n. 177 del 07.12.2011 periodico (Parte Seconda)
RISOLUZIONE - Oggetto n. 2006 - Risoluzione sulle proposte di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 (COM (2011) 630 e 631 def. 18 ottobre 2011 e 629, 627, 628, 626 e 625 def. 17 ottobre 2011). Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata dalla I Commissione assembleare "Bilancio affari generali ed istituzionali" in data 9 novembre 2011)
La I Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;
Visto l’articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;
Visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea - Sessione comunitaria 2011”, in particolare le lettere m), n), o), v);
Vista la Risoluzione della I Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 854 del 14 dicembre 2010 contenente “Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sulla Comunicazione della commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio” - COM (2010) 672 del 18 novembre 2010”;
Viste le lettere del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 34105 del 21 ottobre 2011 e prot. n. 34858 del 27 ottobre 2011);
Vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - COM(2011) 625 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) - COM(2011) 626 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - COM(2011) 627 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune - COM(2011) 628 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - COM(2011) 629 definitivo del 17 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 - COM(2011) 630 definitivo del 18 ottobre 2011; la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori - COM(2011) 631 definitivo del 18 ottobre 2011;
Visti gli articoli 42 e 43 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
Visto il parere reso dalla II Commissione Politiche economiche nella seduta del 3 novembre 2011 (prot. n. 35679 del 4 novembre 2011);
Considerato che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell’Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system”;
Considerato che le Proposte di Regolamento presentate dalla Commissione europea recanti il quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC) fanno parte degli atti segnalati nell’ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l’Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea;
Considerato che già a seguito della segnalazione effettuata nel corso della sessione comunitaria 2010, la I Commissione aveva inviato osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio COM(2010) 672 def., che delineava la strategia della Commissione europea sulla riforma della PAC e anticipava la successiva presentazione delle proposte recanti il nuovo quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC);
Considerata la portata della riforma in atto anche alla luce delle competenze delle regioni italiane in questa materia e del potenziale impatto su un settore come quello agricolo, di importanza strategica per la Regione Emilia-Romagna, e l’ampio dibattito, sulle proposte presentate dalla Commissione europea, attualmente in atto a livello europeo, nazionale e regionale;
Considerata l’importanza delle proposte in esame e della partecipazione della Regione, già in fase ascendente, alla definizione dei contenuti delle proposte nonché ai successivi negoziati sulle stesse attraverso l’attivazione di tutti gli strumenti e le procedure di partecipazione al processo decisionale dell’Unione europea;
Considerato infine, che il pacchetto di misure di riforma della PAC è costituto da sette proposte di regolamento molto complesse e strettamente collegate tra di loro, di conseguenza, ferma restando l’analisi della Riforma nel suo complesso, sono state evidenziate specifiche osservazioni di merito che attengono maggiormente ad alcune delle proposte esaminate;
Si esprime in senso favorevole con riferimento agli aspetti giuridici di cui ai successivi punti a) e b) rilevando quanto segue :
a) la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 42 e 43 del TFUE;
b) Ai fini dell’applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system”, le proposte di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall’articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;
Per quanto attiene il merito delle proposte, osserva che:
c) con riferimento alle misure previste nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune COM(2011) 625 definitivo del 17 ottobre 2011:
- è fortemente criticabile la proposta di adottare quale criterio di riparto delle risorse tra gli Stati membri destinate ai pagamenti diretti, il solo parametro della superficie, peraltro riferito alla superficie ammissibile a premio nel 2009. Questo meccanismo, infatti, escluderebbe dal computo le superfici coltivate a ortofrutta e vite, colture che, nel periodo considerato, non erano ammissibili ai pagamenti PAC, e di conseguenza non potrebbero essere prese in considerazione in sede di riparto delle risorse. Si propone, pertanto, di integrare il criterio della superficie con altri parametri quali la PLV, l’occupazione, il valore aggiunto riparametrando l’entità dell’aiuto in considerazione del diverso potere di acquisto esistente negli Stati membri;
- con riferimento al valore della componente di base dei pagamenti diretti, il passaggio dal regime attuale (legata alle produzioni storiche) al nuovo sistema che estende a tutte le superfici agricole (regionalizzazione) pagamenti degli aiuti entro il termine del 2019 avrebbe come conseguenza una riduzione del valore unitario dell’aiuto significativa rispetto alle medie registrate nelle economie agricole di vitale importanza per la tenuta socio economica di ampie porzioni del territorio rurale nazionale caratterizzate da un apporto di lavoro per unità di superficie o bestiame molto elevato e, per questo, più esposto ai rischi del mercato. Per consentire l’adattamento dei sistemi agricoli al nuovo regime, propone, pertanto, di estendere il periodo di transizione sino al 2026;
- dalla proposta non emerge una politica specifica e adeguata a sostegno dei prodotti di qualità, di conseguenza si propone di dare in questa sede concreta attuazione alle strategie dell’Unione europea di incentivazione delle produzioni di qualità anche attraverso l’attivazione, a discrezione degli stati membri / regioni, di una componente volontaria per il sostegno alle produzioni di qualità certificate entro la quota massima del 2% del massimale nazionale;
- con riferimento al cd. greening, ovvero le disposizioni che disciplinano i pagamenti per le pratiche agricole finalizzate a tutelare il clima e l’ambiente, si rileva che, così come attualmente strutturate nella proposta di regolamento, escludendo le colture arboree, penalizzano fortemente i paesi dell’area mediterranea e deprimono ulteriormente la competitività delle aziende collocate in queste aree e inoltre, risultano troppo rigide e di dubbia efficacia in termini di tutela dell’ambiente. Appare, inoltre, troppo alta la percentuale di incidenza, sia in termini finanziari che in termini di modalità e di superficie. Di conseguenza, si propone: di inserire fra gli agricoltori che hanno diritto al premio aggiuntivo per il greening anche i titolari di superfici a colture permanenti e chi ha aziende situate in tutto o in parte in zone contemplate dalla direttiva nitrati 91/676, in aggiunta a quanto già previsto per le direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE; di ridurre al 20% la componente ambientale, attualmente stabilita nella proposta di regolamento al 30%, e il chiarimento netto delle relazioni di tali impegni con gli interventi dello Sviluppo Rurale (Biologico, Indennità Natura 2000 ecc.). Infine, sarebbe opportuno assicurare che nella componente ecologica possano rientrare gli elementi caratteristici del paesaggio, i terrazzamenti, le fasce tampone che sono tutelati anche dalla condizionalità in termini di mantenimento.
- con riferimento alla mancanza di adeguati strumenti di stabilizzazione del reddito degli agricoltori e di gestione delle crisi, si propone di trasferire sul I pilastro gli “strumenti di stabilizzazione del reddito” (o income stabilization tool), attualmente inseriti nel II pilastro relativo allo sviluppo rurale, così da rendere questi interventi coerenti con gli obiettivi del I pilastro di garanzia ai redditi e da consentire una gestione semplice, dinamica, tempestiva. In quest’ottica si richiede l’attivazione a discrezione degli stati membri/regioni, di una componente volontaria per l’adozione di misure per la gestione dei rischi di mercato entro un massimo del 10% del massimale nazionale.
- Con riferimento all’obiettivo di semplificazione si rileva che il regime forfetario per le piccole aziende non appare in grado di compensare le complicazioni e le difficoltà di attuazione determinate dall’introduzione delle misure di greening e dai problemi di demarcazione tra OCM unica e Sviluppo Rurale che, per come è strutturata la proposta di regolamento, continuano a sussistere.
d) Con riferimento alle misure previste nella Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) COM(2011) 626 definitivo del 17 ottobre 2011:
- Con riferimento alla soppressione delle quote zucchero a partire dalla data del 30 settembre 2015, si rileva che essa è destinata a destabilizzare definitivamente il comparto bieticolo saccarifero italiano già oggetto di una profonda ristrutturazione, a vantaggio, invece, della bieticoltura nel nord Europa, di conseguenza andrebbero pensati e inseriti nella proposta dei sistemi più flessibili per orientare la produzione al mercato, collegati con gli stock mondiali di zucchero;
- Con riferimento alla soppressione delle quote in generale, si rileva la necessità di prorogare oltre il 2015 tali regimi, in particolare, per le quote latte si ravvisa, inoltre, la non positività della cessazione dell’obbligo degli acquirenti di dichiarare mensilmente la produzione di latte ritirata e da parte dei produttori in vendite dirette di dichiarare annualmente la produzione prodotta/venduta. Tale informazione, infatti, è fondamentale per traghettare il settore verso il superamento della politica delle quote, mantenendo contemporaneamente monitorata la produzione, presupposto questo essenziale per la conoscenza del mercato e per supportare al meglio i rapporti contrattuali in questo settore.
- Con riferimento alle Organizzazioni di Produttori e organizzazioni Interprofessionali, si sottolinea che l’obiettivo di prevenire la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e di migliorare il buon funzionamento della catena alimentare è stato affrontato in maniera troppo blanda, anche in risposta all’abbandono del regime delle quote: l’OCM unica, infatti, rende sistematica la possibilità per tutti i settori di costituire Organizzazioni di Produttori e organizzazioni interprofessionali, quali strumenti per migliorare la programmazione dell’offerta e regolarizzare il mercato, tuttavia, a fronte di questo aspetto positivo, permangono delle disomogeneità tra settori con riferimento a due aspetti fondamentali: in primo luogo, le risorse per dotare le Organizzazioni di produttori di strumenti operativi - così come già avviene per l’ortofrutta dove sono risultate ampiamente più efficaci soprattutto perché inserite direttamente nel I pilastro (senza cofinanziamento da parte dello Stato membro)- dovrebbero essere interamente trasferite nell’OCM unica e rafforzate, mentre attualmente per le altre OP sono previsti piccoli incentivi unicamente nel II pilastro relativo allo Sviluppo rurale; in secondo luogo, la proposta di regolamento appare poco efficace e mantiene una discriminazione tra settori nell’ambito della contrattazione (attualmente possibile in maniera dettagliata per lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero - caseari), che rappresenta un elemento fondamentale di prevenzione delle crisi e della volatilità dei prezzi. Senza un esplicito richiamo alla possibilità di introdurre regole di base omogenee sui modelli contrattuali (così come avviene nel caso del latte), infatti, si lasciano in buona parte irrisolti i problemi del riequilibrio del valore nella catena alimentare, con meccanismi e strumenti che, di fatto, intervengono quando le crisi sono in atto, senza essere in grado di prevenirle.
e) Con riferimento alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. COM(2011) 628 definitivo del 17 ottobre 2011:
- Sarebbe opportuno ripristinare l’entità dell’anticipazione del 7% che costituisce un indispensabile volano finanziario necessario all’avvio tempestivo delle iniziative programmate e consente di evitare i maggiori rischi di disimpegno delle risorse nei primi anni. Inoltre si richiede l’ equiparazione delle procedure gestionali previste per lo Sviluppo rurale con quanto previsto per i fondi strutturali, e in particolare si dovrebbero applicare anche per il FEARS le procedure di controllo semplificate già contenute nelle proposte di regolamento per i fondi strutturali, a partire dalle regole per il disimpegno automatico.
f) Con riferimento alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011) 627 definitivo del 17 ottobre 2011:
- Si rileva l’opportunità di rivedere complessivamente le linee d’intervento per le produzioni di qualità che, a fronte della grande enfasi data ai contenuti del Pacchetto Qualità, sono di fatto depotenziate, dalla riproposizione della disposizione sui costi di certificazione, senza le opportune modifiche necessarie a migliorarne l’attuale ridottissima portata, e la contemporanea eliminazione della disposizione sulla promozione nei mercati interni.
- con riferimento agli strumenti per la gestione dei rischi di mercato, si ribadisce quanto affermato in precedenza, ossia che il mantenimento nel II pilastro (relativo allo sviluppo rurale) potrebbe comportare fenomeni distorsivi della concorrenza o almeno modalità di intervento non omogenee a livello comunitario, in quanto tali interventi sono gestiti a livello locale e influenzati dalla capacità di cofinanziamento degli Stati membri.
g) Sulla base di quanto precede rileva l’opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana.
h) Dispone l’invio della presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell’espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea;
i) Dispone l’inviodella presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;
j) Impegna la Giunta ad assicurare un’adeguata informazione sul pacchetto di proposte di regolamento presentate dalla Commissione europea recanti il quadro legislativo della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, informando le competenti Commissioni assembleari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee;
k) Dispone inoltre l’invio della presente Risoluzione ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.
Approvata all’unanimità nella seduta del 9 novembre 2011, ai sensi dell’articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e dell’articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 16 del 2008.