n.252 del 28.08.2013 (Parte Seconda)
Influenza aviaria - Misure di contenimento dell'influenza aviaria sul territorio della regione Emilia-Romagna - Ulteriori aggiornamenti
IL PRESIDENTE
Visti:
- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n. 1265/34;
- l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il D.M. n. 298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988;
- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria che abroga la Direttiva 92/40/CE;
- il Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus della influenza aviaria, Ministero della salute DGSAF 0016208-p-21/08/2013.
- il Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus della influenza aviaria; misure integrative al precedente dispositivo, Ministero della salute DGSAF 0016230-p-22/08/2013.
- il referto della sezione di Forlì con il quale si comunica l’isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7 da carcasse di galline ovaiole prelevate nell’allevamento, sito nel comune di Ostellato (FE), Cod. Az. 017FE030 e la successiva conferma del laboratorio di riferimento nazionale (IZS delle Venezie) che si tratta di virus influenzale H7N7 ad alta patogenicità (HPAI).
- il referto del laboratorio di riferimento nazionale (IZS delle Venezie) con il quale si comunica l’isolamento di un virus influenza aviaria sottotipo H7N7 ad alta patogenicità (HPAI) da tamponi prelevati da galline ovaiole dell’allevamento, sito nel comune di Mordano (BO), Cod. Az. 045BO040
- il referto del laboratorio di riferimento nazionale (IZS delle Venezie) con il quale si comunica la positività per virus influenzale sottotipo H7 in tacchini dell’allevamento, sito nel comune di Portomaggiore (FE), Cod. Az. 019FE078
- il referto del laboratorio di riferimento nazionale (IZS delle Venezie) con il quale si conferma la positività per virus influenzale sottotipo H7 in galline ovaiole dell’allevamento, sito nel comune di Mordano (BO), Cod. Az. 045BO042
Considerati:
- i riscontri delle indagini epidemiologiche svolte dai Servizi veterinari delle AUSL di Ferrara e Imola e dal reparto Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria dell’IZSLER, presso le aziende sede di focolaio di influenza aviaria;
- la situazione epidemiologica nazionale.
Ritenuto opportuno integrare le misure attualmente in vigore in Regione Emilia-Romagna nei confronti dell’influenza aviaria per quanto riguarda la biosicurezza e i controlli presso gli allevamenti avicoli.
Valutato necessario procedere alla verifica sanitaria degli allevamenti avicoli presenti nell’area territoriale circostante gli allevamenti sede di focolaio ed in quelli ad esso funzionalmente collegati.
Ritenuto altresì necessario aggiornare le disposizioni adottate in data 23 agosto scorso con propria Ordinanza n. 173, sulla base del riscontro di virus influenzale Tipo H7 in allevamento della provincia di Bologna.
Dato atto del parere allegato
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute
ORDINA
1) l’istituzione di:
- una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno alle aziende 017FE030 e 019FE078 corrispondente all’intero territorio del comune di Ostellato e Portomaggiore(FE);
- una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno alle aziende, comprendente l’intero territorio dei comuni di Masi Torello, Tresigallo, Migliarino, Migliaro, Comacchio, Argenta (FE) e la parte del territorio del comune di Ferrara situata tra la strada Statale 15 (Via Pomposa) e a est della strada Provinciale via PonteAssa;
nonché
- una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno alle aziende 045BO040 e 045BO042 corrispondente a:
- intero territorio dei comuni di Mordano (BO) e Bagnara di Romagna (RA);
- parte del territorio del comune di Imola (BO) situato a est dalla strada statale 610 e a nord della Via Emilia;
- parte del comune di Massa Lombarda(RA)posto a sud della strada provinciale n.253
- parte di territorio del comune di Solarolo (RA) situato a nord della diramazione per Ravenna della autostrada A14
- una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all'azienda, comprendente alla rimanente parte dei Comuni di Imola (BO), Solarolo (RA) e Massa Lombarda (RA) e all’intero territorio dei comuni di Castelguelfo (BO), Medicina (BO), Conselice (RA), Sant’Agata sul Santerno (RA), Lugo (RA), Cotignola (RA), Faenza (RA), Castelbolognese (RA);
2) l’adozione delle misure come di seguito specificate.
Misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza
1. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
2. i veterinari ufficiali della AUSL visitano quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
3. viene attuata un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.
Misure da applicare nelle zone di protezione
Nelle zone di protezione devono essere applicate le seguenti misure:
1. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
2. le carcasse sono distrutte quanto prima;
3. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
4. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione di cui all’art 48 del D.lgs 25/1/2010, n. 9;
5. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: a) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; b) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell' azienda;
6. eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
7. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
8. il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario della ASL competente che lo richieda;
9. sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
10. è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
11. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada,salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.
12. è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione;b)le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui ai punti 10 e 11 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
13. in deroga ai punti 10 e 11 la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
14. in deroga ai punti 10 e 11 Il Ministero, può autorizzare:
a) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
b) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
c) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;
d) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
e) il trasporto diretto delle uova da consumo a un centro di imballaggio designato dalla Regione, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti oppure per la distruzione
Misure da applicare nella zona di sorveglianza
Nelle zone di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:
1. èvietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
2. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
3. In deroga ai punti 1 e 2 la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
a) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
b) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
c) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
d) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
e) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
f) uova destinate alla distruzione;
4. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio secondo le procedure di cui all’art 48 del D.lgs 25/01/2010, n. 9;
6. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
7. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
8. il titolare dell’azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richiede;
9. è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale della AUSL, la rimozione o lo spargimento della pollina;
10. è vietata l’introduzione e l’immissione di selvaggina delle specie sensibili destinata al ripopolamento faunistico; è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili
Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.
Altre disposizioni
Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono sospesi mercati, fiere e concentramenti di animali delle specie sensibili.
Su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna sono attuati controlli straordinari previsti nel piano regionale di emergenza per influenza aviaria trasmesso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti regionale prot. ASS/VET/05/29228 del 18/8/2005, fermo restando quanto previsto dal piano nazionale di monitoraggio della influenza aviaria per quanto riguarda le regioni identificate a maggior rischio.
La presente ordinanza sostituisce integralmente l’ordinanza 173 del 21/8/2013.
Il presente atto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.