n.130 del 24.05.2023 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994 - Istituzione di Zone soggette a limitazione ai sensi dell'art. 51, nei comuni di Budrio e Molinella (BO)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’art. 10, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 2, che prevede che le regioni e le province realizzano la pianificazione faunistico-venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio;

- il comma 5, secondo il quale una quota del territorio agro-silvo-pastorale può essere destinata, tra gli altri, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, che prevede che i piani faunistico-venatori comprendono, tra gli altri, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ove è vietato l’esercizio dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- il comma 12, secondo il quale il piano faunistico-venatorio determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione, tra gli altri, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio””, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 5 “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. f), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, i criteri per l’individuazione dei territori da destinare anche all’istituzione dei centri privati di produzione della fauna allo stato naturale;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

- l’art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato inoltre atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

Richiamato il Regolamento regionale 28 giugno 1996, n. 22 recante “Costituzione e gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica” che all’art. 6, comma3, dispone che “In caso di revoca dell’autorizzazione o rinuncia da parte del titolare, è vietato per un anno l’esercizio venatorio sul corrispondente territorio”;

Preso atto che il Settore Agricoltura Caccia e Pesca – Ambiti Bologna e Ferrara, con nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura prot. n. 339288.I del 6 aprile 2023, a seguito delle decadenze dei Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica (CPRFS) denominati “Cavaliera” e “Guardata” disposte, rispettivamente, con determinazioni n. 6951 e 6952 del 31 marzo 2022, ha trasmesso la richiesta di istituzione del divieto di cui al citato art. 6, comma 3, del Regolamento Regionale n. 22/1996;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione delle zone soggette a limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 sul corrispondente territorio dei revocati CPRFS denominati “Cavaliera” e “Guardata”, rispettivamente nei comuni di Molinella e Budrio (BO), così come rappresentate negli Allegati 1 e 2 al presente atto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, di stabilire sulla superficie delle suddette zone il divieto di tutte le forme di caccia e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché quelle di cattura cui dovrà essere riconosciuta la priorità al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole, con liberazione degli individui catturati in zone di tutela presenti nel territorio provinciale di Bologna;

Ritenuto, infine, di stabilire che il vincolo limitativo previsto dall’art. 51 della citata Legge Regionale n. 8/1994 sulle zone denominate “Cavaliera” e “Guardata” abbia validità di uno anno partire dall’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Regionale n. 22/1996;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022"

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante "Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di istituire le Zone soggette a limitazioni ai sensi dell’articolo 51 della catastale rurale pari a ettari 123.25.57, e “Guardata”, di superficie catastale rurale pari a ettari 187.29.81, ricadenti rispettivamente nei comuni di Molinella e Budrio (BO), così come rappresentate negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto;
  2. di stabilire nelle zone di cui al punto 1, il divieto di tutte le forma di caccia e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché quelle di cattura cui dovrà essere riconosciuta la priorità al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole con liberazione degli individui catturati in zone di tutela presenti nel territorio provinciale di Bologna;
  3. di stabilire, altresì, che il vincolo limitativo delle zone “Cavaliera” e “Guardata”, di cui al punto 1, abbia validità di uno anno partire dall’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento Regionale n. 22/1996;
  4. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
  5. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

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