n.338 del 29.12.2015 (Parte Prima)

NOTE

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) il testo del primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1976, n.19, che concerne Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna – piano regionale di coordinamento – attribuzione e delega di funzioni amministrative, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Programmi regionali di finanziamento per le opere portuali

Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini, per i territori di rispettiva competenza, presentano alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno, previa consultazione dei Comuni interessati, il programma annuale o poliennale complessivo delle opere portuali.».

Comma 2

2) il testo dei commi secondo, terzo e nono dell’articolo 10 della legge regionale n.19 del 1976, che concerne “Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell’Emilia-Romagna – piano regionale di coordinamento – attribuzione e delega di funzioni amministrative”, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 10 - Programmi regionali di finanziamento per le opere portuali

(omissis)

Il predetto programma è corredato, per gli interventi di cui al precedente art. 9 - lettere b) ed f), dalle domande di contributi e da una relazione descrittiva del progetto comprensiva, tra l'altro, del preventivo di spesa dei lavori, per la cui esecuzione è richiesto il contributo regionale.

I Comuni e i loro Consorzi presentano alle Province ed al Comitato di Rimini gli atti ed elaborati tecnici di loro pertinenza entro il 30 giugno di ogni anno.

(omissis)

La utilizzazione dei fondi messi a disposizione dei funzionari delegati è subordinata al verificarsi dei seguenti presupposti, da accertarsi in sede di rendiconto amministrativo sulla base della prevista documentazione:

a) fino al 20 per cento: alla avvenuta consegna dei lavori previsti nel progetto;

b) fino al 70 per cento: secondo lo stato di avanzamento maturato dei lavori per opere appaltate e secondo le fatture e le liste in economia per opere eseguite in diretta amministrazione;

c) fino al 10 per cento: in sede di presentazione, a consuntivo, degli atti di contabilità finale e degli eventuali certificati di collaudo regolarmente approvati.».

NOTE ALL’ART. 4

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1994, n.37, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 1 - Finalità

(omissis)

2. A tal fine la Regione valorizza i soggetti che esprimono organizzazione e aggregazione di indennità, di valori e di interessi culturali.».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 3 della legge regionale n.37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora sostituito, era il seguente:

«Art.3 - Programma pluriennale degli interventi

1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma pluriennale approvato dall'Assemblea legislativa.

2. Il programma pluriennale:

a) individua gli obiettivi generali e settoriali, con le relative quote di finanziamento, da conseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;

b) stabilisce i tetti di finanziamento, fermo restando che l'entità del contributo regionale non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) indica i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi;

d) stabilisce tempi e modalità per la presentazione delle domande.

Il programma pluriennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.».

Comma 3

3) il testo del comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 bis - Interventi strutturali e finanziari

(omissis)

2. La Regione contribuisce altresì alla costituzione o all'integrazione della dotazione patrimoniale di organismi pubblici e privati operanti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, nella misura e con le procedure definite nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3.».

Comma 4

4) il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora modificato, era il seguente:

«Art.5 - Interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali

1. La Regione interviene mediante assegnazione di contributi a sostegno di:

(omissis)

b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'articolo 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale.».

Comma 5

5) il testo della rubrica dell’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora sostituita, era la seguente:

«Art. 6 - Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni.».

Comma 6

6) il testo del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n.37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Iniziative della Regione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma triennale degli interventi, di cui all'articolo 3, la Regione può realizzare direttamente manifestazioni ed iniziative culturali, di norma in collaborazione con altri soggetti, anche diversi da quelli previsti dagli articoli 5 e 6.».

Comma 7

7) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n.37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 9 - Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi

1. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, sulla base dei criteri stabiliti dal programma triennale.».

Comma 8

8) il testo dei commi 6 e 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora abrogati, era il seguente:

«Art. 9 - Assegnazione e liquidazione dei contributi e dei premi

(omissis)

6. Gli interventi di cui all'art. 4 bis, comma 1, possono realizzarsi in forma diretta, secondo le medesime procedure di cui all'art. 7 della presente legge, ovvero attraverso la concessione di contributi, in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile, a soggetti pubblici e privati, secondo le modalità definite dall'art. 11 della L.R. n. 11 del 1985, così come modificato dall'art. 54 della L.R. n. 7 del 1995.

7. I contributi di cui all'art. 4 bis, comma 2 possono essere conferiti, anche per il tramite di soggetti convenzionati, ai soggetti individuati con le modalità e i criteri definiti nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 3 in unica soluzione anticipata dietro presentazione della prescritta documentazione.».

Comma 9

9) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 37 del 1994, che concerne Norme in materia di promozione culturale, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 10 - Decadenza e revoca dei contributi

1. La documentazione di cui all'articolo 9, comma 4, deve essere presentata comunque entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, pena la decadenza automatica dal contributo stesso.

2. La Giunta regionale provvede, in caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative ammesse a contributo, alla revoca, totale o parziale, del contributo assegnato.».

NOTE ALL’ART. 5

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41, che concerne “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Iniziative finanziabili

(omissis)

2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti fra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi.».

Comma 2

2) il testo della lettera e) del comma 1dell’articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997, che concerne Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49 , ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 - Destinatari dei contributi

1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia-Romagna:

(omissis)

e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3.».

Comma 3

3) il testo del comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n.41 che concerne “Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49, ora sostituito, era il seguente:

«Art.5 - Destinatari dei contributi

(omissis)

4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alla lett. e) del comma 1, per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui al comma 2, ivi comprese quelle del settore turismo.».

Comma 4

4) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 che concerne Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 8 - Assegnazione dei contributi alle imprese associate

1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7 a favore delle imprese, escluse quelle del settore turismo, che utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:

NOTA ALL’ART. 6

Comma 2

1) il testo del comma 3 bis dell’articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 167 - Risorse per la rete viaria di interesse regionale

(omissis)

3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.».

NOTE ALL’ART. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n.13, che concerne Norme in materia di spettacolo, ora sostituito,era il seguente:

«Art.5 - Programma regionale

1. Il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'art. 6, dalla Conferenza Regione - Autonomie locali e dalle associazioni di categoria.

2. Il programma poliennale in particolare prevede:

a) le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;

b) gli obiettivi e i criteri per la definizione degli accordi con gli enti locali;

c) i contenuti e i criteri della convenzione tipo;

d) i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni e accordi;

e) le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'art. 8;

f) gli obiettivi da perseguire con gli interventi di cui all'art. 9.

3. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9. ».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n.13 del 1999, che concerne Norme in materia di spettacolo, ora sostituito, era il seguente:

«Art 7 - Convenzioni e accordi

1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 4, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.

2. La Regione, anche su indicazione degli enti Locali, può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) oneri a carico dei firmatari;

c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

3. La Regione può concludere accordi con gli enti locali ai sensi dell' art. 15 della L.7 agosto 1990, n. 241. Gli accordi hanno di norma carattere pluriennale e ambito provinciale o interprovinciale, e indicano:

a) le attività e i progetti da realizzare;

b) i soggetti attuatori;

c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;

d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della L.241 del 1990».

Comma 3

3) il testo del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 13 del 1999, che concerne Norme in materia di spettacolo, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 9 - Interventi per spese di investimento

(omissis)

2. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 4 possono essere concessi in conto capitale fino ad un massimo del 50% della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata nella misura non superiore al 40% del tasso applicato dall'istituto di credito concedente.».

NOTE ALL’ART. 9

Comma 1

1) il testo della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n.18, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 5 - Funzioni dei Comuni

(omissis)

2. A tale fine i Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012:

(omissis)

f) predispongono i piani annuali, presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali ».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n.18 del 2000, che concerne Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali, ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Programmazione regionale

3. Il Consiglio regionale, contestualmente al bilancio preventivo, approva il programma poliennale, efficace fino all'approvazione del programma successivo, che prevede:

a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale;

b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse nonché gli interventi da incentivare;

c) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale;

d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale.».

NOTA ALL’ART. 10

Comma 1 e comma 2

1) il testo del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n.43, che reca Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna, ora modificato, era il seguente:

«Art. 10 – Dotazioni organiche delle strutture ordinarie

Qualora la determinazione della dotazione organica superi gli oneri derivanti da quella vigente al 31 agosto 2008, si provvede con legge. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti di personale in attuazione dei conferimenti di funzioni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e gli oneri relativi a strutture regionali i cui costi trovino copertura, per effetto di disposizioni legislative, in entrate a tale scopo vincolate, nonché gli oneri finalizzati alla copertura dei costi relativi ai posti lasciati indisponibili, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, alla data del 31 agosto 2008.».

NOTA ALL’ART. 11

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 40, che concerne Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale, ora sostituito, era il seguente:

«Art.13 - Caratteristiche dei Consorzi Fidi e Cooperative di Garanzia

(omissis)

2. Dei Consorzi Fidi e delle Cooperative di Garanzia di cui al comma 1 possono fare parte anche operatori del commercio e dei servizi.».

NOTA ALL’ART. 12

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2, che concerne Legge per la montagna,ora abrogata, era il seguente:

«Art 3 bis - Programma regionale per la montagna

(omissis)

c) le modalità di erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca dei finanziamenti di cui alla lettera b);».

NOTA ALL’ART. 13

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n.17, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 N. 40 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione, ora modificato, era il seguente:

«Art. 26 - Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche

(omissis)

4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regione-Autonomie Locali, secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.».

NOTA ALL’ART. 14

Comma 1

1) il testo della lettera d) del comma 4 dell’articolo 25-ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25-ter - Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici

(omissis)

4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce:

(omissis)

d)le modalità per la realizzazione di programmi annuali di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, emessi definendo altresì le modalità per l'irrogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legislazione vigente; il sistema di verifica è organizzato nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti;».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004, che concerne Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia, ora modificato, era il seguente:

«Art. 25- sexies - Accertamenti e ispezioni

(omissis)

2. L'esecuzione delle attività di accertamento e ispezione viene affidata agli esperti e organismi accreditati di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera c).».

NOTA ALL’ART. 18

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n.11, che concerne Norme per l'inclusione sociale dei Rom e Sinti, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 – Soluzioni abitative

(omissis)

2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, approvato con apposita variante al piano operativo comunale (POC), il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3-bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Le microaree non necessitano dell'approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA), non comportano la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.».

NOTE ALL’ART. 21

Comma 1

1) il testo della lettera c) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n.13, che concerne Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni, ora abrogato, era la seguente:

«Art. 47 - Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo

(omissis)

3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:

(omissis)

c) coordinamento e gestione del servizio di statistica turistica, con particolare riferimento alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva ed il movimento turistico elencati nel piano statistico nazionale (PSN) e nel programma statistico regionale di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);.».

Comma 2

2) il testo della lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n.7, che concerne Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica – Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28, ora abrogato, era la seguente:

«Art.3 - Funzioni delle Province

1. Alle Province è conferito l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

(omissis)

e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;».

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