n.83 del 23.05.2012 periodico (Parte Seconda)

Direttiva per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

- la Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;

- la Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;

- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

- la direttiva per l’applicazione del sistema sanzionatorio del titolo III, capo III, della Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, approvata con deliberazione di Giunta regionale 14 settembre 2009, n. 1343;

Considerato che:

- con la L.R. n. 23 del 2011 la Regione Emilia-Romagna ha dettato le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali, ed in particolare all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, abrogando in parte le precedenti leggi regionali ed in particolare gli artt. 28, 29, 30, 31 e 32 della L.R. n. 10 del 2008;

- la medesima legge ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al DLgs n. 152 del 2006;

- l’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011 definisce le attribuzioni della Regione in materia di regolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché, anche al fine di garantire l’applicazione di quanto previsto dalla pianificazione regionale, le funzioni relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- l’art. 12, comma 2, lettera a), della L.R. n. 23 del 2011 prevede, in particolare, la costituzione, l’implementazione e l’aggiornamento da parte della Regione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, quale strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;

- l’art. 12, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 indica espressamente i casi di inadempienza dei gestori in cui la Regione esercita il potere di sanzione ed, in particolare, eroga sanzioni pecuniarie; tali inadempienze sono relative:

- a) alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla L.R. n. 23 del 2011;

- b) al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del comma 2, lettera a), della L.R. n. 23 del 2011;

- l’art. 12, comma 5 della L.R. n. 23 del 2011 prevede per le violazioni di cui al comma 4 una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 irrogata direttamente dalla Regione e commisurata alla gravità dell’inadempienza, i cui proventi confluiscono in un fondo per il finanziamento di interventi di tutela ambientale. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all’Autorità competente la sospensione o la decadenza dell’affidamento del servizio;

- ai sensi dell’art. 12, comma 6, della L.R. n. 23 del 2011 per l’esercizio delle funzioni suddette la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata;

Dato atto che la Regione esercita le nuove funzioni di regolazione e controllo ad essa spettanti ai sensi della L.R. n. 23 del 2011 dal 24 dicembre 2011;

Ritenuto pertanto opportuno procedere:

- all’abrogazione della deliberazione di Giunta regionale 14 settembre 2009, n. 1343, relativa alla direttiva per l’applicazione del sistema sanzionatorio del titolo III, capo III, della Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che è stato abrogato dall’art. 25 comma 1 della L.R. n. 23 del 2011 e sostituito con quello disciplinato dall’art. 12 della stessa legge regionale;

- all’esplicitazione ed esplicazione delle modalità applicative del sistema sanzionatorio così come previsto nel citato art. 12 della L.R. n. 23 del 2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente, Assessore Finanze, Europa, Cooperazione col sistema delle autonomie, Regolazione dei servizi pubblici locali, Semplificazione e Trasparenza, Politiche per la sicurezza;

a voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. di abrogare la deliberazione di Giunta regionale 14 settembre 2009, n. 1343, relativa alla direttiva per l’applicazione del sistema sanzionatorio del Titolo III, capo III, della Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10; 

2. di emanare la “Direttiva per l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23” allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Direttiva per l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23

Con la presente direttiva, al fine di dare attuazione alla legge regionale n. 23 del 2011, si forniscono gli indirizzi relativi all’applicazione del sistema sanzionatorio delineato dalla legge stessa, esplicitando le attività della Regione in relazione alle competenze previste ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 12.

1. Soggetti attivi e passivi del sistema sanzionatorio di cui all’art. 12 della L.R. 23 del 2011

La Regione, nell’ambito delle proprie competenze delineate nella legge regionale di riforma n. 23 del 2011, esercita le relative funzioni sanzionatorie. In particolare, le compete l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie, in caso di inadempienze dei gestori concernenti:

  1. la fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla L.R. n. 23 del 2011;
  2. il mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del comma 2, lettera a), dell’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011, ovvero relative alla costituzione, implementazione ed aggiornamento di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo.

Sono gestori tutti i soggetti che svolgono anche una sola attività tra quelle necessarie all’erogazione dei servizi, e pertanto, oltre ai soggetti affidatari dei servizi o di parti di essi, anche le società patrimoniali (cosiddette società degli asset o società delle proprietà) proprietarie di beni relativi sia al servizio idrico integrato che al servizio di gestione dei rifiuti urbani che svolgano, anche in parte, attività tipiche della gestione dei beni (ad esempio: realizzazione di nuove infrastrutture, realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o ordinaria, gestione operativa di reti e/o impianti o di porzioni di essi) ed anche i soggetti individuati come fornitori all’ingrosso di acqua potabile del servizio idrico integrato.

2. Competenze regionali in materia di sanzioni

La Regione provvede all’accertamento delle inadempienze dei gestori di cui all’art. 12, comma 4, della L.R. n. 23 del 2011 ed all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in conformità al procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

L’attività di accertamento è svolta dalla Struttura di regolazione economica, valutazione e monitoraggio dei servizi pubblici ambientali della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, mentre l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio spetta al Servizio Regionale competente in base agli atti di organizzazione, attualmente individuato nel Servizio Bilancio e Finanze.

In particolare, espletate le fasi di accertamento, seguendo le modalità previste dalla L. n. 689 del 1981, il funzionario della Struttura di regolazione, appositamente nominato, che ha accertato la violazione invia al Servizio Bilancio e Finanze il verbale di accertamento accompagnato dal rapporto di servizio, indicando tra l’altro l’attestazione dell’eseguita contestazione ovvero gli estremi della notificazione.

3. Gravità delle violazioni e commisurazione delle sanzioni

Ai sensi del comma 5 dell’art. 12 della L.R. n. 23 del 2011, per le violazioni da parte dei gestori è prevista una sanzione pecuniaria da Euro 50.000 a Euro 500.000 commisurata alla gravità dell’inadempienza. In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, la Regione può proporre all’Autorità competente la sospensione o la decadenza dell’affidamento del servizio.

Con riferimento alla valutazione della gravità della violazione ed alla conseguente commisurazione della sanzione applicabile si valutano i seguenti elementi:

a) la rilevanza dell’inadempienza;

b) la durata (breve, media o lunga), la sua estensione territoriale (locale o regionale), anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di utenti coinvolti, e le altre modalità con le quali si realizza l’inadempienza;

c) la rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli, sugli utenti o sull’azione amministrativa della Regione e dell’Autorità territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti;

d) gli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dal gestore in conseguenza dell’inadempienza;

e) il grado di colpevolezza del gestore, che può desumersi, tra le altre circostanze, dal ruolo apicale ricoperto nell’impresa dall’autore materiale dell’inadempienza, dall’assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire inadempienze della stessa specie, dal tentativo di occultare l’inadempienza;

f) con riferimento alle inadempienze inerenti le informazioni richieste dalla Regione il fatto che le stesse si rivelino false;

g) il grado di inclinazione del gestore alle inadempienze;

h) la recidiva.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina