n.222 del 12.08.2026 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato "Impianto fotovoltaico a terra denominato "FINALE FEV" di potenza 29 MWp e opere di connessione alla rete elettrica nel comune di Finale Emilia (MO)", localizzato nel comune di Finale Emilia (MO), proposto da Food Energy Valley S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto fotovoltaico a terra denominato “FINALE FEV” di potenza 29 MWp e opere di connessione alla rete elettrica nel Comune di Finale Emilia (MO)”, localizzato nel Comune di Finale Emilia (MO), proposto da Food Energy Valley S.r.l, sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. poiché la bagnatura è parte integrante delle azioni di mitigazione, soprattutto considerato il calcolo delle emissioni causate dal transito dei mezzi su strade non asfaltate, si prescrive di prevedere sistematiche e cicliche azioni di bagnatura delle strade così come raccomandato al paragrafo 1.5.1 Sistemi di controllo o abbattimento delle LG ARPAT, in cui viene specificato l’intervallo di tempo tra due applicazioni successive in relazione al traffico medio orario, alla quantità media del trattamento applicato e all’efficienza di abbattimento, fornendo riscontri fotografici e documentali ad ARPAE Modena nell'ambito delle attività istituzionali di controllo e vigilanza previste dalla normativa vigente;
2. prima dell’inizio dei lavori dovrà essere predisposto ed inviato ad ARPAE Modena un piano per le emergenze ambientali, che comprenda l’analisi dei vari elementi di criticità che si possono manifestare durante la fase di realizzazione dell’opera e gli accorgimenti necessari ad evitare e/o contenere le possibili fonti di inquinamento del suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali. Si richiede anche che nel suddetto piano per le emergenze ambientali siano allegate anche le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati o che siano comunque conservate in cantiere;
3. in merito alle indagini proposte per le opere infrastrutturali lineari, in aggiunta al punto di indagine previsto lungo il tracciato del cavidotto MT, dovrà essere eseguito n. 1 punto di indagine anche lungo il tracciato del cavidotto AT. In questo caso, considerata la profondità di scavo di circa 1,8 m da p.c., come previsto dall’Allegato 2 del DPR 120/17, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno due: uno per ciascun metro di profondità. L’esito di tali indagini dovrà essere inviato ad ARPAE Modena entro 30 giorni dal completamento delle stesse;
4. considerato che non è stata definita con chiarezza la quota volumetrica di terre che il proponente intende riutilizzare in sito, oltre ai quantitativi di scavo prodotti in relazione alla viabilità interna ai campi fotovoltaici, così come previsto al comma 4 dell’art. 24 del DPR 120/2017, in fase di progettazione esecutiva, o comunque prima dell’inizio lavori, il proponente o l’esecutore dovrà redigere, accertata l’idoneità delle terre e rocce da scavo, un apposito progetto in cui siano definite:
- le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
- la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
- la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
- la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo;
si richiede che la suddetta documentazione venga trasmessa ad ARPAE Modena entro la data di inizio lavori con allegata una planimetria che individui, oltre ai siti di deposito temporaneo, anche l’ubicazione dei punti di indagine eseguiti;
5. qualora nelle attività di scavo venissero intercettate le calci di defecazione, a conclusione dell’attività di posa dei manufatti, andrà ripristinato lo spessore di terreno posto ad isolamento delle calci stesse. Si richiede che almeno 15 giorni prima delle attività di scavo nelle aree delle ex vasche venga data comunicazione ad ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Centro - Modena, Unità Presidio territoriale di Carpi, al fine di concordare un’attività di sopralluogo congiunta in sito;
6. in merito all’impatto acustico in fase di cantiere, data la discrepanza tra le distanze ricettore-attività di cantiere considerate nel calcolo e quelle dichiarate in fase di caratterizzazione dei ricettori stessi, nella successiva fase autorizzativa, dovrà essere chiarito e corretto l’aspetto delle distanze minime da considerare e dei livelli di fondo ai ricettori, al fine di confermare le conclusioni dell’attuale studio, che affermano il rispetto dei limiti della Zona B (D.P.C.M. 01/03/91), presentando ad ARPAE la revisione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
7. in merito all’impatto acustico in fase di esercizio, dato che per il calcolo del livello differenziale, il proponente ha considerato un livello residuo presso tutti i ricettori pari a 39.8 dBA per il periodo diurno e 46 dBA per il periodo notturno, senza specificare come sono stati stimati tali valori, nella successiva fase autorizzativa, sarà necessario chiarire come sono stati ottenuti tali valori e verificare la loro correttezza (è insolito che il livello residuo notturno risulti superiore al livello residuo diurno), presentando ad ARPAE la revisione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
8. in merito alla valutazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici, per la successiva fase autorizzativa dell’intervento, dovrà essere prodotta documentazione specifica - comprensiva di relazione e tavole tecniche - contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, coerente in tutte le sue parti, con dati tecnici univoci ed esaustivi e le opere in progetto dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione del campo elettrico e magnetico, del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità del campo magnetico, così come previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", in conformità alla Legge 36/2001. In particolare, si richiede che:
- per gli elettrodotti (linee elettriche e cabine) in progetto, sia interni all’area di impianto, sia esterni per la connessione dell’impianto alla rete di distribuzione, dovranno essere calcolate e rappresentate su planimetria/ortofoto le relative DPA;
- per l’ampliamento della SE “Massa Finalese”, pur essendo le DPA riportate in planimetria, dovrà essere effettuato un quadro d’insieme che identifichi univocamente tutte le opere oggetto di valutazione e ne consenta una corretta contestualizzazione territoriale;
9. in merito alla proposta di una verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi ELF attraverso rilievi diretti sul campo presso i ricettori più esposti, si prescrive che tali misure vengano effettuate nel periodo dell’anno di maggior irraggiamento, possibilmente tra il 10 e il 30 giugno, durante il primo anno di esercizio a regime. I risultati di tali misurazioni dovranno essere trasmessi alle autorità competenti (ARPAE, AUSL, Comune di Finale Emilia) entro un termine di 30 giorni dalla conclusione delle attività di monitoraggio;
10. dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e all’Arpae di Modena la data di inizio lavori e la data di entrata in esercizio dell’impianto;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti da 1 a 10, dovrà essere effettuata da Arpae Modena;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Food Energy Valley S.r.l, al Comune di Finale Emilia, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena, all'ARPAE di Modena, al Consorzio della Bonifica Burana;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.