n. 123 del 05.08.2011 (Parte Seconda)
Oggetto n. 1570/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Monari, Donini, Barbati, Meo, Sconciaforni e Naldi sull'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
La Regione Emilia-Romagna è impegnata a definire e ad assumere linee di programmazione energetica per garantire il perseguimento degli obiettivi, previsti dalla strategia europea, sottoscritti in ambito internazionale e raggiungere l’autosufficienza energetica grazie al risparmio, all’efficientamento e allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili.
Le fonti rinnovabili sono “virtuose” se il loro utilizzo produce “energia pulita”, riducendo gli impatti negativi e determinando progressivamente un miglioramento della qualità ambientale del territorio.
La sostenibilità reale di una fonte energetica va dunque misurata anche tenendo conto di valori quali il paesaggio, bene non sempre rinnovabile, gli equilibri naturali, la qualità della vita dei cittadini, la tutela della filiera produttiva agricola, con particolare riguardo alle colture di pregio.
Evidenziato che
In assenza di una programmazione pubblica senza un piano energetico nazionale, le norme nazionali che definiscono le politiche di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili e stabiliscono le procedure per la realizzazione degli impianti, rischiano di annullare il potenziale positivo rappresentato da un possibile “nuovo modello energetico”, trasformando la transizione dalle fonti fossili alle rinnovabili più come sfruttamento del territorio che non in una reale occasione di progresso per le comunità che sul territorio vivono.
Considerato che
La Regione Emilia-Romagna, non rinunciando al doveroso ruolo di programmatore pubblico, ha deciso di accompagnare alla proposta del Secondo Piano Triennale Attuativo il Piano Energetico Regionale la definizione di una serie di atti sia di Assemblea legislativa, sia di Giunta con i quali individuare i luoghi e le condizioni per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica, così come in precedenza ha fatto per gli impianti fotovoltaici.
Il disegno sarà efficace solo se l’azione di tutti i soggetti coinvolti e interessati (pubblici e privati) sarà responsabile, coordinata e volta alla realizzazione diffusa degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, di riduzione delle emissioni di CO2 e di aumento progressivo della produzione di energia da rinnovabili che la Regione si è posta con il Secondo Piano Triennale Attuativo il PER.
Consapevole che
Diffusa è la preoccupazione fra i cittadini in merito agli effetti sull’ambiente, sulla salute, sulla produzione agricola del proliferare di impianti a combustione di biomasse e al disagio prodotto dalle emissioni odorigene per il rischio di un non corretto funzionamento degli impianti di produzione di biogas.
Apprezzando che
La Regione Emilia-Romagna preveda, oltre alla localizzazione dei siti e delle aree idonee alla collocazione degli impianti, tutta una serie di prescrizioni per garantire e controllare il loro corretto funzionamento e detti le condizioni per evitare l’aumento degli inquinanti in atmosfera nelle zone di superamento e in quelle a rischio di superamento dei limiti per il PM10 e il NO2, sulla base della cartografia allegata.
Impegna la Giunta della Regione Emilia-Romagna
Al fine di garantire la coerenza fra le previsioni del Piano Energetico Regionale ed un equilibrato governo del territorio, a coinvolgere l’intero sistema delle Autonomie Locali perché, anche attraverso l’elaborazione di loro piani energetici, sia governato il disegno localizzativo degli impianti, pianificata la loro alimentazione e sia efficace ed efficiente il sistema di monitoraggio e di controllo degli stessi.
A rafforzare, attraverso gli atti di sua competenza, gli strumenti a disposizione del sistema delle Autonomie Locali per garantire nel tempo che la modalità di alimentazione, stoccaggio e gestione degli impianti a biomasse avvenga nel rispetto dei piani e nella tutela della qualità della vita dei cittadini che vivono il territorio.
A privilegiare la realizzazione d’impianti ad alto rendimento energetico che, funzionando in regime di cogenerazione e trigenerazione, evitino lo spreco di biomassa con la sola produzione di energia elettrica, ma sfruttino anche il calore per usi residenziali e industriali.
Ad indicare che la biomassa necessaria per il funzionamento degli impianti provenga prevalentemente dagli scarti agro-alimentari e forestali o da “colture energetiche” collocate in aree del territorio dove si garantisca equilibrio fra colture agricole e dedicate, limitando la conversione della produzione agricola verso colture bioenergetiche.
A prevedere la valutazione dell’intero ciclo energetico delle biomasse che contempli anche i trasporti, privilegiando gli accordi di filiera corta nel rispetto di cui all’art. 2, lettera c), del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2010 “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica”.
Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 26 luglio 2011