n.282 del 17.12.2012 (Parte Prima)

Risultati del referendum regionale consultivo svoltosi in data 25 novembre 2012 per la fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, nella provincia di Bologna

IL PRESIDENTE

Visti:

- l’articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

- l’art. 21, comma 4, dello Statuto regionale ai sensi del quale la disciplina delle forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione è oggetto di speciale disciplina legislativa regionale;

- l’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale”;

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e in particolare:

- l’art. 12, comma 6, che prevede, fra l’altro, che compete all’Ufficio Centrale Circoscrizionale per il referendum (Ufficio Provinciale) la proclamazione dei risultati del referendum;

- l’art. 12, comma 7, che stabilisce che i risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata;

- l’art. 12, comma 8, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale per il referendum il verbale contenente i risultati del referendum, di disporne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

- l’art. 12, comma 9, che attesta che il referendum consultivo regionale è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato;

Visti altresì:

- il progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna” - oggetto 3030;

- la nota del Presidente dell’Assemblea legislativa, prot. n. 35185 del 19/9/2012, con cui è stata trasmessa la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 88 del 18/9/2012 che ha disposto di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge sopra richiamato e ha definito i due quesiti da sottoporre agli elettori dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno, nella Provincia di Bologna:

1) Volete voi che i Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Valle del Samoggia;

b) Valsamoggia;

c) Samoggia;

d) Samodia;

Richiamato il decreto in data 25 ottobre 2012, n. 86 con il quale il Presidente del Tribunale di Bologna ha designato i componenti effettivi e supplenti dell’Ufficio Centrale circoscrizionale per il referendum nonché il Segretario dell’Ufficio provinciale per il referendum ed il Segretario supplente;

Preso atto del verbale delle operazioni trasmesso dall’Ufficio Centrale per il referendum in data 27 novembre 2012, assunto nella stessa data al protocollo della Giunta regionale n. 279401, con il quale sono stati proclamati i seguenti risultati in ordine all’esito del referendum regionale consultivo per la fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno:

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

dispone:

La pubblicazione dei risultati del Referendum in argomento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 12, comma 8, della Legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni).

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