n.18 del 28.01.2015 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento Unità di Raccolta sangue AVIS Provinciale di Piacenza
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modifiche ed, in particolare gli artt. 6, 19 e 20;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” in cui si stabilisce che le ispezioni o misure di controllo sono eseguite a intervalli di tempo regolari a distanza non superiore a due anni;
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 9 e 10;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 222 dell’8 febbraio 2010 “Organizzazione del Sistema Sangue della Regione Emilia-Romagna” con la quale la Giunta regionale ha delineato l’organizzazione del Sistema Sangue regionale articolato in Servizi Trasfusionali con le relative articolazioni organizzative ad essi collegate e le Unità di Raccolta associative con le relative articolazioni organizzative ad esse collegate;
Richiamate, altresì:
- la deliberazione n. 819/2011 con la quale la Giunta regionale ha recepito l'”Accordo ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta e sul modello per le visite di verifica del 16 dicembre 2010” in cui, in particolare, nelle “Definizioni” dell’Allegato A), vengono date precisazioni in merito a quanto segue “La titolarità dell'autorizzazione all'esercizio demarca la distinzione fra Unità di Raccolta propriamente detta", secondo la definizione del succitato Decreto 261/2007, e le sedi di raccolta gestite direttamente dai Servizi Trasfusionali come proprie articolazioni organizzative. Ciò vale anche nei casi in cui le attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti sono svolte in forma collaborativa fra il Servizio Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. Pertanto, le Unità di Raccolta - e le loro eventuali articolazioni organizzative - sono quelle ove la titolarità autorizzativa è in capo ad una Associazione o Federazione di donatori di sangue”;
- la deliberazione n. 69/2013 con la quale la Giunta regionale ha recepito l’Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" approvato nella seduta del 25 luglio 2012-;
Preso atto che l'art. 7 della Legge 219 del 2005 stabilisce:
- al comma 2, che le Associazioni di donatori volontari e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso lo sviluppo e la promozione della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;
- al comma 4, che le Associazioni di donatori possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta, previa autorizzazione della regione competente ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale;
Dato atto che:
- l’Associazione AVIS Provinciale di Piacenza con sede legale in Piacenza, via Giuseppe Taverna 49, opera sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di Piacenza facente parte del Dipartimento Patologia Clinica (già accreditato con Determina n. 15687 del 31/12/2010) dell’Azienda USL di Piacenza;
Vista:
- la nota del Servizio Presidi Ospedalieri PG/2012/284593 del 4/12/2012 in cui si dava avvio al processo di verifica delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di Raccolta;
Preso atto della documentazione, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con cui il Legale Rappresentante chiede l’accreditamento dell’Unità di Raccolta e delle articolazioni organizzative ad essa collegate, già autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria con provvedimenti dei Sindaci dei rispettivi Comuni:
- UdR Piacenza - Via Taverna, 49
- PdR Agazzano - P.zza Europa, 7
- PdR Alseno - Via F. Turati, 1
- PdR Bettola - P.zza C. Colombo, 4
- PdR Bobbio - Viale G. Garibaldi, 1
- PdR Cadeo - Via D. Alighieri, 5
- PdR Caorso - Via G. Tavani, 6/B
- PdR Carpaneto Piacentino - Viale Vittoria, 5
- PdR Castell'Arquato - Via D. Alighieri, 41
- PdR Cortemaggiore - Via Libertà, 6
- PdR Gossolengo - Via XXV Aprile, 4
- PdR Lugagnano Val d'Arda - Via Piacenza, 24
- PdR Monticelli d'Ongina - Via Donatori di Sangue,
- PdR Morfasso - Via Papa Giovanni, XXIII, 119
- PdR Pianello Val Tidone - Via Roma, 25
- PdR Podenzano - Via G. Ghisoni, snc
- PdR Ponte dell'Olio - Via F. Parri, 10
- PdR Pontenure - Via G. Galilei, 4
- PdR Rivergaro - Via Roma, 43
- PdR S. Giorgio Piacentino - Via Campo Sportivo, 6
- PdR San Nicolò - Via G. Matteaotti, 38 - Rottofreno
- PdR Vernasca - Via G. Marconi, 24/A
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale con esame della documentazione e visita di verifica effettuata il 17 e 18 giugno 2014 sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata dell'Agenzia Sanitaria e sociale regionale NP/2014/15559 del 19/12/2014 in ordine alla accreditabilità della struttura, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;
Avuto presente che il Centro Nazionale Sangue ha pubblicato nel febbraio 2014 la “Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti”;
Preso atto che il Centro Nazionale Sangue, come indicato nella nota inviata il 18/12/2014, ha definito che entro agosto/settembre 2015, le convalide vengano effettuate conformemente alle Good Practices;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1621/2013 e successive modifiche;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
Dato atto del parere allegato;
determina:
- di concedere l'accreditamento per l’attività di raccolta sangue all’Unità di Raccolta AVIS Provinciale di Piacenza - con sede legale in Piacenza, via Giuseppe Taverna 49 - ed alle articolazioni organizzative ad essa collegate di seguito elencate:
- UdR Piacenza - Via Taverna, 49
- PdR Agazzano - P.zza Europa, 7
- PdR Alseno - Via F. Turati, 1
- PdR Bettola - P.zza C. Colombo, 4
- PdR Bobbio - Viale G. Garibaldi, 1
- PdR Cadeo - Via D. Alighieri, 5
- PdR Caorso - Via G. Tavani, 6/B
- PdR Carpaneto Piacentino - Viale Vittoria, 5
- PdR Castell'Arquato - Via D. Alighieri, 41
- PdR Cortemaggiore - Via Libertà, 6
- PdR Gossolengo - Via XXV Aprile, 4
- PdR Lugagnano Val d'Arda - Via Piacenza, 24
- PdR Monticelli d'Ongina - Via Donatori di Sangue,
- PdR Morfasso - Via Papa Giovanni, XXIII, 119
- PdR Ponte dell'Olio - Via F. Parri, 10
- PdR Pontenure - Via G. Galilei, 4
- PdR Rivergaro - Via Roma, 43
- PdR S. Giorgio Piacentino - Via Campo Sportivo, 6
- PdR San Nicolò - Via G. Matteaotti, 38 - Rottofreno
- PdR Vernasca - Via G. Marconi, 24/A
con le seguenti prescrizioni:
1. relativamente alle sedi di Agazzano, Alseno, Bettola, Caorso, Carpaneto Piacentino, Cortemaggiore, Gossolengo, Lugagnano, Morfasso, Ponte dell’Olio, Pontenure e Vernasca l’attività di raccolta potrà riprendere solo al termine dell'adeguamento della classificazione elettrica dei locali (gruppo 1) e dell'aggiornamento dell'autorizzazione;
2. relativamente alla sedi di Bobbio è necessaria la presenza del lavabo nella sala prelievi;
- di stabilire che per le articolazioni organizzative di Pianello Val Tidone e Podenzano è necessaria la completa soluzione delle prescrizioni inserite nell’atto autorizzativo ed il relativo aggiornamento, oltre agli adeguamenti strutturali richiesti dai requisiti specifici, pertanto le due sedi non sono accreditabili;
- di stabilire che l’Unità di Raccolta Provinciale di Piacenza debba far sì che, entro agosto/settembre 2015, le convalide siano state effettuate conformemente alle Good Practices così come indicato dalla nota del Centro Nazionale Sangue inviata il 18/12/2014;
- che l’accreditamento concesso ha durata quadriennale a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- di dare mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale di effettuare le verifiche intermedie previste all’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.