SUPPLEMENTO SPECIALE n. 158 del 25.10.2012

Relazione

Il presente progetto di legge modifica la legge regionale 25 giugno 1999, n.12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), nonché la legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

A tredici anni dall'entrata in vigore della l.r. 12/1999 si rendono opportune alcune integrazioni alla legge regionale, per due ordini di motivi.

Il primo consiste nella necessità di disciplinare nuove forme di commercio su aree pubbliche, quali sono i cosiddetti mercatini degli hobbisti; questi hanno trovato crescente diffusione negli ultimi anni, venendo ad incidere sul sistema del commercio nelle aree pubbliche. Pertanto la loro regolamentazione richiede un intervento legislativo, sia per garantirne uniformità di disciplina nell'ambito regionale, sia per cercare la migliore coesistenza dei mercatini degli hobbisti con le manifestazioni destinate agli operatori commerciali autorizzati in base alle vigenti leggi.

Un secondo ordine di motivi che rende opportuno un procedimento di modifica della l.r. 12/1999 consiste nel fatto che la competenza esclusiva regionale in materia di commercio, ottenuta a seguito del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, consente ora alla Regione una disciplina della materia del commercio su aree pubbliche più aderente alle esigenze locali. È infatti da ricordare che all'epoca dell'emanazione della l.r. 12/1999 la Regione era titolare della sola competenza di attuazione della norme quadro statale in materia di commercio (d.lgs 114/1998). La manutenzione della l.r. 12/1999 si rende necessaria anche a seguito dell’entrata in vigore negli ultimi anni di due nuove fonti statali: il d.lgs 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein), che ha eliminato la connessione tra sede legale dell’impresa e competenza comunale; il d.l. 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011), contenente misure per lo sviluppo economico, che, vietando all’art. 3 la limitazione dell’esercizio di un’attività economica ad una determinata area geografica, impone di abrogare la previsione contenuta nella l.r. 12/1999 che attualmente impedisce ai titolari di autorizzazione di tipo “A” (ossia l’autorizzazione legata alla concessione di un posteggio di mercato o di fiera) di svolgere fuori dalla regione di rilascio le attività di spunta nei mercati e di itinerantato.

Le modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984 sulle sanzioni amministrative di competenza regionale, sono finalizzate all’introduzione dell’istituto della diffida amministrativa.

Questa previsione, del tutto innovativa, intende recepire, in un’ottica di semplificazione del procedimento sanzionatorio, le istanze di alcuni Comandanti di polizia municipale presentate nell’ambito del Comitato tecnico di polizia locale previsto dalla L.r. n. 24 del 2003, dalle quali è emersa l’importanza anche dell’aspetto educativo connesso allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.

La diffida amministrativa appare particolarmente utile per gli operatori di polizia locale, quale strumento volto a facilitare l’operato degli stessi in alcune specifiche ipotesi, in particolare nei casi di violazioni sanabili connesse all’omissione di comportamenti dovuti.

Il presente progetto di legge regionale è composto da 8 articoli.

Dall'analisi del progetto di legge si evince che l'articolo 1 contiene l'oggetto della legge e richiama la competenza esclusiva regionale in materia di commercio.

L'articolo 2 prevede una modifica all'art. 3 della l.r. 12/1999; come sopra anticipato, viene estesa la possibilità di esercitare l’attività in forma itinerante e di partecipare alle spunte nei mercati anche ai possessori di autorizzazioni di tipo “A” rilasciate in altre regioni (modifica del comma 1, lettera a), eliminando così una restrizione incompatibile con il d.l. 138/2011; inoltre, in attuazione del d.lgs 59/2010, si esclude la obbligatorietà della corrispondenza tra sede dell’impresa e comune competente al rilascio dell’autorizzazione (modifica del comma 3).

L'articolo 3, di modifica dell'art. 4 della l.r. 12/1999, al comma 1 subordina l'ammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione commerciale alla regolarità del pagamento dei tributi locali da parte di cedente e cessionario. Inoltre, al fine di semplificare il procedimento di reintestazione delle autorizzazioni, salvaguardando al contempo l'interesse pubblico rappresentato dal possesso delle capacità professionali in capo a chi esercita effettivamente l'attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, la novella dispone che la reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. La disposizione non incide sui requisiti per l’esercizio dell’attività, che restano quelli previsti dall’art. 71 del d.lgs 59/2010, ma consente una più agevole reintestazione dell’autorizzazione, quando è finalizzata ad un ulteriore contratto di gestione.

I commi 2 e 3 sono modifiche di carattere tecnico necessarie per l’adeguamento al d.lgs 59/2010 di cui sopra.

L'articolo 4, di modifica dell'art. 5 della l.r. 12/1999, dispone che l’esercente debba sempre esibire l’autorizzazione su richiesta degli organi di vigilanza, svincolando questo obbligo dalla previsione in un regolamento comunale. Inoltre prevede che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio debbano indicare il numero di partita IVA, di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. e di iscrizione INPS, oppure debbano essere corredate da documenti comprovanti tali adempimenti. In caso di inottemperanza viene comminata la più lieve delle sanzioni previste dal d.lgs 114/1998 per il commercio su aree pubbliche. Questa modifica è finalizzata ad evitare che i commercianti su aree pubbliche, una volta ottenuta dal Comune competente l'autorizzazione, omettano di regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva ed il proprio status di impresa, senza che siano di fatto elevate sanzioni al riguardo. I soggetti che non sono tenuti all’iscrizione all’INPS nella gestione commercianti, in quanto svolgono prevalentemente un’altra attività, comunicheranno in forma di dichiarazione sostitutiva la loro specifica situazione contributiva.

Viene poi esplicitato che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane; questa disposizione costituisce la declinazione dell'art. 120 della Costituzione, nella parte in cui vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni e vieta altresì di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Al comma 3, un'ultima modifica introdotta all'art. 5 della l.r. 12/1999 consiste nel prevedere tra le cause di revoca dell’autorizzazione anche l’assenza per tre anni consecutivi da una fiera. E’ altresì eliminata la prestazione del servizio militare tra le cause di assenza giustificata.

L'articolo 5 e l'articolo 6 del progetto di legge contengono la disciplina dei mercatini degli hobbisti.

L'art. 5 li definisce come le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono sulle aree pubbliche o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, nelle quali partecipano anche operatori non in possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche. Rientrano pertanto nella definizione di mercatino degli hobbisti anche le mostre-mercato autorizzate ai sensi della l.r. 12/2000 (Ordinamento del sistema fieristico regionale), se i partecipanti non sono operatori professionali.

Secondo l'art. 6 del p.d.l. i mercatini degli hobbisti costituiscono un genere diverso e distinto dai mercati e dalle fiere riservati agli operatori professionali. I mercatini degli hobbisti sono organizzati dai comuni, che ne possono affidare a terzi la gestione, così come avviene anche per le fiere e per i mercati. Nel disciplinare i mercatini degli hobbisti, i comuni devono prevedere che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei partecipanti a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione. Per prendervi parte gli hobbisti devono richiedere al proprio comune di residenza, previo pagamento di euro 200,00, un tesserino che consente la partecipazione a dieci manifestazioni all'anno, per un massimo di due anni nell'arco di ogni quinquennio. Ogni nucleo di residenti nella medesima unità immobiliare può ottenere il rilascio di un unico tesserino. La Giunta regionale stabilirà le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. Nei mercatini degli hobbisti non può essere venduto da ciascun operatore più di un oggetto di importo superiore a euro 250,00, e deve essere rispettata la normativa sull'esposizione dei prezzi al pubblico.

L’articolo 7 prevede le modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984 sulle sanzioni amministrative di competenza regionale, volte ad introdurre la disciplina della diffida amministrativa.

L’istituto consiste in un invito rivolto dall’accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa, in un termine non superiore a dieci giorni. Se il soggetto diffidato non provvede entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento.

La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

L’istituto è applicabile nell’ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, e nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

Nell’ambito di questi settori saranno gli Enti competenti ad individuare in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l’applicazione dell’istituto.

L'articolo 8, contenente le norme finali, prevede che l'adeguamento alla normativa regionale dei mercatini degli hobbisti già operativi debba avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di Giunta regionale stabilente le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo.

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