n.236 del 09.09.2015 periodico (Parte Seconda)
Proc. PR15A0021 - Ronchini Eliseo e Aliani Angelo - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irriguo in Paroletta di Fontanellato (PR). Regolamento regionale n. 41/2001 artt. 5 e 6
IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
(omissis)
determina:
a) di rilasciare alla ditta Ronchini Eliseo e Aliani Angelo, con sede in Via Paroletta 56 di Fontanellato, (omissis) e (omissis), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea nella medesima località, mediante pozzo esistente sul Foglio 6 Mappale 29, per uso irriguo, con una portata massima di l/s 25,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 17.280;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
d) di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 12/6/2015 n. 7299.
(omissis)
Art. 4 – Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita per dieci anni dalla data del presente provvedimento di concessione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)