n.1 del 02.01.2025 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: Reg. Reg.le n. 41/01 art. 31 - Azienda agricola Zanelli Piero e Paolo s.s. Approvazione variante non sostanziale (diminuzione del volume annuo del prelievo) alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpaneto P.no (pc), frazione Travazzano, località Sbarrata, ad uso irriguo - Proc. PC17A0117 - SINADOC 38658/2024

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

determina

1. di assentire, ai sensi dell’art. 31 del R.R. 41/2001, alla Società Agricola Zanelli Piero e Paolo S.S. (C.F. e P.I.V.A. 01293900336), fatti salvi i diritti di terzi, la variante non sostanziale, consistente nella riduzione del volume annuo di prelievo, alla concessione, già assentita alla medesima suddetta Società con Determinazione Dirigenziale n. 707 del 13/02/2020, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (codice pratica PC17A0117), avente ora le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

portata massima di esercizio pari a l/s 20;

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 12.000; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2029; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

articolo 7- obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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