n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)

Parere motivato relativo al Piano Faunistico-Venatorio (PFVP 2014-2018) della Provincia di Rimini (art. 15, Titolo II della Parte seconda del DLgs 152/06)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di esprimere parere motivato positivo, relativamente alla proposta di Piano Faunistico Venatorio (PFVP 2014-2018) della Provincia di Rimini, e al relativo Rapporto Ambientale, ai sensi dell’art. 15 del DLgs 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull’ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi:

1) si chiede di considerare quanto contenuto nell’osservazione del Servizio Provinciale ARPA di Rimini prot. N.3079 del 03/06/2014:

  • in riferimento all’uso di munizioni di piombo, dovranno essere adottate tutte le limitazioni utili e necessarie a minimizzare l’impatto derivante dalle stesse, prevedendone l’uso in conformità alla norme vigenti (L.R. 8/94, Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 31/5/2006, D.M. 184/2007, D.G.R. n. 467/2014), al fine di limitare/evitare criticità e ricadute di inquinamento ambientale;
  • verificare gli effetti ambientali attuando il Piano di monitoraggio definito con gli Enti competenti, attraverso gli indicatori descritti del Rapporto Ambientale;

2) al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio si ritiene utile:

  • che il sistema di monitoraggio assicuri oltre al controllo degli impatti significativi, anche la verifica del grado di raggiungimento previsto a seguito dell’attuazione delle azioni del Piano, degli obiettivi di sostenibilità a cui il Piano si riferisce;
  • che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;
  • tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all’eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti; è opportuno inoltre individuare modalità e strumenti per condividere il monitoraggio con gli enti e fornitori di dati e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi;
  • che sia esplicitata l'eventuale possibilità per il Piano di concorrere, tramite sua attuazione a seguito del monitoraggio, alla modifica e aggiornamento delle previsioni di altri piani, tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

b) di dare atto della Valutazione di Incidenza prot. PG.2014.0374634 del 14/10/2014 del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna, ad esito positivo, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni specifiche, da ritenere aggiuntive rispetto alla normativa venatoria di riferimento ed a quanto previsto nelle Misure Generali di Conservazione e nelle Misure Specifiche di Conservazione dei siti, e che sono fatte proprie:

1) Addestramento cani

  • Vietare l'addestramento di cani per l'attività venatoria durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1 febbraio al 31 agosto inclusi), all'interno dei Siti Natura 2000;

2) Controllo di specie potenzialmente problematiche (esclusi gli Ungulati)

  • Vietare I'uso dei cani nei piani di controllo della volpe; il controllo dovrà avvenire esclusivamente con "tiro selettivo" o con impiego di gabbie di cattura;

3) Ripopolamento e introduzione di fauna selvatica

  • Individuare il periodo utile per le catture di lepre esclusivamente nel mese di dicembre;
  • Divieto di ripopolamento con anatidi provenienti da allevamento e divieto di permanenza all’interno degli specchi d’acqua dedicati all’esercizio venatorio di richiami vivi oltre gli orari di caccia (comprese anatre domestiche, germanate o altri tipi di anatidi detenuti a scopo venatorio);
  • Obbligo di detenzione di richiami vivi, anatre domestiche, germanate o altri tipi di anatidi detenuti a scopo venatorio, oltre la stagione venatoria ed al di fuori degli orari consentiti di caccia, in apposite gabbie o voliere di dimensioni adeguate per la salvaguardia del benessere animale; le voliere, in particolare, devono essere chiuse su ogni lato e superiormente; nella parte a terra ed eventualmente in acqua, la rete (elettrosaldata ed a maglia massima 3x3 cm) deve essere infissa nel terreno per almeno 10 cm; nel periodo di caccia le gabbie e le voliere devono essere oscurate con teli o stuoie scuri al fine di limitare la funzione di richiamo da parte degli anatidi ivi presenti;

4) Interventi e miglioramenti ambientali

  • Mantenimento ed incremento dei boschi igrofili presenti in alveo, nei pressi di bacini idrici naturali o artificiali, anche al fine dell'insediamento delle colonie di Ardeidi all'interno dei siti “Marecchia a Ponte Messa” e “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”;
  • Mantenimento di un livello idrico costante all'interno dei laghetti a servizio di appostamenti fissi (nel periodo febbraio-settembre) con divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione, all'interno del S.I.C. “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”;
  • Mantenimento ed incremento di fragmiteti e tifeti nei laghetti artificiali e nei bacini di cava all'interno dei siti “Marecchia a Ponte Messa” e “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”;

c) i progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del DLgs 152/06 e della L.R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

d) di ritenere che le presenti valutazioni relative al Piano in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; in caso di tali modifiche, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del DLgs 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;

e) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, del DLgs 152/06, copia della presente deliberazione alla Provincia di Rimini; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all’approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

f) di informare che è possibile prendere visione della variante e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso la Regione Emilia-Romagna, Via della Fiera, 8, Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

g) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 17, del DLgs 152/06 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;

h) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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