n.116 del 15.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zona "cuscinetto" per Erwinia amylovora. Anno 2020

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652(2014) e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione e del passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta;

- la determinazione n. 6001 del 3/4/2019, recante “Istituzione di zone tampone per Erwinia amylovora. Anno 2019”;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e che sostituisce il termine “zone tampone” con quello di “zone cuscinetto”;

Considerato che:

- in base a quanto riportato nell’Allegato X, punto 3, del citato regolamento (UE) 2019/2072 il territorio della Regione Emilia-Romagna non risulta più fra quelli definiti zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

- l’introduzione e la circolazione nelle zone protette nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno, elencate nell’allegato XII, punto 3, possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’allegato X, punto 9, del medesimo regolamento;

- l’allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072 prevede, fra l’altro, che per poter circolare nelle o verso le zone protette le piante ospiti di Erwinia amylovora devono essere originarie delle zone protette espressamente elencate, oppure devono essere state ottenute o, nel caso siano state introdotte in una «zona cuscinetto», sono state conservate per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1 aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: “i) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona cuscinetto» delimitata ufficialmente di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dalle piante ivi coltivate”;

- che è opportuno ampliare la "zona cuscinetto" denominata "FE2" a seguito del ricevimento di richiesta di nuovo campo con produzione di specie ospiti di Erwinia amylovora vicino alla suddetta zona, come da documentazione agli atti di questo servizio;

- che è opportuno istituire una nuova zona cuscinetto nelle province di Reggio Emilia e Modena, a seguito del ricevimento di richiesta di nuovo campo con produzione di specie ospiti di Erwinia amylovora in provincia di Reggio Emilia, come da documentazione agli atti di questo servizio;

- che è opportuno inoltre confermare le restanti "zone cuscinetto" denominate "BO1", "FC1", "FE1", "FE3", "MO2", "RA1", "RA2" e "RA2", istituite nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate zone cuscinetto, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee a essere commercializzate con passaporto "ZP";

Ritenuto quindi:

- di accogliere tutte le richieste 2020 di istituzione di "zone cuscinetto" in base alla documentazione agli atti di questo Servizio;

- di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno confermato l'attività in "zone cuscinetto", già istituite nell'anno 2019, a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2020 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'Allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072;

- di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno richiesto l’istituzione di una nuova “zona cuscinetto” per l’anno 2020 a emettere il passaporto per zona protetta, a partire dal mese di novembre 2020, per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'Allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”;

- n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022”;

Viste:

- la circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.660476 del 13/10/2017, avente ad oggetto “Direttiva per l’attuazione delle misure propedeutiche per la corretta applicazione dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12 “Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva” dell’allegato A) della citata delibera di Giunta regionale n. 468/2017;

- la determinazione 06 dicembre 2017, n. 19741, recante “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

- la determinazione 26 giugno 2018, n. 9908, recante “Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

  1. di accogliere tutte le richieste di istituzione di "zona cuscinetto" per Erwinia amylovora in base alla documentazione agli atti di questo Servizio;
  2. di delimitare dette "zone cuscinetto" come riportato nella mappa dell'allegato 1 alla presente determinazione; la mappa è consultabile a maggior dettaglio sul seguente indirizzo internet della Regione Emilia-Romagna: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario, link "Cartografia fitosanitaria", link "Mappa zone cuscinetto Erwinia amylovora";
  3. di stabilire che per l’anno 2020 le "zone cuscinetto" sono le seguenti:
    • provincia di Bologna: "BO1";
    • provincia di Ferrara: "FE1", "FE2" e "FE3";
    • province di Forlì-Cesena e Rimini: "FC1";
    • provincia di Modena: "MO2";
    • provincia di Ravenna: "RA1", "RA2" e "RA3";
    • province di Reggio Emilia e Modena: “RE1”;
  4. di attuare nelle "zone cuscinetto" di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell’allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072;
  5. di autorizzare le aziende che hanno confermato l'attività vivaistica in "zona tampone" istituite nell'anno 2019, a emettere il passaporto per zona protetta per le specie ospiti di Erwinia amylovora a partire dal mese di novembre 2020, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta abbiano i requisiti di cui all'Allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072;
  6. di autorizzare le aziende vivaistiche che hanno richiesto l’istituzione di una nuova “zona cuscinetto” per l’anno 2020 a emettere il passaporto per zona protetta a partire dal mese di novembre 2021 per le specie ospiti di Erwinia amylovora, a condizione che i vivai o i campi di piante madri per i quali hanno fatto richiesta mantengano i requisiti di cui all'Allegato X, punto 9, del Regolamento (UE) 2019/2072;
  7. di utilizzare, per la commercializzazione del materiale per il quale è stato autorizzato l’emissione del passaporto, il documento riportante il codice “ZP”, così come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, Allegato I, parti B e D;
  8. di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
  9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

application/pdf allegato - 155.7 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina