n.349 del 31.10.2018 periodico (Parte Seconda)

Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 2018/274; Decreti MIPAAF del 15/12/2015, del 30/01/2017 e del 13/02/2018. Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Anno 2018 - a seguito di elenco integrativo trasmesso dal MIPAAFT

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:

- nella parte II, titolo I, capo III, un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e norme sulla gestione e il controllo del sistema stesso;

- all'art. 63, denominato “meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti”, che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio;

- all'art. 62, paragrafo 3, che le autorizzazioni sono valide per 3 anni dalla data della concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto l'art. 6, comma 3, del Reg. (UE) 2015/561, confermato dall’art. 7, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/274 che prevede che se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 62, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1308/2013;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, prot. n. 12272, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”, successivamente modificato ed integrato con i Decreti del 30 gennaio 2017, prot. n. 527 e del 13 febbraio 2018 prot. n. 935;

Preso atto che il Decreto prot. n. 12272/2015 sopra citato stabilisce:

- all’articolo 5-bis:

a. che le domande precisino la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta;

b. che il vigneto che sarà impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione sia mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

- all’articolo 7-bis:

  • i criteri di priorità che le Regioni possono applicare per l’intera superficie da assegnare;
  • che l’istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c), comma 1 dello stesso articolo, sia effettuata dalle Regioni;

- all'articolo 8, la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti che prevede, tra l’altro, che Ministero comunichi alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- all'articolo 9, che:

  • le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero e la pubblicazione dell’atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
  • se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni; l’intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni disponibili sul SIAN;

- all’articolo 9-bis, che dal 2018:

  • è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari, fatta salva la scelta delle Regioni di applicare un limite massimo per domanda inferiore;
  • nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti e che tale limite è ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti;
  • le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1;

Vista la circolare AGEA n. 21923 del 13 marzo 2018 recante “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Atteso che nella Circolare AGEA sopra citata, al punto “Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)”, è stabilito, tra l'altro, che:

- il Ministero comunichi telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- il sistema centrale generi automaticamente nel Registro le autorizzazioni, una per ogni regione indicata in domanda;

- le Regioni rilascino le autorizzazioni tramite le applicazioni messe a disposizione da AGEA e saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

-l e Regioni pubblichino l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

Atteso che la Regione Emilia-Romagna,ai sensi del citato Decreto MIPAAF n. 12272/2015, ha effettuato, e comunicato al MIPAAF con note di questo Servizio, le seguenti scelte:

- articoli 7 bis, comma 1, e 9 bis comma 1, la scelta del criterio di priorità, e relativa ponderazione, nonché il limite massimo per il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti pari a 5 Ha, (note del 8 maggio 2018 PG/2018/0328115 e del 26 febbraio 2018 PG/2018/0135987);

- articolo 4, la scelta di garantire alle richieste di nuove autorizzazioni all’impianto di vigneti nel territorio della Regione Emilia-Romagna l’assegnazione di una superficie minima pari a 0,15 Ha (nota del 8 maggio 2018 PG/2018/0328115);

Vista la nota MIPAAF del 25 giugno 2018, assunta al protocollo al numero PG/2018/461007 del 25/6/2018, con la quale è stato trasmesso alla Regione l'elenco regionale dei richiedenti ai quali dovevano essere concesse, per l'anno 2018, le autorizzazioni per l'impianto di nuovi vigneti;

Richiamata la propria determinazione n. 11993 del 25/7/2018 concernente il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli anno 2018, sulla base dell’elenco trasmesso dal MIPAAF;

Preso atto che il MIPAAFT, con PEC n. 9296041 nostro protocollo PG/2018/0617030 del 9/10/2018:

- ha comunicato a questo Servizio che per motivi tecnici l’Elenco regionale dei richiedenti trasmesso il 25 giugno 2018 non era completo ed ha allegato un elenco integrativo contenente le seguenti domande:

Denominazione soggetto

Codice a barre domanda

Società Agricola Carpe Diem s.s.

85740247896

Baldini Giuseppe

85740293809

Bussei Alcide

85740251062

Bezzi Matteo

85740148193

Dalla Casa Dino

85740293791

Ghibellini Giuliano

85740238481

Magnani Alessandro

85740287223

Nicoletto Adriano

85740093837

Esposito Bombina

85740153656

Tumidei Gianluca

85740151452

- ha quindi chiesto di provvedere sollecitamente al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per le superfici indicate in tale elenco integrativo;

Considerato che solo in data 9 ottobre scorso questo Servizio è venuto a conoscenza delle suddette ulteriori istanze - che come segnalato dal MIPAAFT non erano state inserite nel primo Elenco per motivi tecnici - e non è stato pertanto possibile rispettare i termini previsti dalla normativa comunitaria per il rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di:

- prendere atto dell'elenco integrativo dei richiedenti ai quali devono essere concesse autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per le superfici indicate nell’elenco stesso - trasmesso dal MIPAAF in data 9 ottobre 2018 - come riportato nell'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per le superfici ivi indicate;

Dato atto che:

- si provvederà a caricare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data dell’atto regionale di rilascio dell’autorizzazione;

- ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, le autorizzazioni rilasciate con il presente atto hanno una validità di tre anni;

- ai sensi dell’art. 6 del Decreto MIPAAF n. 12272/2015 la validità dell’autorizzazione decorre dalla data del rilascio;

Ritenuto altresì, per esigenze di celerità, di comunicare ai richiedenti il rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi tramite posta elettronica certificata e che pertanto coloro ai quali è assegnata una superficie inferiore al 50% di quella richiesta potranno avvalersi della possibilità di rinunciare a tale autorizzazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione (data di consegna della PEC), al fine di non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dalla normativa;

Dato atto infine che, ai sensi di quanto previsto dal citato Decreto MIPAAF n. 12272/2015, si provvederà alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto infine:

- che la Regione Veneto, in data 8 giugno 2018, ha presentato presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nell’interesse della regione Veneto, l’atto di ricorso contro il MIPAAF, Agea, nonché nei confronti delle Regioni, per l’annullamento del Decreto MIPAAF del 13 febbraio 2018 n. 935 e la circolare AGEA prot. n. 21923 del 13 marzo 2018 sopra citati, il cui esito è ancora aperto;

- dell’ordinanza del TAR Lazio n. 04342/2018 REG.PROV.CAU pubblicata il 17/7/2018 con cui si dà atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della Regione Veneto;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamenti 2018-2020”, contenente, tra l’altro, la Direttiva inerente indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante ”Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante ”Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1159 del 3 luglio 2018 concernente, tra l’altro, l’approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti;

Vista infine la direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna, PG.2017.660476 del 13/10/2017, per la corretta applicazione degli art.li 5 e 12 della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, nonché la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell’efficacia giuridica delle norme relative al nuovo sistema dei controlli interni;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto dell'elenco regionale integrativo dei richiedenti ai quali devono essere concesse le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli per l'anno 2018 per le superfici indicate nell’elenco stesso, trasmesso dal MIPAAF in data 9/10/2018, PG/2018/0617030, come riportato nell'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di rilasciare ai richiedenti indicati nell’elenco di cui al precedente punto 1) le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli per le superfici ivi riportate, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013;

3) di dare atto che le autorizzazioni rilasciate saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

4) di dare atto che:

  • ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, le autorizzazioni rilasciate con il presente atto hanno una validità di tre anni;
  • ai sensi dell’art. 6 del Decreto MIPAAF prot. n. 12272/2015 la validità dell’autorizzazione decorre dalla data del rilascio;
  • il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione di cui trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari, e l’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

5) di provvedere all’invio della presente determinazione ai soggetti interessati tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo riportato nell’elenco sopra citato trasmesso dal MIPAAFT;

6) di stabilire altresì che:

  • i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta possono rinunciare all'autorizzazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell’autorizzazione stessa (data di consegna della PEC), direttamente tramite il sistema informatico messo a disposizione sul SIAN da parte di Agea;
  • la rinuncia effettuata tramite il sistema informatico è da intendersi effettuata anche nei confronti della Regione e del Ministero;

7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

8) di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

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