SUPPLEMENTO SPECIALE N.265 DEL 15.07.2014

Relazione

La riscrittura del Titolo V della Costituzione, effettuata all’inizio degli anni 2000, ha attribuito alle Regioni una potestà concorrente in materia elettorale, chiamandole- ai sensi dell’art. 122- a disciplinare con legge regionale “il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali… nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica”. Principi e limiti che saranno enunciati, tre anni dopo, dalla l.165/04, “Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione”, che definisce la cornice entro la quale le leggi regionali potranno declinare i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.

In assenza di una legge elettorale propria, l’Emilia-Romagna ha fino ad oggi adottato le disposizioni della Legge n. 108 del 1968 e della Legge n. 43 del 1995, come integrate dall’articolo 5 della Legge costituzionale n. 1 del 1999, che ad esse fa espresso rinvio, che dettano Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.

Il sistema elettorale che ne risulta, di tipo misto, è un proporzionale a premio di maggioranza variabile, con l’attribuzione dell’80% dei seggi con metodo proporzionale (su base circoscrizionale) e del 20% con metodo maggioritario (su un unico collegio regionale). Si tratta di un sistema che permette automaticamente la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale, senza prevedere il superamento di alcun tipo di soglia.

A completare la cornice entro la quale si inserisce il presente progetto di legge, vanno richiamati gli articoli 29, 42 e 43 dello Statuto della Regione, che regolamentano rispettivamente l’elezione dell'Assemblea legislativa, del Presidente della Giunta, e la nomina della Giunta.

Assemblea e Presidente sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto. L’Assemblea è composta di 50 membri fra cui il Presidente stesso ed il primo dei non eletti alla carica di Presidente.

Con la presente proposta si intende intervenire in maniera netta sull’attuale sistema elettorale, senza tuttavia rinunciare alla governabilità garantita dalle attuali regole.

In particolare, i punti salienti del progetto sono così riassumibili:

1- Tutti i candidati fanno capo a liste circoscrizionali provinciali con l’unica eccezione del candidato Presidente. Viene pertanto abolito il cosiddetto “listino del Presidente”.

2- Il sistema elettorale deve garantire ad un tempo la governabilità e la rappresentatività delle minoranze.

3-Le modalità di redazione delle liste devono promuovere la parità di genere all’interno delle Istituzioni.

Quanto al primo punto, il sistema elettorale qui delineato prevede che tutti i candidati a consigliere regionale siano inseriti in liste circoscrizionali provinciali collegate ad un candidato Presidente, che costituisce la lista circoscrizionale regionale. Le liste provinciali che sostengono il candidato presidente devono essere almeno cinque, contenenti lo stesso simbolo.

Sono inoltre previste coalizioni di più liste collegate al medesimo candidato Presidente.

Quaranta dei cinquanta seggi previsti sono assegnati in prima battuta nelle circoscrizioni provinciali con i quozienti interi, individuati dividendo i voti di ciascuna lista per i numero dei seggi + 1, e successivamente sulla base dei resti riportati nel collegio unico regionale.

E qui veniamo al punto 2, ovvero alla contestuale garanzia di governabilità e di rappresentatività delle minoranze.

Quanto al secondo aspetto, va detto che non partecipano al riparto dei seggi solo le liste che abbiano ottenuto meno del 3% dei voti validi, a meno che non siano collegate ad un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5 % dei voti, norma già prevista nella l.108/68.

A garantire la governabilità sarà invece il premio di maggioranza, declinato con una disponibilità di ulteriori 9 seggi (più quello del Presidente) per la coalizione vincente che abbia ottenuto un numero di seggi pari o inferiore a 24 sulla base del riparto proporzionale, che si riducono ad ulteriori 4 nel caso il riparto proporzionale assegni un numero di seggi superiore a 24.

Ad ogni modo alla coalizione vincente saranno assegnati almeno 27 seggi, anche riducendo il numero di seggi attribuiti alle opposizioni, laddove tale cifra non dovesse essere raggiunta neppure con il premio di maggioranza.

Si tratta di seggi ripartiti tra le liste raggruppate nella coalizione vincente in modo proporzionale rispetto alla cifra complessiva di voti validi di ciascuna lista e quindi assegnati sulla base dei resti del collegio unico regionale.

Circa la questione della parità di genere, essa si inserisce in un contesto normativo ormai ben definito, che attua il mandato di cui all’art. 117 della Costituzione, laddove la nostra Carta afferma che “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.

E d’altro canto la stessa legge 165/04, all’art. 4, prevede fra i principi fondamentali a cui i sistemi elettorali regionali devono ispirarsi, la “promozione della parità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive”.

Si tratta di un richiamo che la nostra Regione ha fatto proprio anche recentissimamente entro le norme dettate dalla l.r. 6 del 2014, Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere, che all’art. 4 recita che “La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall'articolo 117, comma 7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni regionali”.

In linea con quanto la legge statale ha previsto già dal 2012 per le elezioni degli enti locali- ma con percentuali ancora più alte e che tendono alla assoluta parità- la modalità di attuazione di questo principio, qui proposta, consiste nello stabilire che, a pena di nullità, nelle liste circoscrizionali provinciali i candidati di entrambi i generi siano rappresentati in maniera paritaria, con lo scarto massimo di una unità in caso di numero dispari di candidati.

Viene inoltre introdotto il criterio della doppia preferenza di genere, ovvero dell’espressione di un secondo nominativo sulla scheda elettorale solo se di genere diverso dal primo candidato.

Venendo ora al puntuale esame dell’articolato, l’art. 1, richiamandosi allo Statuto regionale, prevede un’Assemblea legislativa ed un Presidente eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto.

I cinquanta consiglieri regionali, compreso il Presidente della Giunta regionale ed il candidato Presidente arrivato subito dopo quello eletto, sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e di coalizioni regionali concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta con applicazione di un premio di maggioranza ed assicurando la rappresentanza delle minoranze.

L’art. 2 recita che è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

All’art. 3 sono enunciati i meccanismi elettivi: quaranta consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, coincidenti con le province, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Nove invece sono eletti con sistema maggioritario fra i concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste. Un seggo è riservato al primo dei candidati non eletti alla carica di presidente.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per quaranta seggi e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale.

Gli artt. 4 e 5 si occupano delle modalità e dei termini di presentazione delle candidature rispettivamente alla carica di presidente e delle liste circoscrizionali, rifacendosi alla normativa vigente e prevedendo alcune specifiche di cui diremo ad illustrazione dell’art. 9.

L’art. 6, sempre riprendendo le misure di cui alla l.108, definisce le modalità di ammissione delle candidature a Presidente, specificando che i candidati devono essere collegati ad almeno un gruppo di liste ammesso in almeno cinque circoscrizioni.

Con l’art. 7 introduciamo per legge l’impossibilità a candidarsi a Presidente per il terzo mandato consecutivo.

All’art. 8 si definiscono le modalità di composizione delle liste, dal numero minimo e massimo dei candidati alla necessità di garantire la rappresenta di genere attraverso una rappresentanza numericamente paritaria in lista.

Nell’art. 9 si stabilisce che le liste con lo stesso contrassegno debbano sostenere il medesimo candidato Presidente in ogni circoscrizione.

Le liste identificate con il medesimo contrassegno formano un gruppo di liste a capo di cui è il candidato Presidente. Più gruppi di liste sostenenti il medesimo candidato presidente formano una coalizione di liste.

L’ultimo comma dell’articolo dice che, in caso di scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa, il numero degli elettori previsto dalla l.108/68 per la presentazione delle liste è dimezzato.

L’art. 10 definisce le modalità di espressione del voto, a partire dal formato della scheda elettorale, che dovrà contenere i nomi dei candidati presidente e i contrassegni dei gruppi di liste collegati, fino alle opzioni di voto: per il solo Presidente, per la sola lista, congiunto per Presidente e lista di sostegno o disgiunto per Presidente e lista contrapposta.

All’art. 11 riprendiamo la normativa nazionale di cui alla l.108/68 prevedendo che non siano ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione.

Gli artt. 12 e 13 regolamentano rispettivamente le operazioni di assegnazione dei seggi che competono agli uffici centrali circoscrizionali ed all’ufficio centrale regionale.

Con l’art. 14 viene regolamentata la gestione delle surroghe, prevedendo che il seggio rimasto vacante nel corso della Legislatura sia attribuito al candidato immediatamente seguente nella medesima circoscrizione o, in caso siano esauriti i candidati della lista, di altra circoscrizione, in base ai calcoli definiti all’art. 13.

L’art. 15 rinvia alla normativa statale per quanto qui non disciplinato.

L’art. 16 stabilisce che i decreti per l’indizione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi siano adottati dal Presidente della Giunta d’intesa col Presidente della Corte d’Appello di Bologna e che, in caso di scioglimento anticipato dell’Assemblea, le elezioni siano indette entro tre mesi.

L’art. 17 richiama eventuali intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento elettorale.

Gli artt. 18 e 19 provvedono alle abrogazioni necessarie e sanciscono l’immediata entrata in vigore della presente legge.

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