n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento Comunità residenziale pedagogica riabilitativa La Pineta, per 8 posti e Centro Diurno L'Ortica per 10 posti gestite dalla Società Cooperativa Agricola e Sociale La Quercia con sede legale in Via Crognolo n. 16 Canossa (RE)
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 26/2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
- n. 1378/2019 “Approvazione proposta di "Accordo generale triennale tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti Ausiliari (CEA) in materia di prestazioni erogate a favore delle persone con dipendenze patologiche per gli anni 2019-2021";
Richiamati:
- il comma 1, dell’art. 3 della L.R. 22/2019 che prevede che La Giunta regionale, al fine di garantire la più ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie, nonché per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneità nell’esercizio delle funzioni in materia, individua il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento tra i responsabili dei servizi di questa Direzione;
- La delibera di Giunta regionale n. 2212 del 22 novembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha adottato le prime disposizioni attuative della legge ed ha nominato Coordinatore per l’autorizzazione e l’accreditamento il dott. Anselmo Campagna, Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 5520 del 20/5/2013 con la quale è stato concesso il rinnovo dell'accreditamento della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “La Quercia”, ubicata in via Crognolo n. 16, Canossa(RE), gestita dall’ente “La Quercia società cooperativa agricola e sociale”, con sede legale in Canossa (RE), via Crognolo n. 16, per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali;
- n. 5522 del 20/5/2013 con la quale è stato concesso il rinnovo dell'accreditamento della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “La Collina”, ubicata in via Carlo Teggi n.42, Reggio Emilia, per una ricettività complessiva di 8 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa e gestita dall’ente “La Collina società cooperativa agricola”, con sede legale in Reggio Emilia, via Carlo Teggi n.38;
Dato atto che con nota acquisita agli atti del Servizio Assistenza territoriale prot. PG/2020/33040 del 17/1/2020 il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Agricola e Sociale La Quercia ha dichiarato che:
- nell’ottobre 2018 è stata sospesa l’attività della comunità terapeutica residenziale La Quercia/Crognolo;
- nel gennaio 2019 è stata presentata domanda di rinnovo dell’accreditamento con richiesta di convertire la struttura La Quercia/Crognolo da 10 posti residenziali a 10 posti semi-residenziali;
- nell’ottobre 2019 viene autorizzata dal Comune di Reggio Emilia la nuova sede della Comunità La Quercia/Crognolo, sita in via Dei Templari n.2, Reggio Emilia, con la nuova denominazione l’Ortica;
- nel gennaio 2019 è stata presentata domanda di rinnovo dell’accreditamento con variazione della ragione sociale da Cooperativa La Collina a Cooperativa La Quercia quale soggetto gestore della Comunità residenziale pedagogica per 8 posti denominata La Pineta; in accordo con il SerDP e la Commissione locale di monitoraggio per riconvertire la tipologia della struttura la Pineta in 6 posti terapeutici e 2 pedagogici;
Vista la nota PG/2019/265645 del 18/3/2019 con la quale il Servizio Assistenza Territoriale ha sospeso il procedimento sia per la Comunità Semiresidenziale Terapeutica Crognolo, sia per la Comunità Pedagogica residenziale La Pineta in attesa dell’aggiornamento dei provvedimenti autorizzativi da parte dei Comuni competenti;
Visto il comma 2 dell’art. 15 “Procedura per la concessione dell’accreditamento” che stabilisce che:
“L’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda”;
Dato atto che i provvedimenti autorizzativi sono stati rilasciati dai Comuni competenti;
Richiamata la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal Legale Rappresentante della Società Cooperativa Agricola e Sociale La Quercia con nota acquisita agli atti del Servizio Assistenza territoriale prot.PG/2020/33040 del 17/1/2020 per le seguenti strutture:
- Comunità residenziale pedagogica riabilitativa La Pineta, sita in via Carlo Teggi n.42, Codemondo (RE) per complessivi 8 posti di cui 6 terapeutici e 2 pedagogici;
- Comunità Semiresidenziale terapeutica riabilitativa Centro Diurno L’Ortica, sita in via Dei Templari n. 2, Reggio-Emilia per complessivi 10 posti;
Dato atto che le strutture rientrano nel fabbisogno dell’Azienda Usl territorialmente competente;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive e oggettive previste e necessarie;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamati inoltre:
- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”,
- la determinazione dirigenziale n. 13861/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento e integrazione della determinazione
n. 14887/2018 ad oggetto "Nomina dei responsabili del procedimento del servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della l.r. 32/1993”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Assistenza territoriale – Area “Salute mentale e dipendenze patologiche”;
Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, l’accreditamento istituzionale nonché per la Funzione di governo aziendale della formazione continua alle seguenti strutture, gestite dalla Società Cooperativa agricola e Sociale La Quercia con sede in via Crognolo n. 16 Canossa (RE):
- Comunità residenziale pedagogica riabilitativa La Pineta, sita in via Carlo Teggi n.42, Codemondo (RE) per complessivi 8 posti di cui 6 terapeutici e 2 pedagogici;
- Comunità Semiresidenziale terapeutica riabilitativa Centro Diurno L’Ortica, sita in via Dei Templari n. 2, Reggio-Emilia per complessivi 10 posti;
2. di dare mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare, ai sensi del comma 4, dell’art. 15 della L.R. 22/2019, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, entro sei mesi dalla data di concessione dell’accreditamento;
3. di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della L.R. 22/2019, in caso di risultanze negative delle verifiche dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione
4. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 17 “Sospensione e revoca” della L. R. 22/2019, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del SSR, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, previa diffida, in tutto o in parte;
5. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;
6. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
8. è fatto obbligo al legale rappresentante delle strutture di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.