n.267 del 27.08.2014 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/99 n. 9 e s.m.i. Titolo II - Decisione in merito alla Procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativa all'adeguamento al benessere animale dell'allevamento avicolo sito in Strada dei Ronchi n. 2 in comune di Meldola, presentato dalla Soc. Agr. Ronchi di Strada Pasqualino e Antonio s.s.

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) elativa all'adeguamento al benessere animale dell'allevamento avicolo sito in Strada dei Ronchi n. 2 in Comune di Meldola, presentato dalla Soc. Agr. Ronchi di Strada Pasqualino e Antonio s.s.. 

I termini della procedura hanno cominciato a decorrere dal 12/2 /2014, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 44 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa.

Il progetto interessa il territorio del comune di Meldola e della Provincia di Forlì-Cesena;

il progetto, è assoggettato a procedura di screening in quanto appartenente alla categoria B.2.68) "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non incluso nell'allegato A.2)" della L.R. 9/99 e s.m.i.;

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena, con atto di Giunta Provinciale Del GP 76540/288 del 05 ago 2014, ha assunto la seguente decisione:

LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLì-CESENA

(omissis)

delibera:

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo all'adeguamento al benessere animale dell'allevamento avicolo sito in Strada dei Ronchi n. 2 in comune di Meldola, presentato dalla Soc. Agr. Ronchi di Strada Pasqualino e Antonio s.s., dall’ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. nelle fasi di realizzazione del progetto, così come nel prosieguo dell'attività stessa, devono essere messi in atto tutti quegli accorgimenti progettuali e gestionali atti a garantire il mantenersi di condizioni di stabilità tali da non provocare la riattivazione dei fenomeni gravitativi presenti;

2. in fase di modifica di AIA relativa all'aumento del numero di capi presso l'allevamento, dovrà essere presentato un progetto di sistemazione a verde dell'area redatto secondo le indicazioni declinate al comma 8 dell'art. 3.45 del R.U.E.; tale piantumazioni andranno realizzate nella prima stagione utile successiva al rilascio di tale titolo autorizzativo;

3. l'acqua di scarico derivante dal controlavaggio del sistema di depurazione delle acque di abbeveraggio animali, non potrà essere scaricata nel laghetto descritto nello studio ma deve venire scaricata direttamente in acque superficiali realizzando un opportuno sistema di convogliamento diretto alle stesse dotato di pozzetto di ispezione e subordinato alle dovute procedure autorizzative. In alternativa può essere previsto un sistema di trattamento delle acque che consenta di reimmettere la acque dopo il trattamento nel laghetto stesso;

4. prevedere sulla parte in scarpata del tratto in quota di collegamento dell'anaconda dal capannone C alla sala raccolta uova un controllo settimanale della parte sottostante il percorso dell’anaconda al fine di verificare l ’eventuale presenza di frammenti di uova. Qualora presenti, tali residui dovranno essere raccolti e depositata in concimaia;

5. in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive quanto segue:

  1. le vie di transito e le aree non asfaltate interne all’area di cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate nei periodi secchi;
  2. i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all’interno del cantiere nonché durante le fasi di carico;
  3. i camion indotti adibiti al trasporto di terre, inerti o comunque di materiale che può disperdere polveri, devono possedere adeguate caratteristiche di copertura del cassone atte al contenimento di tali dispersioni (teloni o adeguato sistema di copertura del carico trasportato);
  4. si dovrà prevedere la copertura degli eventuali depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti nei periodi di non utilizzo;
  5. per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;

6. fermo restando quanto stabilito dalla prescrizione 2, dovrà essere realizzata durante la fase di cantiere una barriera arborea con piante ad alto fusto e cespugli intermedi da ubicarsi lungo l'intero lato nord-est del capannone A e del capannone C immediatamente prossima alle piste di transito laterali ai capannoni, conformemente alla disponibilità di spazio per il transito mezzi. Di preferenza la barriera dovrà raccordarsi con la barriera prevista dalla prescrizione 2;

7. presso tutti i ventilatori non interni al tunnel di essiccazione nei capannoni A, B e C dovranno essere installate idonee cappe rigide in lamiera di dimensioni tali da garantire una perdita di carico accettabile ai ventilatori e tali da non ostacolare il transito dei mezzi;

8. gli interventi di manutenzione, da eseguire almeno nei primi cinque anni dall'impianto, e comunque fino al completo affrancamento degli elementi vegetali, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione;

b) di quantificare in Euro 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening.

d) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

e) di trasmettere la presente deliberazione alla Soc. Agr. Ronchi di Strada Pasqualino e Antonio s.s.

f) di trasmettere il presente atto al Comune di Meldola per il seguito di competenza;

g) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

h) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267. 

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