n.299 del 03.12.2025 periodico (Parte Seconda)
Ridefinizione dei termini per il completamento dell'intervento MI 104-105-106 - Piano di Risanamento Acustico (PRA) di Autostrade per l'Italia Spa, approvato con DM n. 34/2011 e con DM n. 157/2017, nei comuni di Reggio Emilia e Campegine
Visti:
la legge 26 ottobre 1995, n.447 e, in particolare, l’articolo 10, comma 5, che pone in capo ai gestori di infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di legge, l’obbligo di predisporre e presentare piani di contenimento ed abbattimento del rumore;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 (di seguito DM 29/11/2000), “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” e, in particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera b3) che prevede, per le reti di infrastrutture lineari di interesse nazionale o di più regioni, che “gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni: (i) dalla data di espressione della regione o dell’autorità da essa indicata, con proprio provvedimento se previsto; (ii) dalla data di presentazione del piano qualora la regione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbia emanato provvedimenti in materia. La regione può, d'intesa con le autonomie locali, in considerazione della complessità degli interventi da realizzare, dell’entità di superamento dei limiti e dell'eventuale esigenza di delocalizzazione di insediamenti ed edifici, fissare termini diversi”;
Preso atto che Autostrade per l’Italia Spa ha presentato il Piano di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (di seguito PCAR) di cui al DM 29/11/2000, approvato con i Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) nn. 34/2011 e 157/2017;
Viste:
- la nota PG n. 11285 del 04/02/2021, con la quale il MATTM ha ribadito che la competenza in materia di proroga dei termini per l’attuazione degli interventi del PCAR è demandata alle Amministrazioni regionali, previa verifica dei presupposti previsti dalla normativa vigente;
- la nota di riscontro della Regione Emilia-Romagna (ns Prot.27.06.2022.0585040) alla nota ASPI/RM/2021/17535/EU del 14/10/2021, con la quale è stato specificato che i termini per il conseguimento degli obiettivi del PCAR decorrono dalla data della Conferenza Unificata che ha espresso l’intesa sullo stralcio di piano in questione, ferma restando la possibilità per le Regioni di valutare eventuali proroghe solo in presenza dei presupposti previsti dal DM 29/11/2000, articolo 2, comma 2, lettera b3);
- la nota di Autostrade per l’Italia Spa ASPI/RM/2025/0023095/EU del 14/10/2025, (Prot. 20/10/2025. 1041971.E), con la quale si chiede la proroga per il completamento dei macro-interventi 104, 105 e 106 in ragione delle opere da realizzare sull’autostrada A1, tra la progressiva Km 124+510 e la progressiva chilometrica Km 144+519, ricadenti nei Comuni di Campegine e di Reggio Emilia, in Provincia di Reggio Emilia;
Dato atto che, con nota Prot. n. 1074503 del 30 ottobre 2025, si è provveduto a chiedere agli Enti interessati (Comuni di Reggio Emilia e di Campegine e Provincia di Reggio Emilia) di comunicare eventuali motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di ridefinizione dei termini avanzata da Autostrade per l’Italia Spa, relativamente ai suddetti interventi;
Dato atto che non sono pervenute, nei termini indicati, comunicazioni in merito a motivi ostativi da parte degli Enti di cui sopra;
Considerate le motivazioni addotte da Autostrade per l’Italia Spa per la richiesta di ridefinizione dei termini di completamento degli interventi anzidetti e, in particolare, che l’iter autorizzativo per il progetto definitivo ha avuto avvio in data 12 febbraio 2016, su richiesta di Autostrade per l’Italia Spa al concedente Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (di seguito MIT), con successivo nulla osta per l’attivazione della procedura di accertamento della conformità urbanistica, ai sensi del D.P.R. n. 383/1994 (nota MIT n. 2911/2016 del 23/02/2016), che si è, tuttavia, conclusa senza esito a causa di problematiche connesse alla presenza di un’area archeologica – il sito neolitico di Corte Valle Re – come da nota MIT prot. n. 17088 del 05/10/2022. In particolare, la criticità principale ha riguardato la porzione della barriera antirumore richiesta dal Comune di Campegine all’interno del MI 105 per la protezione dell’area archeologica detta. Per tale segmento la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (SABAP) ha richiesto scavi e indagini approfondite, tuttora in corso. Pertanto, al fine di evitare ulteriori ritardi nel risanamento acustico dell’intera area, l’Ente proponente ha ritenuto opportuno stralciare dal progetto l’intervento insistente sull’area archeologica di Corte Valle Re (Sito Neolitico della Razza di Campegine), rinviandone l’esame ad un autonomo e successivo procedimento autorizzativo. Conseguentemente, su richiesta dell’Ente Proponente, la competente Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale, con nota prot. n. 31215 del 31 ottobre 2024, ha rilasciato il nulla osta al progetto definitivo stralciato. In data 09/12/2024 ASPI ha richiesto al MIT il riavvio della Conferenza di Servizi - ex D.P.R. 383/94 e s.m.i., avviata ufficialmente dal MIT il 15/01/2025.;
Dato atto dell’Intesa Stato-Regione, raggiunta nel mese di giugno 2025 con decreto MIT n. 63 del 03/06/2025, ai sensi del comma 5 dell’art. 54 della LR 24/2017, nella quale ARPAE, con nota del 14/03/2025 prot. 49707, ha rilasciato parere favorevole al progetto di risanamento presentato, a condizione che in sede di redazione del progetto esecutivo venga prodotto apposito elaborato, da presentare all’ente competente prima dell’approvazione del progetto esecutivo detto, che fornisca evidenza che il dimensionamento degli interventi di mitigazione acustica proposto risulti adeguato sia nello scenario attuale che in quello verosimilmente ipotizzabile come sviluppo futuro, ovvero in relazione alle nuove tempistiche stabilite dal presente provvedimento;
Vista la richiesta di Autostrade per l’Italia Spa della concessione di una proroga dei termini di attuazione dei macrointerventi 104-105-106, articolata, con riferimento ai tre interventi sopra indicati, come di seguito specificato:
- Fase 1 – localizzazione da km 132+240 a km 133+050. Proroga al 31/12/2029;
- Fase 2 – localizzazione da km 124+510 a km 127+466; da km 128+275 a km 132+240; da km 133+050 a km 144+519. Proroga al 31/12/2031;
- Fase 3 – localizzazione da km 127+466 e il km 128+275. Proroga al 31/12/2032.
Ritenuto che sussistano i presupposti che consentono alla Regione Emilia-Romagna di fissare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b3) del DM 29/11/2000, termini diversi per il raggiungimento dell’obiettivo di risanamento acustico;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla ridefinizione dei termini per il completamento degli interventi di cui sopra del PCAR di Autostrade per l’Italia Spa, fissando i nuovi termini, rispettivamente, al 31/12/2029 per la “fase 1”, 31/12/2031 per la “fase 2” e 31/12/2032 per la “fase 3”;
Richiamati, per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:
- la legge regionale 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 23659/2022 “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale cura del territorio e ambiente”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022.”;
- la propria deliberazione n. 1639 dell’8 luglio 2024, “Modifica dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;
- la propria deliberazione n. 2376 del 23 dicembre 2024, recante “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- la propria deliberazione n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. N. 43/2001;
- la propria deliberazione 1440 dell’8 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027";
- la determinazione dirigenziale n. 3058/2025 e 8615/2025 “Proroga incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Cura del territorio e dell'ambiente”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Assessora all’Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture;
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di ridefinire, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b3) del DM 29/11/2000, il termine per il conseguimento degli obiettivi di risanamento acustico dei macro-interventi 104-105-106, articolato con riferimento ai tre interventi sopra indicati, come di seguito specificato:
- Fase 1 – localizzazione da km 132+240 a km 133+050. Proroga al 31/12/2029;
- Fase 2 – localizzazione da km 124+510 a km 127+466; da km 128+275 a km 132+240; da km 133+050 a km 144+519. Proroga al 31/12/2031;
- Fase 3 – localizzazione da km 127+466 e il km 128+275. Proroga al 31/12/2032;
- di stabilire che entro 31/12/2025 venga trasmesso alla Regione Emilia-Romagna ed al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il cronoprogramma di dettaglio delle attività previste per il completamento degli interventi di cui al precedente punto 1., anche in relazione alle decisioni intervenute in sede di Intesa Stato-Regione e, in particolare, la barriera stralciata posta antistante l’area archeologica di Corte Valle del Re;
- di dare atto che, come richiesto da ARPAE in sede di Intesa Stato-Regione, in fase di redazione del progetto esecutivo venga prodotto un apposito elaborato, da presentare all’ente competente prima dell’approvazione del progetto esecutivo detto, che fornisca evidenza che il dimensionamento degli interventi di mitigazione acustica proposto risulti adeguato sia nello scenario attuale che in quello verosimilmente ipotizzabile come sviluppo futuro, ovvero in relazione alle nuove tempistiche stabilite dal presente provvedimento;
- di stabilire che nella rendicontazione annuale sull’avanzamento degli interventi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 29/11/2000, sia specificatamente valutato l’allineamento rispetto al cronoprogramma suddetto e analizzati gli eventuali scostamenti dal medesimo, con indicazione delle azioni correttive adottate per rientrare dagli stessi;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad Autostrade per l’Italia Spa;
- di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.