n.332 del 13.12.2017 periodico (Parte Seconda)

Registro delle associazioni dei consumatori e utenti ai sensi della L.R. 4/2017. Requisiti e modalità di iscrizione e di conferma annuale di iscrizione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 27 marzo 2017, n.4 “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della Legge regionale 7 dicembre 1992, n.45” e in particolare l'art. 2, comma 3 che prevede l'istituzione del Registro delle associazioni dei consumatori e utenti e la lettera g) del medesimo comma, la quale prevede che la Giunta regionale, con proprio atto, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell’iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli, che ne considerino anche la diffusione territoriale, nonché i criteri per la valutazione della quota associativa, di cui al comma 4;

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice del consumo;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2012, n. 260 “Regolamento recante norme per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del Codice del consumo”;

Rilevato che:

- l’iscrizione nel suddetto Registro è condizione necessaria, secondo le disposizioni di cui all’art. 2 comma 5 della summenzionata legge regionale per accedere ai contributi previsti dalla legge stessa;

- secondo le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3 della legge regionale n.4/2017, ai fini dell’iscrizione nel Registro di cui sopra, le Associazioni dei consumatori ed utenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;

b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese, e che risultino conformi alle normative vigenti;

d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni;

e) non svolgere attività di promozione e pubblicità commerciale aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, non essere interdetti dai pubblici uffici; gli stessi, inoltre, non devono rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione;

Ritenuto necessario procedere, con il presente atto, alla definizione degli ulteriori requisiti previsti alla lettera g), del comma 3, dell'articolo 2, in ordine:

- al numero minimo degli associati richiesto ai fini dell’iscrizione nel Registro,

- alle modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli, che ne considerino anche la diffusione territoriale,

- ai criteri per la valutazione della quota associativa;

Premesso che:

- ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2 della sopra citata legge regionale, per iscritti (associati) si intendono i consumatori o utenti come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo di cui al D.Lgs. 2016/2005 e ss.mm.ii., quali persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, che hanno espressamente manifestato la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall’associazione e versato una quota associativa di importo non meramente simbolico, effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione; ovvero, nel caso che tale pagamento sia effettuato in contanti, è necessario che esso sia confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell’adesione;

- conseguentemente, eventuali associati iscritti a titolo gratuito da parte dell'associazione, pur acquisendo lo status di associati, con i diritti e gli obblighi che derivano loro in base allo Statuto, non sono conteggiabili ai fini del requisito numerico previsto per l'iscrizione al Registro; 

- per sportello si intende il luogo fisico, coordinato da un responsabile nominato dall’associazione, in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela e gestite le relative pratiche;

Ritenuto di:

- fissare, a decorrere dal 2021, allo 0,5 per mille della popolazione regionale residente e presenza sul territorio in almeno in cinque province con un numero di iscritti non inferiore al 0,2 per mille della popolazione di ciascuna di esse, il numero minimo degli iscritti per associazione, al fine di garantire, come richiesto dalla suddetta legge regionale, un’effettiva rappresentatività sociale delle associazioni dei consumatori e utenti nonché in coerenza con quanto previsto all’art. 137, comma 2, lettera c) del Codice del consumo, ai fini del riconoscimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

- prevedere un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale per il periodo transitorio di cui al punto che precede, al fine di consentire, anche, alle realtà associative di minore dimensione, un maggior periodo per conformarsi al suddetto requisito;

- precisare che il suddetto numero minimo degli iscritti è determinato rispetto alla popolazione regionale risultante dall’ultimo censimento ISTAT disponibile e deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro o alla data del 31 dicembre anteriore a quella di presentazione della conferma annuale di iscrizione;

- valutare “di importo non meramente simbolico” una quota associativa annuale non inferiore a 2,00 euro, la cui corresponsione rappresenti l'espressione della manifestazione di volontà di associarsi ed aderire alle finalità statutarie dell’associazione richiedente l'iscrizione nel Registro regionale o la conferma annuale, oltre che determinare un livello minimo accettabile come elemento sintomatico (al netto di altri importi o eventuali contributi) giustificativo di un’attività significativa svolta su base regionale dall’associazione;

Ritenuto altresì di stabilire, come previsto al comma 8 dell’articolo 2 della sopra citata legge regionale, i tempi e modalità di trasmissione della comunicazione di conferma annuale di iscrizione nel Registro di cui al comma 3;

Sentite le Associazioni dei consumatori e utenti iscritte al Registro regionale di cui all’art. 3, della L.R. 45/92, appositamente convocate il giorno 4 luglio 2017, il giorno 1 agosto 2017 e il giorno 11 ottobre 2017;

Acquisito agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport in data 8 novembre 2017, il parere favorevole della Commissione assembleare II “Politiche economiche”, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto non derogato o diversamente disciplinato attraverso successivi provvedimenti;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 riguardante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 concernente “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. In attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 concernente “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafici per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 recante “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni e le precisazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

A) di definire gli ulteriori requisiti previsti alla lettera g), comma 3, articolo 2, della legge regionale n. 4/2017, ai fini dell’iscrizione nel Registro, di seguito riportati:

Numero iscritti

Il numero minimo degli associati iscritti alla data di presentazione della domanda o al 31 dicembre dell’anno precedente alla richiesta di conferma annuale di iscrizione al registro, è fissato:

- nella misura non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale,

- a decorrere dal 2021, nella misura del 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio in almeno in cinque province con un numero di iscritti non inferiore al 0,2 per mille della popolazione di ciascuna di esse;

Per la base di calcolo della misura degli iscritti all’associazione rispetto alla popolazione legale residente sul territorio regionale e provinciale, fa fede l’ultimo censimento ISTAT disponibile.

Quota associativa

La quota associativa annuale di importo non meramente simbolico, destinata all'associazione da parte dell'associato, quale espressione della manifestazione di volontà di aderire alle finalità statutarie della stessa, non può risultare inferiore a 2,00 euro;

Sportelli

Gli sportelli associativi intesi come i luoghi fisici, coordinati da responsabili nominati dall’associazione, in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, vengono attivate forme di tutela e gestite le relative pratiche associative, devono avere i seguenti requisiti:

- presenza sul territorio in almeno cinque province della regione;

- ubicazione in locali autonomi rispetto ad attività economiche ivi compresi gli studi professionali a qualsiasi titolo, comprovati da contratti di locazione o di comodato d’uso. Non possono essere situati in abitazioni o appartamenti utilizzati contemporaneamente anche ad uso privato;

- dotati di numero telefonico fisso, senza comportare per l'utente costi aggiuntivi rispetto alle tariffe normalmente applicate dal proprio gestore telefonico;

- avere un'apertura non inferiore a sei ore settimanali e per almeno due giorni alla settimana;

- identificabili dall’esterno e, in caso di necessità, all’interno, mediante l'affissione di targa contenente l’indicazione della denominazione dell’associazione, delle ore e dei giorni di apertura e del numero telefonico;

Eventuali variazioni o interruzioni anche temporanee dell'attività di sportello devono tempestivamente essere comunicate alla Struttura regionale competente;

B) di disporre che la domanda di iscrizione nel Registro regionale dei consumatori e utenti, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, è presentata mediante posta certificata al Servizio regionale competente, contenente l’indicazione della denominazione dell’associazione e della sede legale e redatta nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ed è corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente dell’associazione, dai quali risulti come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;

2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione, in conformità all’apposito modulo pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna, attestante:

a) la tenuta, presso la propria sede legale o altra sede espressamente indicata in tale dichiarazione, di un unico elenco regionale degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote sottoscritte e versate dagli associati, nonché il numero totale degli iscritti alla data di presentazione della domanda;

b) la regolare tenuta dei libri contabili dai quali si evidenzi in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

c) che i legali rappresentanti dell’associazione non hanno subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, di non essere interdetti dai pubblici uffici nonché di non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione;

d) che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione, nel senso che non trae alcun vantaggio di carattere economico, anche indiretto, dall’attività di tali soggetti. Se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, nella dichiarazione tali contributi, accordi e convenzioni devono essere espressamente e dettagliatamente indicati, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni della Regione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano, in capo all’Associazione, vantaggi di carattere economico, anche indiretto, e che i predetti contributi, accordi o convenzioni sono stati ricevuti o stipulati nel solo ed esclusivo interesse degli Associati o dei soggetti tutelati dall’associazione. In tale ipotesi l’associazione allega altresì alla domanda gli elementi documentali inerenti la trasparenza e completezza delle informazioni fornite agli associati ed alla generalità dei consumatori in merito ai rapporti con i terzi, contributi, accordi o convenzioni di cui sopra;

3) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità e la rilevanza dell'attività ed a fornire notizie sulla articolazione territoriale e sulle sedi operative (sportelli), con l'indicazione dei responsabili delle principali sedi locali dell'associazione stessa e, fatto salvo il pluralismo delle scelte organizzative con conseguenti eventuali indicazioni negative, di dati e documenti relativamente ai seguenti indicatori:

a) disponibilità di un sito internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori;

b) tipologia e numero delle attività di comunicazione, quali pubblicazioni in formato cartaceo o in formato digitale;

c) numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalità e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza;

d) numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai consumatori;

e) numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per la cui presentazione è stata fornita assistenza;

f) tipologia, numero ed esiti delle attività di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale ed extra-giurisdizionale dei diritti dei consumatori;

g) tipologia e numero delle iniziative pubbliche di promozione e tutela dei diritti o comunque di interesse dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'associazione o cui l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi;

h) tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori, ad attività ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi;

C) di dare atto che l’iscrizione al Registro è disposta con determinazione del dirigente competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. I termini sono interrotti in caso di richiesta di integrazioni e ricominciano a decorrere dal momento della ricezione di quanto richiesto. Qualora l'associazione non ottemperi alla richiesta entro 45 giorni il procedimento è concluso con provvedimento di diniego dell'iscrizione, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai fini del suo svolgimento in contraddittorio con l'associazione interessata;

D) di stabilire che, al fine della conferma annuale di iscrizione nel Registro prevista al comma 8, dell’articolo 2 della legge regionale n. 4/2017, entro il 31 maggio di ogni anno, il legale rappresentante di ciascuna associazione iscritta nel Registro di cui all’art. 2 della suddetta legge regionale, trasmette mediante posta certificata al Servizio regionale competente, una comunicazione in conformità all’apposito modulo pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna, con la quale attesta il mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro e il numero aggiornato degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 30 settembre di ogni anno, con determinazione del dirigente competente per materia, si provvede all'aggiornamento delle associazioni iscritte nel Registro; 

E) di dare atto che la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro, salvo relativo adeguamento nel termine di 6 mesi, comporta la cancellazione dell'associazione nel Registro e la revoca dei fondi assegnati. La cancellazione, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai fini del suo svolgimento in contraddittorio con l'associazione interessata, è adottata con determinazione del dirigente competente per materia e comunicata all'associazione stessa. La nuova domanda di iscrizione al Registro non può essere presentata prima di tre anni dalla data di cancellazione;

F) di dare atto che le associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992, si conformano ai requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 4/2017 entro dodici mesi dall'approvazione della presente deliberazione. A tal fine dichiarano alla Regione il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge regionale n. 4/2017, in conformità all’apposito modulo pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna da trasmettersi mediante posta certificata al Servizio regionale competente;

G) di dare atto che la Regione, tramite i propri uffici, può effettuare verifiche a campione dei requisiti dichiarati, mediante accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione;

H) di dare atto che con determinazione del dirigente competente si provvederà all'approvazione dei moduli fac simili di cui alle lettere B), D) e F) che precedono e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Emilia-Romagna;

I) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;

L) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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