n. 113 del 04.07.2012 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) relativa alle modifiche "All'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Bertinoro (FC) - Via Tratturo - località Panighina denominato "Centro recupero metalli Romagna Rottami S.r.l. uninominale" nel comune di Bertinoro (FC), presentato da Romagna Rottami Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs. 16 gennaio 2008, n. 4)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto per le modifiche “all’impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Bertinoro (FC) – Via Tratturo – località Panighina denominato “Centro recupero metalli Romagna Rottami Srl uninominale” nel comune di Bertinoro (FC), presentato da Romagna Rottami Srl, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto;
2. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
3. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
4. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori;
5. relativamente alla gestione dei RAEE, i contenitori dedicati allo stoccaggio dei RAEE devono essere dotati di idonea etichettatura indicante il rifiuto stoccato (punto 3.6 dell’allegato 3 al DLgs. 151/05); deve essere inoltre predisposto un piano di ripristino da attuare a chiusura dell’impianto al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area (punto 1.4 dell’allegato 2 al DLgs 151/05);
b. che resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
c. di trasmettere la presente delibera alla Società Romagna Rottami Srl, alla Provincia di Forlì Cesena, al Comune di Bertinoro, all’ARPA Sezione provinciale di Forlì Cesena e all’AUSL;
d. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
e. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità.