n.270 del 07.12.2012 (Parte Seconda)
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione,il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, le funzioni di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 1° giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;
Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato numerosissime abitazioni comportando l’evacuazione di un altissimo numero di persone;
Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero cominciando da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni; conseguentemente sono state emanate dapprima le Ordinanze n. 29 e 32 che hanno stabilito le modalità per la riparazione immediata degli edifici che necessitano di interventi di riparazione e di rafforzamento strutturale locale per il ripristino immediato dell’agibilità;
Considerato che successivamente si è ritenuto di dover procedere alla messa a punto delle misure necessarie per la riparazione degli edifici danneggiati, che hanno subito danni significativi tali da costringere le autorità all’emissione di ordinanze di sgombero totali, riconducibili ad esito "E" nelle schede AeDES, ma che comunque sono riparabili con interventi contenuti finalizzati a eliminare il danno, ridurne la vulnerabilità sismica ed aumentarne la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
Considerato comunque che tra gli edifici classificati con esito “E” ci sono situazioni di danneggiamento e di vulnerabilità sismica molto differenziate che si è ritenuto di affrontare con provvedimenti commissariali diversi, a cominciare dai livelli di danno e vulnerabilità inferiori ad una soglia prestabilita che sono stati disciplinati con le ordinanze 51 e 73 (cosiddetta ricostruzione “E leggera”);
Considerato, infine, che appare opportuno stabilire soglie minime e massime di danno, differenziate tra loro, e diversi valori della vulnerabilità per classificare gli edifici severamente danneggiati dal sisma ed attribuire a ciascuno di essi diversi livelli contributivi in proporzione agli stati di danno e vulnerabilità prevedendo tre differenti “livelli operativi” (E1, E2, E3) che classificano la ricostruzione cosiddetta pesante;
Tenuto conto che il ripristino degli edifici inagibili classificati con esito “E”, con danni gravi o gravissimi e con livello di vulnerabilità medio o alto, necessitano di interventi di miglioramento sismico fino a raggiungere il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per gli edifici di nuova costruzione o di adeguamento sismico nel caso di danni superiori a quelli classificati come gravissimi ovvero di demolizione e ricostruzione;
Visti il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all’art. 3 comma 1, paragrafo a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, in relazione al danno effettivamente subito;
Visto il DPCM del 4 luglio 2012;
Vista l’Ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 che approva le azioni finalizzate ad attuare il “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione” che individua tre procedure differenziate, disciplinate da specifiche ordinanze, in relazione agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti comunali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative, livelli contributivi ed intensità di interventi strutturali) di cui la prima è quella rivolta agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), oggetto delle Ordinanze n. 29 e 32 del 2012;
Visto il Protocollo d'intesa di cui all'art. 3-bis del D.L. 95 del 6 luglio 2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, che introduce nuove disposizioni in merito ai beneficiari dei contributi ed alle procedure di predisposizione delle domande;
Visto il D.L. 174 del 10 ottobre 2012;
Visto il parere del Comitato Tecnico Scientifico del 7 novembre 2012;
D’intesa con il Comitato Istituzionale istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Visto l’art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati, con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che, al fine di ripristinare le abitazioni momentaneamente inagibili e consentire il rientro di cittadini sfollati nelle proprie abitazioni, l’estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/2000 n. 340;
Sentito il Comitato Istituzionale in data 19 settembre 2012;
DISPONE
Articolo 1
(Individuazione dell’ambito territoriale danneggiato)
1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’art. 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 e negli altri comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.
Articolo 2
(Condizioni per la concessione dei contributi)
1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la riparazione del danno ed il miglioramento sismico, oppure per la ricostruzione dell’edificio in cui è presente almeno un’unità immobiliare destinata, alla data del 20 maggio 2012, ad abitazione ovvero ad attività produttiva, oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzato da uno “stato di danno” ed un “valore di vulnerabilità” che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 3 di “livello operativo” E1 od E2 con conseguente riparazione e miglioramento sismico, o di “livello operativo” E3 con conseguente ricostruzione.
2. Gli “stati di danno” sono indicati nella Tabella allegata al n. 1.4 e sono desunti dalle “soglie di danno” di cui alle Tabelle allegate al n. 1.1, 1.2 e 1.3, a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista. I “valori di vulnerabilità” di cui alla Tabella allegata al n. 2.6 sono desunti dalla combinazione del “grado delle carenze” rappresentate nelle Tabelle allegate al n. 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 con il “fattore di accelerazione” di cui alla Tabella allegata al n. 2.5.
3. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”.
4. Sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici fortemente danneggiati, in misura superiore a quella definita con “danno gravissimo” nelle Tabelle allegate ai nn. 1.1, 1.2 e 1.3, e molto vulnerabili (valore medio e alto della Tabella allegata al n. 2.6) che vengono totalmente demoliti e ricostruiti, nei casi di effettiva necessità e previa adeguata giustificazione, o riparati ed adeguati sismicamente ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.
5. L'ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità effettuata dalle squadre operanti sotto il coordinamento tecnico della DICOMAC, che abbia comportato un esito classificato “E” dalle schede AeDES ovvero a seguito di una verifica disposta dal Sindaco, anche in conseguenza di perizia asseverata predisposta dal professionista abilitato, eseguita da tecnici comunali che si avvalgono della collaborazione, qualora richiesta, di esperti operanti sotto il coordinamento della Struttura tecnica commissariale.
6. La verifica se l'edifico inagibile rientri in uno dei “livelli operativi” E1, E2 od E3 di cui alla Tabella 3 compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che, per stato di danno e valore di vulnerabilità, l’edificio rientri nei parametri dell’Ordinanza n. 29/2012 così come modificata ed integrata con le Ordinanze n. 32/2012 e n. 72/2012, oppure in quelli dell’Ordinanza n. 51/2012 così come modificata ed integrata con l’Ordinanza n. 73/2012, l’intervento viene eseguito ed il contributo viene calcolato secondo le disposizioni contenute nelle citate ordinanze.
7. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data del 20 maggio 2012, risiedeva anagraficamente il proprietario, l’usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l’affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, oppure assegnate ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come definito dal Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012 di cui in premessa.
8. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 131/1986 per l’ottenimento dell’aliquota agevolata, è facoltà del Comune riconoscere la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza come riferita ad abitazione principale se il richiedente dimostra di risiedere nell’abitazione alla data del 20 maggio 2012.
9. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all’allegato 1 “Requisiti di ammissibilità” dell’Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i.
10. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l’Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:
a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
d) fabbricati aderenti solo in minima parte.
11. Qualora, per lo stesso edificio o Unità Strutturale, siano state emesse più ordinanze di inagibilità con esiti di classificazione, derivanti dalle schede AeDES, tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e propone al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un’unica classificazione. Il Comune, previa valutazione dell’ufficio tecnico, eventualmente supportato da tecnici esperti che operano sotto il diretto coordinamento della Struttura tecnica commissariale, emette una nuova ordinanza che attribuisce all’edificio la nuova ed unica classificazione.
Articolo 3
(Determinazione del contributo concedibile)
1. Per l’esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2, è concesso un contributo in percentuale sul costo ammissibile e riconosciuto.
2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
- il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012 fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinata dall’art. 32, comma 2 del d.P.R n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile
e
- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale indicato nella Tabella allegata al n. 4 riferito al “livello operativo” dell’edificio, a cui va aggiunta l’IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell’unità immobiliare. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolate senza la limitazione al 60% e con l’inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d’ingresso condominiali.
3. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superfici, stabilite al comma precedente ed indicate nella Tabella allegata al n. 4.
4. Qualora l’edificio oggetto dell’intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell’intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo, qualora tale differenza sia inferiore all’80% del costo ammissibile. In tal caso il contributo ed il risarcimento assicurativo possono raggiungere anche il 100% del costo dell’intervento.
5. Per gli edifici classificati con “livello operativo” E1 ed E2 il costo dell’intervento di cui al comma 2 comprende le indagini tecniche, le opere di pronto intervento, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Per gli edifici classificati con “livello operativo” E3 il costo dell’intervento comprende le indagini tecniche, le opere di pronto intervento, di demolizione parziale, di riparazione dei danni e di adeguamento sismico dell’intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture oppure le opere di demolizione totale e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture connesse e degli impianti comuni dell’edificio. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura dell’80%.
6. Per le unità immobiliari inagibili ricomprese in edifici classificati con “livello operativo” E1 o E2, che alla data del 20 maggio 2012 erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, il costo dell’intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 5, le opere di finitura interne, la riparazione degli impianti interni ed il miglioramento dell'efficienza energetica.
Per le stesse unità immobiliari inagibili, ricomprese in edifici classificati con “livello operativo” E3, il costo dell’intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 5, le finiture interne, la riparazione o il rifacimento degli impianti interni ed il miglioramento dell’efficienza energetica. Il contributo per tali opere è pari all’80%.
7. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali od unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio, il costo dell’intervento comprende le stesse opere di finitura interne, di riparazione o rifacimento degli impianti interni e di miglioramento dell’efficienza energetica così come attribuite al precedente comma 6 agli interventi su edifici classificati rispettivamente con “livello operativo” E1 o E2 o con “livello operativo” E3. Il contributo per tali opere è pari al 50%.
8. Per gli edifici residenziali comprendenti solo unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio il costo dell’intervento comprende le opere di cui ai commi 5 e 6 ed il contributo è pari al 50%.
9. Il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato:
a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10,12 e 13 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i, del 30% per edifici individuati dall'art. A-9, comma 1, della l.r. n. 20/2000, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A-9, comma 2, della l.r. n. 20/2000;
b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E1 o E2 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico, la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell’anno precedente;
c) del 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A. L’incremento è del 10% per gli interventi di efficientamento energetico, integrati con quelli di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi dell’anno precedente;
d) del 15% per edifici ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE), e di Mirabello (FE), perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2/10/2012, ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della su citata determinazione. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto;
e) fino al 15% nel caso di edifici collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui alla precedente lett. c). A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di danni derivanti da liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l’esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalle relazioni geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l’entità dell’incremento nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.
f) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico;
g) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2,00 metri. L’incremento si applica, ove ne ricorrano le condizioni, anche agli interventi di cui alle Ordinanze nn. 29/2012 e 51/2012 e loro s.m.i;
h) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell’edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell’edificio.
10. In presenza di edifici o Unità Strutturali danneggiate facenti parte di un aggregato edilizio i progetti degli interventi devono tenere conto di quanto disposto dalle Norme Tecniche per le costruzioni approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. del 14 gennaio 2008 e dalla Circolare dello stesso Ministero del 2 febbraio 2009 ed in particolare delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale agli edifici adiacenti. A tal fine dovranno essere valutati gli effetti di spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con gli edifici adiacenti, meccanismi locali derivanti da prospetti non allineati, edifici adiacenti di diversa altezza.
11. In assenza di specifiche e diverse disposizioni comunali, più edifici contigui che comprendono unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva totalmente inagibili, con stato di danno e valore di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi E0, E1, E2, ed E3, facenti parte di un aggregato edilizio, possono essere oggetto di un unico progetto ed intervento unitario finalizzato a raggiungere il livello di sicurezza stabilito per ciascun edificio dalle Ordinanze n. 51/2012 e n. 73/2012 o dalla presente ordinanza. In tal caso il contributo è calcolato secondo quanto disposto dall’ordinanza di riferimento ed il costo convenzionale di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 10%. La disposizione è applicabile anche in presenza di edifici facenti parte di un aggregato edilizio oggetto di interventi ai sensi dell’Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i.
12. Le spese tecniche sono computate nel costo dell’intervento di cui al comma 2 sino ad un massimo del 10% dell’importo dei lavori ammessi a contributo.
13. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari.
14. Il contributo sull’intervento edilizio è destinato per almeno il 60% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 ed A-9,comma 1, della l.r. n. 20/2000 per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50% e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 55%. Nel caso di ricostruzione la percentule del contributo destinata alle opere di adeguamento sismico, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 50%.
15. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni, le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio interessato. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2 e nelle percentuali di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini, di proprietà rispettivamente dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva e dei titolari di quelle destinate ad abitazioni non principali, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.
16. Sono ammesse eventuali varianti al progetto che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste dalla presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare.
17. In linea coi principi stabiliti dagli strumenti urbanistici e dalla legislazione urbanistica vigente, gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l’interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei “livelli operativi” E0, E1, E2 ed E3, e che giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso comune. Il contributo è determinato sulla base della superficie preesistente e dei parametri economici relativi al “livello operativo” attribuito in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.
Articolo 4
(Presentazione delle domande)
1. Entro il 30 giugno 2013 i soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1, devono inoltrare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del comune nel quale è ubicato l’immobile danneggiato. La domanda è redatta ed inoltrata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario Delegato che verrà pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. L’accettazione e la protocollazione della domanda oppure il motivato rifiuto devono avvenire entro 2 giorni lavorativi dall’inoltro della stessa. Il termine di 2 giorni lavorativi si applica anche per le domande inoltrate ai sensi delle Ordinanze nn. 29/2012 e 51/2012 e loro s.m.i.
2. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.
3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.
4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dal contributo.
5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, deve indicare:
a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e del collaudo;
b) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa;
c) l’istituto di credito prescelto, tra quelli che hanno aderito al protocollo per le erogazioni del contributo all’impresa esecutrice dei lavori in base agli stati di avanzamento;
d) l’importo complessivo del computo metrico estimativo dei lavori da eseguire e la percentuale prevista dall’art. 8, comma 1;
e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare ove necessaria, ottenuta tramite la compilazione sul Sistema informativo presente all’indirizzo web www.progettosico.it sul quale dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;
f) l’eventuale polizza assicurativa stipulata prima del 20 maggio 2012 per il risarcimento dei danni conseguenti all’evento sismico, documentando l’importo assicurativo.
g) la dichiarazione che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC per ogni stato avanzamento e di fine lavori.
6. Alla domanda devono infine essere allegati:
a) una dichiarazione asseverata del tecnico incaricato della progettazione attestante, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 74/2012, il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico;
b) il progetto degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o di ricostruzione corredato della necessaria “Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)” di cui alla DGR 1878/2011, redatto secondo le Norme Tecniche sulle costruzioni approvate con D.M. del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l’edificio rientra nel livello operativo E1, E2 o E3;
c) il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto sulla base del prezzario regionale approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi come disciplinata dall’art. 32 comma 2 del dPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’IVA;
d) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall’edificio.
7. Per lavori di importo superiore a 500.000 Euro l’impresa, il consorzio di imprese, ovvero l’ATI, devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i. E’ altresì consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 5
(Concessione del contributo ed inizio dei lavori)
1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono attuati con intervento diretto e la presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, costituisce segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della l.r. n. 31/2002 e s. m. e i. nonché deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della legge regionale n. 19/2008. Gli interventi di ripristino, ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici sono dispensati dal pagamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 20 della l.r. 19/2008 a titolo di rimborso forfettario per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
2. Gli interventi di ricostruzione sono sottoposti a titolo abilitativo ai sensi della l.r. 31/2002 ed alle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente. La presentazione della domanda completa dei documenti di cui all’art.4 costituisce deposito del progetto ai sensi della l.r. 19/2008, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività nei casi di demolizione e fedele ricostruzione o richiesta di permesso di costruzione negli altri casi di ricostruzione di cui alla legge regionale n. 31/2012 e s.m.i.
3. Il Comune, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento proposto, rilascia il titolo abilitativo previsto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all’istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dallo stesso Commissario.
4. Il rilascio del permesso di costruzione con le procedure disciplinate dalla normativa vigente, unitamente alla determinazione del contributo, costituisce autorizzazione all’inizio dei lavori da formalizzare successivamente.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. f) della l.r. n. 31/2002.
Articolo 6
(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’unità immobiliare a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal comodatario o dall’affittuario prima della data di ultimazione degli interventi che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.
3. In pendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione con miglioramento sismico e di ricostruzione rimangono sospesi i contratti di locazione e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori eseguiti e rimangono inalterati per i successivi due anni.
4. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all’art. 3, commi 7 o 8 sono tenuti, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ad affittarle per almeno quattro anni al canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d’intesa del 4 ottobre 2012 con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici. Analogamente, i proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttive devono affittare o utilizzare a tal fine l’immobile entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Articolo 7
(Esecuzione dei lavori)
1. I lavori devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 5 a pena di decadenza dallo stesso.
2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di 12 mesi.
3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
4. Qualora i lavori non vengano iniziati o ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.
Articolo 8
(Erogazione del contributo)
1. Il contributo è erogato dall’istituto di credito prescelto dal richiedente all’impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all’art. 4, comma 6, lett. c), nei tempi e nei modi di seguito indicati:
a) il 20% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l’esecuzione di almeno il 30% dei lavori ammessi;
b) il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno l'80% dei lavori ammessi;
c) il 30% del contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al comune, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune stesso possa calcolare l’importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
- 1) attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla DGR 1878/2011, e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
- 2) collaudo statico ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni;
- 3) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
- 4) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo;
- 5) esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- 6) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- 7) DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi;
- 8) dichiarazione asseverata che l’impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
- 9) dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.
2. Il Comune, entro 20 giorni dall’accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall’inoltro, trasmette all’istituto di credito segnalato dal richiedente l’attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l’erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi.
3. Su richiesta del beneficiario, l’erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un’unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c).
4. Il contributo è erogato dall’istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un’unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. c), qualora:
a) il pagamento parziale o totale dei lavori ritenuti ammissibili sia stato effettuato anteriormente al 31 dicembre 2012 secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
b) l’istituto di credito abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo e abbia pertanto già eseguito pagamenti ai soggetti indicati al comma 1, fermo restando che in tal caso l’erogazione del contributo comporterà automaticamente l’estinzione totale o parziale del suddetto anticipo.
5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. c) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all’entrata in vigore della presente Ordinanza.
6. L’istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni.
Articolo 9
(Interventi iniziati)
1. Nel caso di interventi iniziati prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza le spese sostenute dal richiedente antecedentemente all’inoltro al comune della domanda di cui all’art. 4, comma 1, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla Ordinanza stessa, purché:
- il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle Norme tecniche sulle costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008;
- i lavori siano stati eseguiti per le finalità stabilite all’art. 2;
- la domanda di contributo contenga le informazioni richieste all’art. 4;
- siano stati conservati i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.
2. Nel caso di interventi eseguiti ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.L. 74/2012 e conclusi prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, nelle more dell’emanazione dell’ordinanza di sgombero da parte del comune e della classificazione AeDES, è possibile inoltrare al Comune la domanda di contributo ai sensi del comma 1 nel rispetto delle procedure del su citato decreto legge, integrando la perizia asseverata con l’attestazione della classificazione del danno accertato ed i dati richiesti dalla scheda AeDES.
3. Il Comune verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’ intervento di cui al comma 1, richiede, qualora necessario, l’integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo ammissibile. Nel caso che il progetto sia sottoposto al controllo a campione di cui all’art. 10, comma 2, l'ammissione a contributo è subordinata all'esito favorevole del controllo.
4. Agli interventi di cui al comma 1 non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all’art. 4, comma 7.
5. L’istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo ammissibile e riconosciuto e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un’unica soluzione l’importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti previsti all’art. 8, comma 1, lett. c). Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.
6. Qualora il richiedente abbia già eseguito, in tutto o in parte, il pagamento dei lavori e delle prestazioni tecniche relative agli interventi di cui al comma 1, l’Istituto di credito provvede ad erogare il contributo direttamente secondo quanto disposto al precedente articolo 8, comma 3.
Articolo 10
(Controlli)
1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. Nei comuni classificati a bassa sismicità i progetti esecutivi degli interventi di miglioramento sismico allegati alla domanda ai sensi dell’art. 4, comma 6, lettera b), sono sottoposti, nella percentuale minima del 25%, al controllo a campione, salvi i casi di cui all’art. 11 della l.r. n. 19/2008. Il controllo è esercitato dalle strutture tecniche competenti in materia sismica. La selezione del campione avviene contestualmente alla protocollazione della domanda e del progetto e l’invio alle strutture tecniche competenti nei due giorni lavorativi successivi.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento, tramite la procedura informatica di cui all’art. 4 comma 1, la struttura tecnica competente completa l’istruttoria del progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione selezionato e ne dà comunicazione al Comune che provvede, nei 30 giorni successivi, a concludere la procedura con l'eventuale ammissione a contributo e la determinazione dello stesso. Nel corso dell’istruttoria, per una sola volta ed entro venti giorni dalla trasmissione, la medesima struttura competente può richiedere i chiarimenti necessari e l’integrazione della documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine di cui sopra.
4. Nei comuni classificati a media sismicità i progetti esecutivi degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione sono sottoposti ad autorizzazione sismica preventiva coi tempi e modalità di cui all’art. 12 della l.r. n. 19/2008.
5. La Struttura tecnica del Commissario delegato esercita il controllo, con metodo a campione, sulla determinazione dei contributi concessi dai Comuni. Il campione non può essere inferiore al 10% degli interventi eseguiti in ciascun comune.
Articolo 11
(Cumulabilità dei contributi)
1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l’autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell’agibilità.
Articolo 12
(Esclusione dai contributi)
2. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili costruiti in totale violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale senza che sia intervenuta sanatoria.
Articolo 13
(Comitato Tecnico Scientifico)
1. Il Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi della l.r. 19/2008 è organo tecnico consultivo del Commissario delegato e collabora con la struttura tecnica del Commissario nella predisposizioni delle normative e delle linee di indirizzo per la progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, esprime pareri e partecipa all’esame di progetti complessi.
2. Il Comitato, su disposizione del Commissario delegato, può essere integrato con esperti nelle materie attinenti i processi di ricostruzione delle aree colite dal sisma.
Articolo 14
(Edifici ad uso produttivo)
1. Le tipologie di danno ed i conseguenti costi convenzionali indicati nella Tabella B dell’Allegato 2 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s. m. e i., per gli edifici ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato la cui struttura è riconducibile a quella di edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, classificati con “livello operativo” E1, E2 o E3, sono integrate come segue:
- Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E1: euro/mq 1.000;
- Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E2: euro/mq 1.250;
- Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E3: euro/mq 1.450.
2. Sono confermati i costi convenzionali per la combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 di cui all’Ordinanza n. 51/2012 e s. m. e i. e per i danni diffusi riconducibili ai livelli B e C di cui all’Ordinanza n. 29/2012 e s. m. e i.
Articolo 15
(Modifiche alle Ordinanze nn. 29 del 28/8/2012 e 51 del 5/10/2012)
1. La percentuale di 70% di cui al comma 7 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. è sostituita con 60%.
2. Alla fine della lett. b) del comma 5 dell’art.4 dell’Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. vanno aggiunte le parole “e deve essere scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa”;
3. All’art. 4 comma 7 lettera f) dell’Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. dopo le parole “determinati ai sensi dell’art. 3.” vanno aggiunte le parole “Il contributo per tali opere non può essere superiore al 40% del contributo destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e comunque nel complesso entro il limite massimo stabilito all'art 3.”
4. Le percentuali di 70%, 55% e 65% cui al comma 10 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 51/2012 e s.m.i. sono sostituite rispettivamente con 60%, 45% e 55%.
5. All’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza n. 29/2012 e s.m.i. e all’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza n. 51/2012 dopo le parole “dell’affittuario” vanno inserite le parole “o dal comodatario”
Articolo 16
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede AeDES rilevate e classificate con esito E1, E2, E3 delle caratteristiche e delle dimensioni medie delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all’art.3, l’importo presunto per l’anno 2012 è stimato in Euro 5.000.000.
2. All’onere di cui sopra si provvederà, nei limiti delle disponibilità, con le risorse del Fondo di cui all’art. 2 del DL. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 122 e con le risorse di cui all’art 3-bis del D.L n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012.
Articolo 17
(Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia)
Tenuto conto della necessità di dare attuazione al “Programma casa” approvato con ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 e dare quindi avvio agli interventi edilizi che consentiranno a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della Legge 24 novembre 2000, n°340, e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 6 dicembre 2012
Il Commissario Delegato
Vasco Errani