n.92 del 27.03.2024 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 31 - Guzzoni Michele. Variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) alla concessione rilasciata con atto n. 1991 del 19/04/2019 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Monticelli d’Ongina (PC), località Olza, ad uso irriguo - Proc. PC05A0193 - SINADOC 41977/2023

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi dell’ar t. 31 R.R. 41/2001, al sig. Guzzoni Michel e (C.F. GZZMHL69H03D150E), fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con atto n. 1991 del 19/04/2019, codice pratica PC05A0193, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  • portata massima di esercizio pari a l/s 20;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 36.521; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2033; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)

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