n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)
L.R. 16/2004 e s.m.i. - Approvazione modelli delle tabelle prezzi da esporre nelle strutture ricettive
IL RESPONSABILE
Viste:
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.;
- la deliberazione di G.R. n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", così come modificata ed integrata dalle L.R. 4/2010, L.R. 7/2014, L.R. 4/2016 e L.R. 25/2016, ed in particolare:
- l'art. 33, che prevede l'obbligo di esposizione della tabella dei prezzi praticati nel luogo di ricevimento delle strutture ricettive;
- il comma 4 dell'art. 33, che stabilisce che la Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nelle tabelle-prezzi;
Preso atto:
- che con delibera di Giunta regionale n. 1753/2016 la Giunta ha delegato il dirigente del Servizio Turismo e Commercio all'adozione dei modelli delle tabelle-prezzi e dei cartellini da esporre nelle strutture ricettive ai sensi dell'art. 33 della L.R. 16/2004 e s.m.i., fornendo, se necessario, eventuali indicazioni sulle modalità di compilazione dei modelli;
- con la medesima delibera la Giunta ha fornito le seguenti indicazioni di massima per l'approvazione dei modelli:
- i prezzi esposti si devono intendere come prezzi massimi che il gestore può applicare essendo sempre possibili accordi con i clienti per l'applicazione di prezzi inferiori;
- le tabelle dei prezzi non hanno una validità minima o massima ma possono essere sostituiti in qualsiasi momento dal gestore della struttura ricettiva, fatti salvi accordi pregressi con i clienti;
- i prezzi, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 16/2004 e s.m.i., devono comprendere imposte, tasse e qualsiasi servizio e dotazione, tranne quelli espressamente esclusi e il cui prezzo deve essere chiaramente espresso nella tabella esposta;
- tuttavia, essendo l'imposta di soggiorno un'imposta comunale che non entra a far parte del corrispettivo dovuto per l'alloggio ma è versata separatamente dal cliente, tale imposta può essere esclusa dal prezzo dell'alloggio purché tale esclusione sia opportunamente evidenziata;
Considerato che la L.R. 25/2016 ha modificato l'art. 33 della L.R. 16/2004 abolendo l'obbligo dell'esposizione del cartellino prezzi nei singoli alloggi e che pertanto non si rende più necessario approvare il modello di tale cartellino;
Ritenuto quindi di approvare due modelli di tabelle prezzi, uno per tutte le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e per i Bed and Breakfast e uno per le strutture ricettive all'aria aperta dei campeggi e dei villaggi turistici;
Dato atto dei pareri allegati;
determina:
1. di approvare i seguenti modelli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Allegato 1 - Tabella dei prezzi massimi - da esporre in luogo ben visibile nel luogo di ricevimento di tutte le strutture ricettive alberghiere (Alberghi e Residenze Turistiche alberghiere), extralberghiere (Case per ferie, ostelli, rifugi alpini, rifugi escursionistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanza ) e Bed and breakfast;
- Allegato 2 - Tabella dei prezzi massimi - campeggi e villaggi turistici - da esporre nel luogo di ricevimento di tutte le strutture ricettive all'aria aperta dei campeggi e villaggi turistici
- Allegato 3 - Indicazioni operative
2. di stabilire che:
- occorre compilare solo i campi dei servizi e dotazioni fornite dall'esercizio ricettivo in base alla tipologia di struttura,
- i prezzi esposti sono considerati come prezzi massimi applicabili,
- la tabella potrà essere sostituita liberamente dal gestore ogni volta che intenda modificare i prezzi massimi,
- i prezzi, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 16/2004 e s.m.i., devono comprendere imposte, tasse e qualsiasi servizio e dotazione, tranne quelli espressamente esclusi e il cui prezzo deve essere chiaramente espresso nella tabella esposta,
- l'imposta di soggiorno può essere esclusa dal prezzo dell'alloggio purché tale esclusione sia opportunamente evidenziata, in quanto tale imposta non entra a far parte del corrispettivo dovuto per l'alloggio ma è versata separatamente dal cliente;
3. di pubblicare integralmente il presente atto, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Paola Castellini