n.30 del 08.02.2017 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Recepimento accordo Sato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l’art. 32, che detta disposizioni relative alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);
Richiamata la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e s.m.i.;
Ricordato che il citato art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 rinvia per l’individuazione dei contenuti dei percorsi formativi all’Accordo Stato Regioni rep. n. 2407 del 26 gennaio 2006 e che tale Accordo è stato recepito dalla Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 938 del 3 luglio 2006, recante “Recepimento Accordo Stato Regioni D.lgs. 195/03. Prime disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione - RSPP e ASPP.”;
Preso atto che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano:
- si è ravvisata la necessità di procedere a una revisione del citato Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, al fine di allinearlo al nuovo contesto normativo delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle successive disposizioni attuative in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- è stato successivamente sancito l’Accordo Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano rep. n. 128 del 7 luglio 2016, recante “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni” - pubblicato nella G.U. n. 193 del 18 agosto 2016 - che supera e sostituisce l’Accordo del 26 gennaio 2006;
Considerato che il suddetto Accordo ha individuato al punto 2 dell’Allegato A i soggetti formatori legittimati ad erogare i percorsi formativi oggetto dell’Accordo stesso, annoverando tra gli altri, alla lettera b), “gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009”;
Considerato inoltre che il nuovo Accordo prevede, nelle disposizioni transitorie, che in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore (3 settembre 2016) possono essere avviati corsi per la formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione in base all’Accordo del 26 gennaio 2006 sopra citato;
Valutata l’opportunità di recepire il nuovo Accordo del 7 luglio 2016 in modo che i soggetti formatori di cui alla lettera b) del medesimo Accordo, sopra richiamata, possano attivare l’offerta formativa per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione in base alle nuove regole condivise a livello nazionale;
Ritenuto pertanto di dettare le disposizioni attuative per la realizzazione delle attività formative da parte di tali soggetti;
Dato atto che tutti gli altri soggetti formatori individuati dal succitato punto 2 dell’Accordo sono titolati ad erogare la formazione in nome e per conto proprio e non sono pertanto destinatari delle disposizioni di cui al presente atto;
Sentita la Commissione regionale tripartita di cui alla LR 12/2003 e ss.mm. in data 23 dicembre 2016;
Vista la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
Vista la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Vista la determina dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7, comma 3, d.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 66”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 105/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265”.
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – programmazione SIE 2014/2020”;
- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie d’azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;
- n. 265/2005 “Approvazione degli standard dell’offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003”, e successive modifiche e integrazioni”;
- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Acquisito il parere positivo espresso, per quanto di competenza, dal Direttore generale Cura della persona, salute e welfare;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) Di recepire l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 luglio 2016 recante “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
2) di stabilire non più applicabile, a far data dal 2 settembre 2017, quanto disposto con la propria deliberazione n. 938/2006, recante “Recepimento Accordo Stato Regioni D.Lgs. 195/03. Prime disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione – RSPP e ASPP”, ad eccezione delle attività formative autorizzate e avviate entro tale data;
3) di stabilire altresì che i percorsi formativi svolti ai sensi dell’Accordo di cui al precedente punto 1) devono essere preventivamente candidati all’autorizzazione all’interno del bando regionale relativo alle attività formative non finanziate in base alle disposizioni per la programmazione vigenti, da parte di soggetti attuatori accreditati ai sensi della propria deliberazione n. 177/2003 e s.m.i.; altri soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati;
4) di approvare i modelli di attestazione e verbale di verifica dell’apprendimento, che si allegano quale parte integrante del seguente atto (Allegato 2);
5) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;
6) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.