n.293 del 03.10.2013 (Parte Seconda)

Approvazione disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dell’assistenza agli anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali a far tempo dal 1 gennaio 2014 con oneri a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti;

- in particolare l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 con il quale è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le regioni interessate;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:

  • alla data del 2 agosto cessano le funzioni e le attività della DI.COMA.C. e dei tre Direttori delle tre Regioni interessate, tra cui, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, quali soggetti responsabili per l’assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1 e dell’OCDPC n. 3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3 agosto 2012, i presidenti di tali Regioni in qualità di Commissari delegati;
  • il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
  • il Coordinatore della DI.COMA.C. trasmette, entro il 2 agosto 2012, ai Commissari delegati una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire, senza soluzione di continuità, il proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste di autorizzazioni pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di Comando e Controllo e per le quali entro la medesima data non sia stato completato l’iter autorizzativo;
  • gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari Delegati, gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

Richiamata la nota TEREM/0047007 del 4/7/2012 del Coordinatore del Dicomac con la quale si è provveduto a dettare le direttive inerenti il rimborso degli oneri per l’accoglienza in strutture

socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio;

VISTE altresì le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C.”nella quale si stabilisce, tra l’altro, che L’Agenzia Regionale di protezione civile, assicura a decorrere dal 3 agosto, avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Di. Coma.C.; in particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e Sociale, Autorizzazioni di spesa;

- n. 64 del 6 giugno 2013 “Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”

RILEVATO che tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili in conseguenza degli eventi sismici in parola;

CONSIDERATO che è emersa la necessità di dettare per l’assistenza alla popolazione, un regolamento che disciplini, i criteri, le modalità ed i termini del procedimento e relativa domanda di partecipazione per assicurare, con oneri a carico del Commissario Delegato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la prosecuzione dell’assistenza a persone anziane, disabili e/o con fragilità in strutture socio-sanitarie residenziali, senza soluzione di continuità;

VALUTATO OPPORTUNO proseguire l’attività di assistenza a persone anziane, disabili e/o con fragilità, con oneri a carico del Fondo commissariale, a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino:

A) al rientro dell’assistito nell’abitazione sgomberata a seguito ripristino dell’agibilità;

B) all’inserimento dell’assistito in una struttura socio-sanitaria residenziale e/o in percorsi assistenziali equivalenti formulati dai servizi territoriali che operano nell’area socio-sanitaria;

Nel caso di accesso permanente in una struttura socio-sanitaria residenziale o altra struttura equivalente, dalla data di assegnazione definitiva (lett.B) ovvero nel caso di rientro nell’abitazione a seguito della revoca dell’ordinanza di inagibilità (lett.A), i relativi oneri non saranno più a carico del Fondo Commissariale;

CONSIDERATA l’opportunità di assegnare la responsabilità e la gestione della fase istruttoria del procedimento agli Enti Locali presso i quali sono residenti ovvero hanno dimora abituale gli aventi diritto alla prosecuzione dell’assistenza socio-sanitaria; 

RITENUTO  pertanto, di:

- procedere alla definizione di un regime di regole, come previsto dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, con effetti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

- necessario acquisire i dati utili alla verifica della sussistenza o permanenza dei requisiti prescritti, prevedendo la presentazione entro i termini stabiliti dal regolamento in allegato, di apposita domanda di prosecuzione dell’assistenza con oneri a carico del Fondo Commissariale;

- dare atto che gli oneri necessari a copertura della prosecuzione degli interventi suindicati gravano sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;

TENUTO conto che il procedimento che si avvia fa riferimento alla ordinanza commissariale n.64/13 relativo alla assegnazione del Contributo di autonoma sistemazione;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante provvisoriamente efficaci;

RITENUTO che l’estrema urgenza di regolamentare con la presente ordinanza la prosecuzione dell’assistenza in strutture socio sanitarie, finalizzata a garantire la tutela della salute nonché una sistemazione adeguata ai cittadini colpiti dal sisma sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

  1. di approvare la regolamentazione relativa ai criteri, alle procedure e ai termini per la prosecuzione a far tempo dal 1 gennaio 2014 dell’assistenza agli anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali con oneri a carico del Fondo commissariale di cui all’allegato 1 della presente ordinanza della quale è parte integrante e sostanziale;
  2. che gli oneri necessari a copertura della prosecuzione degli interventi suindicati gravano sulle somme rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 il quale risulta sufficientemente capiente;
  3. di assegnare la responsabilità e la gestione della fase istruttoria del procedimento agli Enti Locali di residenza o di dimora abituale degli aventi diritto alla prosecuzione dell’assistenza socio-sanitaria;
  4. di inviare la presente ordinanza alla corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, immediatamente esecutiva;
  5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 3 ottobre 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

 

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