n.31 del 10.02.2016 periodico (Parte Seconda)
Avviso della decisione relativa alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) concernente il progetto di realizzazione del 9° settore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comparto Impianti in SS 309 "Romea" km 2,6 presentato da HERAmbiente SpA - Procedure in materia di impatto ambientale, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni
L’autorità competente: Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà, 2 comunica la deliberazione relativa alla procedura di VIA concernente il progetto di realizzazione del 9° settore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comparto Impianti in SS 309 "Romea" km 2,6 presentato da HERAmbiente spa con sede legale in V.le Carlo Berti Pichat 2/4.
Il progetto è localizzato: In Strada Statale Romea km 2,6 Comune di Ravenna.
Il progetto appartiene alla categoria A.2.22 della legge regionale n. 9/1999: "Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato".
Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) del Comune di Ravenna e della provincia di Ravenna.
Ai sensi del titolo II della legge regionale 18/5/1999, n. 9, l’autorità competente provincia di Ravenna con atto: Deliberazione Giunta Provinciale n. 249 del 30/12/2015 ha assento la seguente decisione:
1) La Valutazione d'Impatto Ambientale positiva del progetto definitivo del 9° settore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comparto Impianti in Strada Statale 309 “Romea” km. 2,6 in Comune di Ravenna, presentato dalla Società HERAmbiente spa di Bologna sulla base del rapporto sull’impatto ambientale, allegato sub A), dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (Allegato sub B), dell'Autorizzazione sismica (limitatamente al corpo della discarica) del Comune di Ravenna (Allegato sub C);
2) sulle osservazioni e sulle controdeduzioni formulate dal proponente così come in atti della Conferenza dei Servizi, allegato sub A) predetto;
3) di dare atto che la presente deliberazione di VIA costituisce approvazione del progetto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 comportando la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
4) Determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 3.324,78 (euro tremilatrecentoventiquattro//78), ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e della deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 1238 (contributo interamente versato all’avvio formale del procedimento);
5) incaricare il dirigente del Settore Ambiente e Territorio a dare corso agli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 4, della L.R. n. 9/1999 relativamente agli obblighi di comunicazione e pubblicazione;
6) dare atto che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; La Giunta Provinciale, vista la prioritaria esigenza di rispettare i tempi del procedimento ai sensi della normativa vigente nonché consentire l’immediato avvio delle procedure per la consegna dei lavori e garantire quindi la disponibilità dell’impianto nel più breve tempo possibile per avviare l’attività, come previsto all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
Ad unanimità di voti delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
Si pubblicano di seguito le prescrizioni impartite a Herambiente spa per la realizzazione del progetto:
1) I rifiuti solidi di origine urbana, che provengono esclusivamente dall’ambito territoriale regionale, sono ammessi allo smaltimento (D1) in discarica nel rispetto degli scenari di gestione e relativi flussi previsti dal PRGR; al riguardo il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo. Fermo restando il vincolo di garantire la disponibilità delle volumetrie necessarie allo smaltimento dei rifiuti di origine urbana come pianificato dal PRGR, sono ammessi allo smaltimento (D1) in discarica anche quote di rifiuti speciali non pericolosi, garantendo lo smaltimento dei flussi di rifiuti speciali stimati dal PRGR in attuazione del principio di prossimità; al riguardo il gestore è tenuto a fornire idonea evidenza documentale, da mantenere a disposizione degli organi di controllo;
2) Si fa riserva di riesaminare e modificare le condizioni di cui sopra, ai sensi e per gli effetti di disposizioni specifiche per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali stabilite dalla pianificazione di settore, anche in attuazione e perfezionamento di previsioni e direttive regionali conseguenti l’approvazione del PRGR ovvero in sede di monitoraggio del piano stesso;
3) Come disposto all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Aria Integrato Regionale adottato con DGR 1180 del 21/07/2014, entro 6 mesi dalla sua approvazione, dovrà essere previsto l'eventuale adeguamento alle disposizioni in esso contenute, con particolare attenzione alle misure in materia di attività produttive di cui all'art. 19 delle stesse NTA;
4) La torcia ausiliaria dovrà avere le seguenti caratteristiche: temperatura T>850·C, concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 sec (Dlgs n. 36/2003, allegato 2, punto 2.5);
5) La torcia dovrà essere dimensionata in modo da poter smaltire completamente l'intera produzione oraria di biogas e dotata di un doppio sistema di accensione, la cui logica di funzionamento preveda la ridondanza dei due sistemi ossia, in caso di fallimento del primo sistema di accensione, dovrà intervenire il secondo;
6) Per la torcia ausiliaria dovrà essere prevista la registrazione dei periodi di funzionamento in apposito registro e relativi quantitativi di biogas avviati a combustione nella torcia stessa, eseguita regolare manutenzione della stessa al fine di mantenerla efficiente ed anche le relative manutenzioni dovranno essere annotate su apposito registro a disposizione degli enti di controllo;
7) Come disposto all'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della Classificazione Acustica del Comune di Ravenna approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28/05/2015, il Gestore ha presentato in data 21/12/2015 la verifica d’impatto acustico che peraltro dovrà essere debitamente esaminata, volta a verificare la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori definiti dalla zonizzazione acustica.
In caso di superamento di tali valori limite, il Gestore dovrà predisporre e presentare al Comune, entro 6 mesi a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
Nell'ambito di tali adempimenti, dovranno essere chiariti gli aspetti delle responsabilità delle immissioni rumorose prodotte dall'installazione oggetto della presente AIA verso gli ambienti confinanti di pertinenza di altre realtà autonome;
8) Nell'ambito degli adempimenti stabiliti dal competente Comune di Ravenna per le attività rumorose di cui all'art. 12 delle NTA della classificazione acustica comunale, il gestore è tenuto a:
a) definire, nel dettaglio, gli spazi di pertinenza dell'installazione oggetto dell'AIA e le influenze ambientali che le immissioni sonore previste hanno su tutti i ricettori terzi e autonomi che ne sono influenzati, rispetto allo specifico gestore della discarica;
b) verificare il rispetto dei limiti previsti ai ricettori individuati al punto precedente sulla base della classificazione acustica del Comune di Ravenna;
c) attuare, qualora necessario, gli interventi di risanamento acustico individuati nel Piano eventualmente predisposto e trasmesso al Comune competente.
9) Dovrà essere messo a regime il sistema di gestione unitaria della falda nel Comparto km 2,6 (denominato SICURA) entro 1 mese dalla pronuncia positiva di questa Provincia sul progetto definitivo presentato, che dovrà essere integrato con informazioni di dettaglio sulla definizione del modello concettuale del sistema e sua modellazione matematica, come specificato nell'AIA allegata alla VIA. A tal fine il gestore è pertanto tenuto a presentare tali elementi integrativi sempre entro 1 mese dalla data di rilascio dell'AIA, tenendo conto delle osservazioni espresse da ARPA dettagliatamente riportati nell'AIA;
10) Entro 6 mesi dalla data di rilascio della AIA il gestore è tenuto ad aggiornare la valutazione degli impatti odorigeni riferita all'intero comparto (considerando nei vari momenti la contestuale presenza delle diverse fonti emissive presenti, anche in relazione ad eventuali nuove sorgenti di progetto), così da costituire la base a corredo delle eventuali successive modifiche delle sorgenti odorigene afferenti al Comparto km 2,6. Tale valutazione degli impatti, così come le eventuali azioni di mitigazione, avrà uno sviluppo temporale che tiene conto dei diversi contributi dati dall'intera attività di comparto. Alla luce di quanto emergerà da tale valutazione, il gestore provvederà, se necessario, ad una revisione del Piano di Monitoraggio dell'impianto da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
11) Entro 6 mesi dalla data di rilascio della presente AIA, il gestore è tenuto a fornire indicazioni in merito al trattamento del biogas di bassa qualità (avente cioè contenuto di metano inferiore al 20%), prevedendo una soluzione alternativa all'uso della torcia ovvero un sistema di abbattimento del metano in grado di degradare il biogas con tenori di metano inferiori al 20%.
Tale valutazione, da presentare alla Provincia e al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna, dovrà essere condotta in relazione al sistema complessivo di gestione del biogas (torce-motori) a servizio di tutti i lotti funzionali della discarica, tenendo conto che qualora risulti impraticabile il recupero energetico del biogas nei motori endotermici a causa di un insufficiente contenuto di metano, è necessario prevedere un sistema che eviti l'emissione in atmosfera del biogas tal quale mediante, ad esempio, l'utilizzo di combustibili supplementari per sostenere la combustione in torcia) oppure che consenta idoneo trattamento prima dell'emissione in atmosfera (es. cartucce con filtri a carbone attivo);
12) La rete di monitoraggio di Comparto delle acque sotterranee deve essere implementata con un nuovo pozzo piezometrico da individuare, sempre all'interno del Comparto, in analogia al pozzo piezometrico P1 che viene dismesso, in quanto ubicato in sovrapposizione dell'area di sedime del nuovo 9° settore. La planimetria aggiornata con l'ubicazione dei pozzi piezometrici della rete di monitoraggio delle acque sotterranee di Comparto deve essere presentata, alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA di Ravenna, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'AIA. Il gestore è altresì tenuto a informare la Provincia e il Servizio Territoriale ARPA di Ravenna dell'avvenuta dismissione del pozzo piezometrico P1 e successiva attivazione del pozzo piezometrico alternativo;
13) Si rimanda infine ad ogni altra prescrizione relativa ai Piano di Monitoraggio e relativo Piano di Sorveglianza e Controllo e al Piano di Gestione Operativa, contenuta nell'AIA allegata alla VIA;
14) Quale massimizzazione della compensazione ambientale per le emissioni di CO2 stimate, fra le azioni dovranno essere considerati gli interventi di nuova forestazione e messa a dimora di aree boschive previsti anche dal Protocollo di Kyoto (www.reteclima.it/protocollo-di-kyoto) quale attività di mitigazione climatica, complementare ed integrativa alla riduzione delle emissioni "alla fonte";
15) HERAmbiente spa dovrà contribuire, in misura correlata alla quantità del comparto organico in ingresso nella discarica, ad iniziative del Parco in materia di contenimento della popolazione di gabbiani;
16) Lo sfalcio dell'erba nei settori della discarica non più in funzione non dovrà avvenire tra 1 aprile e 30 giugno, onde non disturbare i nidificanti e permettere la riproduzione delle piante e degli invertebrati;
17) In previsione della chiusura definitiva della discarica dovrà essere avviato un progetto di sistemazione finale che caratterizzi il paesaggio in modo innovativo e non rappresenti una semplice mitigazione dell'esistente;
18) In riferimento al previsto abbattimento della fascia boscata esistente interna all'area impianti si precisa che tale intervento dovrà comunque essere compensato attraverso piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone in area idonea;