n.223 del 21.07.2021 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Azienda Agricola Busi Lorenzo Srl - Domanda 12.10.2020 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso, dalle falde sotterranee in comune di Lesignano de' Bagni (PR), loc. Piantone. Concessione di derivazione. Proc. PR20A0027, SINADOC 26689.

ulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’Azienda Agricola Busi Lorenzo S.r.l., C.F e P.IVA: 01817690207, avente sede legale in Via G. Falcone n.28, comune di Pomponesco (MN), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR20A0027, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

prelievo da esercitarsi mediante 2 pozzi aventi profondità di m 35 (pozzo 1) e m 42 (pozzo 2);

Ubicazione del prelievo:

– POZZO 1 Comune di Lesignano de’ Bagni (PR)

– su terreno di proprietà del concessionario, NCT foglio 8 mapp. 160; Coordinate ETRS89 UTM 32: x: 606.291, Y: 4.945.036

– POZZO 2 Comune di Lesignano de’ Bagni (PR)

– su terreno di proprietà del concessionario, NCT foglio 8 mapp. 160; Coordinate ETRS89 UTM 32: x: 606.311, Y: 4.945.042;

– destinazione della risorsa ad uso igienico e zootecnico;

– portata massima di esercizio pari a l/s 2;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 12400;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2025 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla “Direttiva Derivazioni” emanata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po con delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 (Repulsione);

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; (omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31/12/2025 in considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla “Direttiva Derivazioni” emanata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po con delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017 (Repulsione);

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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