n.79 del 20.03.2019 periodico (Parte Seconda)

Proposta di perimetrazione del centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica "Valle del Mezzano" nel territorio di Ferrara ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 10, della medesima a norma per il quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20% al 30% a protezione della fauna selvatica, e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- al comma 8, che i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell’attività venatoria” e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l’art. 41, comma 1, che istituisce il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle Amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Visti, altresì, come da ultimo modificati dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 10 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, recante “Consultazione sugli atti della Regione”, il quale dispone al comma 2, che la Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le Associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI;

- l’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994, recante “Zone di protezione della fauna selvatica”, che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 3 che i centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca sperimentazione e ripopolamento sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per determinare il perimetro delle zone di protezione, stabilisce in particolare che detta proposta sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la regione provvede all'istituzione della zona di protezione;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2369 del 21 dicembre 2016, in attuazione di quanto stabilito dal soprarichiamato art. 10, comma 2, della L.R. n. 8/1994, sono state istituite le Commissioni consultive territoriali in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria per ogni Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca, nelle composizioni di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;

- con determinazione dirigenziale n. 1932 del 14 febbraio 2018, in attuazione di quanto disposto con la succitata deliberazione n. 2369/2016, punto 5 di parte dispositiva, nonché punto 6 dell’Allegato 2 alla medesima deliberazione recante “Disposizioni in ordine al funzionamento delle Commissioni consultive territoriali di cui all’art. 10, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, così come riformulato dall’art. 7 della L.R. 26 febbraio 2016, n. 1”, è stata modificata la composizione della Commissione consultiva territoriale di Ferrara;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013, che, in particolare per la specie starna, individua l’area compresa tra la provincia di Ferrara e Bologna come quella di massima idoneità, pur con limiti rappresentati da una sensibile diminuzione di tipologie vegetali naturali e un incremento di presidi chimici;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, di seguito PFVR 2018-2023, adottato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 179/2018, che in particolare:

- al paragrafo 1.4.2.4 – parte prima – rileva la presenza nel territorio regionale di due Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, “Pietracuta”, nel territorio della provincia di Rimini, caratterizzato da un ambiente di pianura coltivata a siepi e orientato alla gestione della lepre e “Mezzano”, nel territorio della provincia di Ferrara, ampia area a forte vocazione per l’ornitofauna, la lepre ed il fagiano;

- al paragrafo 3.2.4 – parte seconda – “Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica”, di seguito CPRFS, rileva per il CPRFS “Valle del Mezzano” la necessità di una rivalutazione critica del livello effettivo di recettività faunistica in quanto si è verificato un drastico calo della produttività relativo sia alla lepre che al fagiano e l’avvio di indagini e azioni finalizzate ad un riassetto ambientale e faunistico dell’area, tra i quali l’immissione di capi di selvaggina provenienti da fonti selezionate fino al raggiungimento delle densità minime necessarie a garantire la conservazione di popolazioni auto-riproducenti;

Visto il paragrafo 2.2 “Starna” del citato PFVR 2018-2023 che prevede, in sintesi, l’obiettivo primario della conservazione e incremento di detta specie, mediante azioni di reintroduzione di esemplari selezionati da attuarsi all’interno di aree protette e idonei siti di Rete Natura 2000, attraverso specifici programmi finalizzati alla stabilizzazione dei nuclei vitali della specie, accompagnato da interventi di miglioramento dell’habitat in agro-sistemi;

Richiamate:

- la determinazione PG. 2397/2012 dell’11 gennaio 2012 del Responsabile del Servizio protezione flora e fauna e produzioni agricole della Provincia di Ferrara avente ad oggetto “Perimetrazione per rinnovo del Centro Pubblico Riproduzione Fauna selvatica denominato “Valle del Mezzano” di Ha 17000 circa, ubicato nei Comuni di Ostellato, Comacchio, Portomaggiore e Argenta”;

- la determinazione PG. 32537/2012 del 20 aprile 2012 del Responsabile del Servizio protezione flora e fauna e produzioni agricole della Provincia di Ferrara con la quale è stato disposto il “Rinnovo del Centro Pubblico Riproduzione Fauna selvatica denominato “Valle del Mezzano di Ha 17.000 circa, ubicato nei Comuni di Ostellato, Comacchio, Portomaggiore e Argenta” con scadenza al 31 gennaio 2019, in quanto ritenuto tecnicamente idoneo per la riproduzione naturale in campo aperto, per l’incremento delle specie stanziali, quali lepre, fagiano e starna e per l’irradiazione nei terreni circostanti;

Considerato che l’area del CPRFS “Valle del Mezzano” si trova interamente nel Comprensorio 1 che, secondo quanto previsto dalla citata Carta delle Vocazioni faunistiche, presenta una elevata vocazionalità relativamente alla starna e, pertanto, costituisce sede preferenziale per progetti poliennali di reintroduzione, secondo quanto disposto dal citato PFVR 2018-2023;

Dato atto che:

- sull’area sita in ZPS Rete Natura 2000 IT4060008, ricadente in Parco del Delta del Po e in CPRFS “Valle del Mezzano”, in quanto zona di protezione, è stato approvato il progetto LIFE17 NAT/IT/000588 – LIFE Perdix, da realizzare nel periodo 1/1/2019 - 31/12/2024;

- detto progetto, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, ha lo scopo di recupero e conservazione della biodiversità della Starna italica (Pedix pedix) mediante captive breeding e ricostituzione di popolazioni vitali all’interno di una ZPS vocata nel Nord Italia e prevede le seguenti azioni:

- recupero di un taxon endemico italiano per fini di reintroduzione, miglioramento della sopravvivenza durante il periodo di ambientamento e nella fase riproduttiva;

- ricostituzione di una popolazione stabile e vitale di starna italica;

- attivazioni di processi di conservazione partecipativa fondati sul coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholders;

- le principali organizzazioni agricole hanno espresso il proprio sostegno al progetto stesso e alcuni agricoltori hanno manifestato interesse a mettere a disposizioni terreni per l’attività di acclimatazione delle starne nonché per interventi di miglioramento ambientale ed ecologici;

Dato atto, inoltre, che il citato progetto LIFE-Perdix, nello specifico, prevede:

- la conservazione ex situ del taxon target del progetto, l’allevamento in selezione genetica e loro produzione fino a 9000 esemplari/anno per il 3° - 5° fino ad arrivare alla produzione complessiva di 27000 starne italiche da reintrodurre in natura;

- interventi di riduzione della mortalità degli individui in fase riproduttiva, anche tramite piani di controllo selettivo dei predatori garantiti dalla Regione Emilia-Romagna, e in fase post-rilascio, al fine di garantire la conservazione e la auto-riproduzione della specie mantenendo l’area di tutela, a garanzia della conservazione e auto-riproduzione degli esemplari reintrodotti;

- l’attivazione di un processo di conservazione partecipativa fondato sul coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholders e trasferimento dei risultati ad altri gestori di Rete Natura 2000, di aree protette, di territori di caccia e decisori pubblici, a livello locale, nazionale ed europeo;

Rilevato che il progetto LIFE-Perdix risponde alle esigenze evidenziate dal richiamato paragrafo 3.2.4 del PFVR 2018-2023 relative al riassetto ambientale e faunistico dell’area del CPRFS “Valle del Mezzano” e, in particolare, agli obiettivi gestionali relativi alla programmazione di interventi di immissione di capi di selvaggina proveniente da fonti selezionate fino al raggiungimento delle densità minime necessarie a garantire la conservazione di popolazioni auto-riproducenti;

Rilevato, inoltre, che i contenuti del citato LIFE-Perdix sono in linea con quanto previsto al citato paragrafo 2.2 “Starna” del PFVR 2018-2023 che, in relazione a piani di reintroduzione, prevede studi di fattibilità, identificazione delle aree interessate dalla reintroduzione sulla base della idoneità, miglioramenti ambientali, controllo dei predatori, selezione degli esemplari da reintrodurre, rilascio attraverso idonee tecniche e strutture di ambientamento in un congruo numero, monitoraggio e valutazione sia nei confronti degli individui che del trend della popolazione;

Dato atto che la Commissione consultiva territoriale di Ferrara in materia faunistico-venatoria, nella seduta del 13 dicembre 2018, ha espresso interesse nei confronti del progetto LIFE-Perdix e manifestato la volontà di verificare la disponibilità degli agricoltori a ricostituire gli elementi naturali originari del Mezzano, in vista della riproposizione di detto istituto di protezione;

Ricordato che sulla base dei dispositivi delle citate L. 157/1992 e L.R. n. 8/1994, è necessario deliberare preventivamente la perimetrazione dell’area di protezione al fine di garantirne idonea pubblicità;

Considerato che, anche al fine di garantire la percentuale di aree protette esistenti, in ottemperanza ai disposti di cui al citato articolo 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è opportuno formalizzare la proposta di perimetrazione del CPRFS “Valle del Mezzano” di Ha 17245, ubicato nei Comuni di Ostellato, Comacchio, Portomaggiore e Argenta, descritto e rappresentato nell’Allegato 1 del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, delimitato dai seguenti confini:

- NORD: Canale Circondariale Mezzano Nord/Ovest;

- SUD: Strada provinciale Argine Agosta;

- EST: Canale Circondariale Mezzano Sud/Est;

- OVEST: Canale Circondariale Mezzano Nord/Ovest;

Ritenuto infine, anche alla luce della L.R. n. 13/2005 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara lo svolgimento delle fasi procedimentali, previste dal citato art. 19, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il sopracitato art. 19 della L.R. n. 8/1994, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, stabilisce che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto al riguardo opportuno determinare una scadenza del suddetto istituto faunistico, anche al fine di ridurre le eventuali opposizioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi territorialmente interessati, stabilendo che il vincolo di protezione del Centro pubblico di riproduzione della fauna selvatica di che trattasi abbia validità fino alla scadenza del Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 concernente “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante” “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la proposta di perimetrazione del Centro Pubblico di Riproduzione della Fauna Selvatica denominato “Valle del Mezzano” di Ha 17245, ubicato nei Comuni di Ostellato, Comacchio, Portomaggiore e Argenta, descritto e rappresentato nell’Allegato 1 del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, delimitato dai seguenti confini:

- NORD: Canale Circondariale Mezzano Nord/Ovest;

- SUD: Strada provinciale Argine Agosta;

- EST: Canale Circondariale Mezzano Sud/Est;

- OVEST: Canale Circondariale Mezzano Nord/Ovest;

ai fini della sua riproposizione, ai sensi dell’art. 19, comma 5, L.R. 8/1994;

3) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara lo svolgimento delle fasi procedimentali, così come previste dall’art. 19, commi 5 e 6, della L.R. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni, in merito alla perimetrazione del CPRFS denominato “Valle del Mezzano”, così come indicato al precedente punto 2);

4) di stabilire che al termine delle fasi di competenza il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara provveda a comunicare al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente provvedimento presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati, nonché la percentuale delle opposizioni motivate pervenute, al fine di poter procedere all’adozione dell’atto finale di istituzione;

5) di stabilire, altresì, che il vincolo di protezione del Centro Pubblico di Riproduzione della Fauna Selvatica indicato al precedente punto 2) abbia validità fino alla scadenza del Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023;

6) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-
venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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