SUPPLEMENTO SPECIALE n. 157 del 18.10.2012

Relazione

In questi anni il fenomeno dell'avvelenamento di animali sta assumendo delle proporzioni estremamente preoccupanti su tutto il territorio nazionale. Anche la nostra regione presenta una certa tendenza all'aumento, sia nei centri urbani sia negli ambiti rurali e boschivi. Migliaia di animali domestici hanno perso la vita per aver ingerito bocconi avvelenati e la stima di quelli selvatici è difficile da effettuare. La gravità del fenomeno è indubbia dunque, recando danno non solo agli animali di famiglia, ma pure a quelli liberi e contribuendo a ridurre il numero di animali appartenenti a specie rare o in via di estinzione. Sono anche rilevanti i danni apportati all'ambiente per l'incontrollata dispersione dei veleni che, non annullandosi nel tempo (ad esempio è il caso della stricnina), danno vita ad una reazione a catena di morti. Le carcasse degli animali avvelenati sono inoltre estremamente pericolose perché provocano la morte dei carnivori che se ne cibano: rapaci diurni e notturni, aquile, lupi e altri.

Entrando nello specifico, i motivi per cui avvengono gli avvelenamenti di cani, gatti ed altri animali domestici e selvatici sono sostanzialmente tre:

  1. eventi criminosi legati all’attività venatoria per il controllo indiscriminato dei predatori selvatici (volpi, mustelidi, ecc.) e di cani e gatti di proprietà vaganti, anche in aree vietate alla caccia o in Istituti Faunistici Venatori. Fatti che avvengono soprattutto in occasione di ripopolamenti di fauna selvatica cacciabile, (fagiani, lepri, ecc.) e nel periodo riproduttivo primaverile della stessa, per impedire la predazione dei piccoli appena nati;
  2. episodi criminosi a danno di cercatori di tartufi: ad esempio, l’uccisione del cane del rivale per procurarsi la zona migliore, ai danni dei concorrenti;
  3. dissidi condominiali o di vicinato, legati al disturbo degli animali o per rivalsa per banali liti. L’incremento delle sostanze tossiche e velenose immesse all’interno delle proprietà private o nelle aree pubbliche delle città è un fenomeno di rilevante pericolosità, non solo per gli animali, ma anche per le persone e i bambini. I “bersagli” possono essere: animali domestici, colonie feline di gatti liberi, piccioni selvatici, anatre dei laghetti cittadini, eccetera. Si segnalano anche fatti legati all’intimidazione criminosa: si uccide l’animale d’affezione della persona che si vuole colpire per estorsione, intimidazione, ritorsione per motivi di caccia, vendette per cause di lavoro, personali, passionali.

Ad eccezione di questi ultimi esempi, per cui non è possibile trovare un denominatore comune, è evidente che per gli altri due si tratta di episodi dovuti ad una concezione sbagliata e criminale dello sfruttamento delle risorse faunistico-venatorie e delle attività di raccolta dei prodotti spontanei.

Infatti l’uso dell’ avvelenamento con esche, per il controllo dei cosiddetti “nocivi” (volpi, mustelidi, uccelli rapaci, corvidi) provoca gravi danni negli ambienti naturali, dato che questi predatori sono fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi. A tal proposito, la legge quadro nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - all’articolo 1, comma 2, afferma che: “L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole”.

Utilizzare bocconi avvelenati è illegale. La legge ( L. 157/92, articolo 21, lett. u) vieta espressamente l'uso di questi mezzi e prevede sanzioni penali (articolo 30, comma h) per chi contravvenga a questo divieto. Nel tempo sono state emanate una serie di Ordinanze ministeriali successive allo scopo di contrastare il fenomeno, tuttavia l'emanazione di una legge regionale permetterebbe di prevedere misure specifiche non previste dalle Ordinanze e anche un regime sanzionatorio, più agile e immediato rispetto al percorso della pena prevista dalle leggi nazionali.

Per questo motivo riteniamo indispensabile che la Regione Emilia-Romagna si doti di uno strumento legislativo al fine di adottare misure atte a prevenire e reprimere le azioni di avvelenamento degli animali.

Il progetto di legge “Norme per la lotta agli avvelenamenti di animali domestici e selvatici provocati dall’utilizzo di esche avvelenate” conta 13 articoli.

All'articolo 1 sono indicate le finalità della legge ed il suo ambito di applicazione e vengono ricordate le norme nazionali che già si applicano in questi casi.

L'articolo 2 disciplina dal punto di vista della tutela della salute degli altri animali e dell'uomo le attività di derattizzazione e disinfestazione, fornendo indicazioni specifiche per gli operatori del settore.

L'articolo 3 definisce le sanzioni amministrative in aggiunta a quelle prevista dalla normativa nazionale, l’articolo 4 elenca le sanzioni accessorie, mentre l'articolo 5 ne determina l'applicazione.

L’articolo 6 indica le azioni da attivare per bonificare le aree colpite dal fenomeno dei bocconi avvelenati ed elenca i compiti del Sindaco del Comune sul quale si è verificato l'episodio di avvelenamento o potenzialmente potrebbe verificarsi, partendo dal presupposto che rappresenta il primo responsabile della tutela della salute pubblica.

L'articolo 7 chiama in causa la figura del veterinario e i suoi principali compiti in caso di episodi di avvelenamento.

L'articolo 8 e l’articolo 9 individuano la struttura sanitaria, le modalità e la tempistica delle analisi di laboratorio necessarie a rilevare le sostanze all’origine dei casi di avvelenamento segnalati.

L’articolo 10 chiarisce i termini della pubblicizzazione dei casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici rilevati nel territorio regionale.

L’articolo 11 istituisce una lista delle sostanze velenose che devono essere sottoposte a vendita in regime controllato tramite registrazione.

L’articolo 12 definisce le modifiche della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 necessarie ad adeguare tale norma alla presente proposta.

Infine l'articolo 13 indica gli obblighi di spesa previsti dal progetto di legge.

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