n.317 del 10.11.2021 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 - Azienda Agricola Gennari – Società Agricola - Domanda 23.06.2021 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Vigatto. Concessione di derivazione. Proc PR21A0020. SINADOC 19482

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

di assentire all’AZIENDA AGRICOLA GENNARI - SOCIETA' AGRICOLA, con Sede legale in Parma (PR), Strada Bassa 35 CAP 43124 Frazione Vigatto, Indirizzo PEC gennariss@legalmail.it, Codice fiscale e n.iscr. Al Registro Imprese 00351550348 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0020, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 48,28;

– ubicazione del prelievo: Comune di Parma, Località Vigatto, Dati catastali: foglio 33, mappale 24, di proprietà del richiedente, coordinate ETRS89 UTM 32 x: 604.904, Y: 4.953.637;

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

– portata massima di esercizio pari a l/s 13,3;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 81000;

1. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2030;

2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2021-5365 del 27/10/2021

(omissis)

Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31.12.2030.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

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