SUPPLEMENTO SPECIALE 285 - 15.01.2010

PROGETTO DI LEGGE

I N D I C E

 

Art. 1 -  Sostituzione dell’articolo 15

Art. 2 -  Sostituzione dell’articolo 16

Art. 3 -  Sostituzione dell’articolo 17

 

 

Art.1

Sostituzione dell’articolo 15

1. L’articolo 15 della legge regionale n.42 del 1984 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

«Art. 15

Organi dei Consorzi di bonifica

1. Sono organi del Consorzio:

a) il Consiglio di amministrazione formato complessivamente da componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto previsto al comma 3;

b) il Comitato amministrativo formato dal Presidente e da due Vicepresidenti scelti all’interno del Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso non può essere superiore a tre.

3. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di venti componenti, eletti dai consorziati e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio designati dall’articolazione regionale dell’Associazione dei Comuni italiani (ANCI).

4. Il Consiglio di amministrazione può essere integrato da un numero di componenti pari a tre qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 14 dell’art. 16. Il Consiglio di amministrazione è altresì integrato nel caso di Consorzi il cui comprensorio ricomprenda il territorio di altre Regioni con un componente designato da ogni Regione interessata fra i contribuenti del Consorzio, previa intesa con la Regione. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere l’intesa.  

5. Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui al comma 3 e comma 4.

6. Il Presidente del collegio dei revisori, scelto tra esperti in contabilità pubblica, è nominato dall'ente competente a norma dell'art. 23 della presente legge.

7. Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione del Consorzio, con voto consultivo,  tre rappresentanti del personale dipendente designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui al successivo articolo 23.».

 

Art. 2

Sostituzione dell’articolo 16

1. L’articolo 16 della legge regionale 42 del 1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

Assemblea dei consorziati e sistema elettorale

1. L'assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.

2. L’assemblea è divisa in  quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, come segue:

a) alla prima sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo non supera il venti per cento della contribuenza totale del Consorzio;

b) alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore trenta per cento della contribuenza totale del Consorzio;

c) alla terza sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore venticinque per cento della contribuenza totale del Consorzio;

d) alla quarta sezione appartengono i restanti consorziati;

3. La ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza complessiva di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l’assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti rispetto al risultato delle singole sezioni.

4. I Consigli di amministrazione sono eletti dai contribuenti nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. Ogni elettore dispone di un voto su una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l’ordine di presentazione in lista.

5.Non possono essere eletti quali componenti il Consiglio:

a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;

c) gli interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;

d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludono l’elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;

e) amministratori o dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica;

f) i dipendenti del Consorzio;

g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;

h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora;

6. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L’incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è complessivamente gravato in misura minore dai contributi.  

7. Le liste di candidati concorrenti presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere  sottoscritte:  

a)da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione;

b)da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione

c)da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;

d)da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione.

8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nessun candidato può essere presente in più di una lista. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all’unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione.

9. Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine di venti giorni antecedenti la data di convocazione l’assemblea, con le modalità previste dallo statuto, è fissato un termine per la presentazione delle stesse con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del termine senza che sia stata presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque contribuente appartenente alla sezione.

10. La ripartizione dei componenti del Consiglio di amministrazione fra le liste è effettuata in ragione proporzionale attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le liste e il numero di seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel totale di voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti alle liste con i maggiori resti.

11. Nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di consiglieri superiore all’ottanta per cento dei seggi assegnati alla sezione medesima.

12. Le liste che non conseguono una percentuale minima pari al dieci per cento dei voti validi non partecipano alla ripartizione dei componenti del Consiglio relativi alla singola sezione di riferimento.

13. Qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al comma 12 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 11.

14. Alle liste dotate del medesimo contrassegno che abbiano eletto la maggioranza relativa dei componenti del Consiglio e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri scelti nell’ordine tra i primi non assegnati nella lista relativa alla sezione ove è stato eletto il maggiore numero di consiglieri.  Qualora non sia possibile trarre gli ulteriori tre consiglieri da detta lista si applica il criterio sopra previsto con riferimento alle restanti sezioni.».  

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 17

1. L’articolo 17 della legge regionale 42 del 1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 17

Statuto consortile

1. Il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale.

2. Lo statuto in particolare stabilisce:

a) le norme applicative relative alle modalità di voto e alle operazioni elettorali nonché ulteriori cause di ineleggibilità e incompatibilità;

b) la ripartizione delle competenze e dei poteri degli organi del Consorzio;

c) ogni disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione amministrativa e tecnica del Consorzio.

3. Gli statuti disciplinano in particolare  le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità  certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso;

b) assicurare la concorrenzialità delle liste e la libera espressione del voto.».

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