti per la presentazione delle domande di cui al precedente punto 3) e ai termini procedimentali previsti negli schemi di cui alla deliberazione 2183/10;

6) di prevedere infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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