n.113 del 20.07.2011 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 DPR 753/80 relativamente la realizzazione di pensiline in ferro e per l'ampliamento del parcheggio con sistemazione a verde e delimitazione con recinzione previsto in comune di Scandiano Via Contarella n. 26 (fg. 6 mapp. 67 e 470) lungo la linea ferroviaria Reggio Emilia-Sassuolo.

IL RESPONSABILE

(omissis) 

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l’intervento di realizzazione di pensilina in ferro e per l’ampliamento del parcheggio con sistemazione a verde e delimitazione con recinzione metallica, previsto in Comune di Scandiano, via Contarella n.26 (fg. 30 mapp.li nn.ri 67 e 470), nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR, con eccezione per il palo previsto sul terreno catastalmente identificato al fg. 30 col mapp. n. 64;

2. di non autorizzare la realizzazione del palo previsto sul terreno catastalmente identificato al fg. 30 col mapp. n. 64, in conseguenza dell’assenza di specifica richiesta da parte del proprietario dell’area;

3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:  

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;  

4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione, è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:  

a) i pali di illuminazione del piazzale che verranno installati siano posti ad una distanza dall’area ferroviaria superiore alla loro altezza, in modo che un eventuale abbattimento accidentale non pregiudichi la sicurezza della circolazione ferroviaria;

b) la recinzione prevista a protezione dell’area ferroviaria, dovrà essere posizionata nel rispetto dell’art.52 del DPR 753/80 come pure l’eventuale piantumazione di siepi, alberi ed arbusti;

5. di stabilire inoltre quanto segue:

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d’Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: 

«E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80»;

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a denuncia d’inizio attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima; 
  • il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi; 
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge e l’obbligo della rimozione delle opere arbitrarie a cura e spese della proprietà o aventi causa della costruzione in opera; 
  • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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