n.308 del 25.09.2019 periodico (Parte Terza)
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale per la difesa in giudizi di responsabilità civile e penale del personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi
In attuazione della Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 18/1/2010 e della deliberazione n. 214 del 4/9/2019, dal giorno 25/9/2019 e sino alle ore 24.00 del giorno 25/10/2019 è aperto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola – Malpighi un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale per la difesa in giudizi di responsabilità civile e penale del personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi nei casi di richiesta di patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dell’Azienda stessa nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio non possa essere assunta dall’Avvocatura interna dell’Ente.
L’elenco di cui al presente avviso è unico ma suddiviso in sezioni specifiche per settori di competenza così individuate: 1) contenzioso penale – ramo responsabilità professionale sanitaria; 2) contenzioso civile – ramo responsabilità professionale sanitaria; 3) contenzioso lavoro -sindacale - previdenza; 4) contenzioso amministrativo.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione n. 6 del 18/1/2010, nonché alla Procedura aziendale PA77 Tutela Legale (All. A).
1 - Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di iscrizione gli Avvocati del libero Foro, persone fisiche, in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione anche ai sensi dell’art. 32 quater c.p. e dell’art. 80 Codice dei contratti (D.Lvo 50/2016) relativamente alle ipotesi applicabili;
- Assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense;
- Assenza di condanne penali comminate con sentenza passata in giudicato e /o di procedimenti penali pendenti noti all’interessato;
- Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati e abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori;
- Possesso di requisiti di particolare e comprovata esperienza specifica:
- in materia di responsabilità professionale sanitaria in campo penale per l’inclusione nella sezione 1)
- in materia di responsabilità professionale sanitaria in campo civile per l’inclusione nella sezione 2);
- in diritto del lavoro, sindacale e previdenziale in relazione al personale del SSN per l’inclusione nella sezione 3);
- in materia di gare, appalti e contratti pubblici, protezione dei dati personali per la sezione 4);
A tale fine per tutte le sezioni il candidato deve presentare una dichiarazione di aver assunto a far data dal 1 gennaio 2015 incarichi di difesa a favore di enti pubblici o persone giuridiche private e/o del relativo personale, in almeno 25 diversi giudizi, relativi alla singola sezione nella quale si chiede di essere iscritti (indicando l’Ufficio Giudiziario e il numero di Registro Generale del procedimento e, ove possibile, la data di conferimento dell’incarico professionale. Le diverse fasi dello stesso giudizio verranno considerati come un solo giudizio). Si considerano esclusi dal computo i procedimenti di mediazione e le difese nell’ambito di accertamenti tecnici preventivi ai sensi dell’art. 696 e art.696 bis c.p.c.
- Assenza di conflitto di interessi: non aver in corso incarichi di rappresentanza extragiudiziali e di rappresentanza e difesa giudiziale di parti contro l’Azienda e/o contro il suo personale per ragioni d’ufficio, costituzioni di parte civile o difese di parti offese contro l’Azienda o suo personale per ragioni d’ufficio, incarichi da parte di querelanti/denuncianti contro l’Azienda o suoi dipendenti per ragioni d’ufficio, non avere avanzato nell’ultimo anno richieste di risarcimento danni o diffide contro l’Azienda o suoi dipendenti per ragioni d’ufficio.
- Assenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi difensivi nell’interesse dell’Azienda ivi incluse quelle previste dall’art. 10, ultimo comma, D.Lgs. n. 39/2013
- Impegno a non avere rapporti di patrocinio contro l’Azienda o contro il personale aziendale nel periodo di iscrizione nell’Elenco nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’Elenco suddetto (impegno che va esteso anche ai professionisti dell’associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l’istante, ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico forense e ai collaboratori del legale ammesso all’elenco qualora venga loro affidata la sostituzione a singole udienze).
- Assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Possesso, con l’obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all’elenco aziendale e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall’iscrizione nell’Elenco suddetto, di una assicurazione professionale, per un massimale di almeno 1.000.000,00 euro;
- Impegno a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi e, per quanto compatibile, il codice di comportamento dell’Azienda di cui alla deliberazione n. 115 del 24/5/2018 reperibile sulla pagina internet www.aosp.bo.it nella sezione Il Policlinico » Amministrazione trasparente » Disposizioni generali » Atti generali Codice di Comportamento e codice di condotta;
- Impegno, in caso di affidamento di incarico, ad accettare che il relativo compenso si determinato sulla base di quanto previsto al punto 6) dell’Avviso
- Regolarità circa il pagamento di imposte, tasse e contributi a favore dell’erario, di enti pubblici e della cassa previdenziale forense
- Impegno a svolgere personalmente l’incarico, avvalendosi di sostituti solo in casi eccezionali;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di durata dell’elenco.
Il professionista avrà cura di indicare l’ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.
Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati a pena di esclusione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione in carta semplice, datata e sottoscritta dal singolo professionista, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda e redatta secondo il modello del presente avviso (All. B).
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 1 sottoscritta dal professionista in relazione alla/e sezione/i a cui si chiede di essere iscritti;
2) curriculum vitae in formato europeo con indicazione delle particolari capacità e competenze specifiche maturate nel settore e nella materia della sezione e/o delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti;
3) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La domanda e i relativi allegati, debitamente firmati, devono essere inoltrati esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata personale del singolo professionista al seguente indirizzo PEC: PEIdirezione.generale@pec.aosp.bo.it.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli professionisti ancorché aderenti ad associazioni o società tra avvocati.
La domanda e i relativi allegati devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 24 del giorno 25/10/2019. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e non saranno esaminate le domande pervenute oltre il termine.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali ritardi delle domande imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell’istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi elettronici o comunque altri fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Al riguardo si raccomanda di verificare che il sistema PEC utilizzato restituisca entrambe le ricevute di accettazione e consegna al destinatario, quest’ultima valevole come prova di avvenuto recapito nel termine della domanda.
Saranno escluse le domande:
- carenti anche solo di uno degli allegati richiesti;
- pervenute dopo la scadenza, anche se spedite entro il giorno e l’ora indicate, qualunque sia la causa del ritardo, anche se non imputabile al professionista;
- effettuate da soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione generali e speciali indicati in precedenza.
L’Azienda effettuerà in ogni momento idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni mendaci conseguirà l’esclusione dalla procedura oppure, se intervenuti successivamente, l’automatica cancellazione dall’elenco, nonché la decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera
3 - Formazione dell’elenco e durata
L’Azienda procede a formare l’elenco iscrivendo in ordine alfabetico nelle singole sezioni tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti. La costituzione dell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale o para-concorsuale, ma avrà la funzione di banca dati da consultare al solo fine di individuare i professionisti più qualificati e idonei a cui affidare gli incarichi di che trattasi.
La formazione dell’elenco avviene a cura di una commissione di verifica nominata dal direttore generale ai sensi della direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo adottata con la deliberazione n. 6 del 18/1/2010, successivamente alla scadenza del termine del presente avviso.
L’Azienda, una volta predisposto e approvato l’elenco secondo il proprio ordinamento, provvederà alla sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale.
È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco.
L’Azienda può disporre la cancellazione d’ufficio di un professionista dall’elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio del patrocinio legale dell’Autorità;
b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, emersa in corso di validità dell’elenco.
L’Elenco verrà utilizzato dall’Azienda per l’affidamento di incarichi libero-professionali di patrocinio legale ad Avvocati per la difesa in giudizi di responsabilità civile del personale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi nei casi di richiesta di patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro e con le modalità di cui alla Procedura aziendale PA77 Tutela legale.
L’Elenco degli avvocati di cui al presente avviso ha validità di tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. Alla scadenza del periodo di validità l’Azienda si riserva di pubblicare un nuovo Avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o integrare l’elenco stesso in casi motivati e mantenendo la medesima scadenza.
4 - Modalità di conferimento dell’incarico
- istituto contrattuale del patrocinio legale
L’Elenco potrà essere utilizzato per l’affidamento di incarichi libero professionali nei casi di richiesta di patrocinio legale da parte del personale aziendale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro e della PA77.
L’individuazione del legale nell’ambito dell’Elenco è rimessa alla libera scelta del personale coinvolto nel procedimento.
- Incarichi da parte dell’ente
L’Elenco sarà anche utilizzabile dall’Azienda per conferire incarichi a propria tutela nei procedimenti di cui all’art. 17 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 nonché per l’attività di consulenza di cui alla medesima norma;
L’affidamento dell’incarico avverrà utilizzando i criteri sotto elencati in conformità a quanto disposto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del curriculum vitae in formato europeo depositato e dell’esperienza maturata nel corso di validità dell’elenco e quindi:
- livello di complessità della controversia;
- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso;
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto;
- complessità dei casi trattati in precedenza;
- consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti in precedenza;
- individuazione dello stesso legale già incaricato dal personale aziendale per la propria difesa, in un’ottica di risparmio di spesa, purché non sussista conflitto di interesse tra l’Azienda e il personale medesimo;
- individuazione del medesimo legale nominato nella materia oggetto di contenzioso da altre Aziende Sanitarie avente medesimo interesse;
- costo del servizio qualora sia riscontrabile una sostanziale equivalenza tra i diversi profili professionali, fermo restando il limite dei minimi tariffari di cui al DM. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018;
- criterio della rotazione in caso di equivalenza anche dei preventivi presentati per il caso di specie;
- criterio della rotazione in relazione agli affidamenti di incarichi di minore rilevanza
Fermo restando quanto sopra previsto, nei casi di particolare complessità o novità del “thema decidendum” l’Azienda si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un professionista anche non iscritto nell’elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi. Si riserva inoltre la facoltà di procedere ad affidamento diretto ad un professionista non incluso nell’elenco qualora lo stesso sia stato nominato per la medesima controversia da altra Azienda Sanitarie avente il medesimo interesse;
Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l’incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.
5 – Affidamento dell’incarico
L’inserimento in Elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda, né l’attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all’avvocato presente in Elenco in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
Gli iscritti all’Elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco stesso.
L’affidamento dei singoli incarichi a difesa dell’Azienda verrà formalizzato tramite accettazione del preventivo e conferimento incarico deliberato dal Direttore generale, mentre per gli incarichi a difesa dei dipendenti l’affidamento verrà conferito tramite specifico mandato del dipendente stesso previa autorizzazione dell’azienda ai sensi della PA77.
Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale personalmente e in modo autonomo, avvalendosi in casi eccezionali di sostituti, coordinandosi con il Servizio legale ed assicurativo. Il legale incaricato si impegna a tenere costantemente aggiornati, oltre che il proprio assistito, anche l’Azienda sull’andamento del procedimento, fornendo tramite posta elettronica ogni scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferitogli oltre a rendere, su richiesta dell’Azienda, una relazione riepilogativa sullo stato dell’incarico conferito e l’andamento della controversia ed eventuale previsione dell’esito finale anche ai fini degli accantonamenti di spesa a carico dell’Ente.
Si impegna altresì a collaborare con i consulenti tecnici di parte messi a disposizione dall’Azienda.
Si rende disponibile ad incontrare l’assistito su richiesta e a partecipare a incontri presso la sede dell’Ente senza oneri aggiuntivi, neppure di trasferta.
Si impegna a partecipare al CVS se richiesto dal Servizio legale ed assicurativo senza oneri aggiuntivi, neppure di trasferta.
6 – Compensi riconosciuti al legale
Il compenso sarà corrisposto, a seguito di accertamento del corretto svolgimento della prestazione, nella misura indicata nel preventivo approvato dall’Azienda in relazione all’attività svolta per un importo che, comunque, per ogni fase o voce del procedimento, non potrà essere superiore ai parametri medi ridotti della misura massima consentita di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre al rimborso di una percentuale del 15 % per spese generali e delle spese vive documentate.
Per gli incarichi conferiti dall’Azienda in materie diverse dalla responsabilità sanitaria, in casi di particolare complessità il compenso non potrà essere superiore ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. e oltre al rimborso di una percentuale massima del 15 % per spese generali e spese vive documentate.
Il preventivo deve essere redatto in base al valore della controversia indicato nell’atto giudiziario da parte attrice ai fini del contributo unificato. In ogni caso non si applica l’art. 6 del D.M. 55/2014 e s.m.i.
Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 salvo il caso di controversie di particolare importanza, complessità e rilevanza degli effetti o dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, per le quali si potranno applicare gli ulteriori valori indicati nell’art. 5, comma 6, del DM 55/2014 e s.m.i.
Nel caso in cui il legale assista nel medesimo procedimento più soggetti o effettui la difesa contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso unico non sarà, di regola, aumentato.
Nel caso in cui vi siano differenti posizioni processuali nel medesimo processo (dichiarate e motivate dal legale) il compenso unico può essere aumentato del 10% per la difesa della seconda posizione e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20 parti e nulla per il residuo.
In caso di conciliazione o transazione nel corso del giudizio si applica l’art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. diminuiti del 50%.
In caso di conciliazione o transazione extragiudiziale non potranno riconoscersi compensi superiori a quelli previsti dalla Tabella n. 25 del D.M. 55/2014 e s.m.i. diminuiti nella misura del 50%
Per i procedimenti di mediazione/negoziazione assistita i compensi da riconoscere non potranno essere superiori a quelli previsti nella Tabella n. 25/bis del D.M. 55/2014 e s.m.i. diminuiti del 50%.
Eventuali spese di domiciliazione dovranno essere previamente comunicate e quantificate in apposito preventivo e non possono essere superiori a €500,00 omnia, oltre oneri e accessori. Nulla è dovuto per eventuali spese di domiciliazione in Bologna.
Qualora con sentenza definitiva il giudice condanni controparte al pagamento di spese legali in misura superiore a quelle concordate con l’ente, le stesse verranno riconosciute al legale solo se effettivamente corrisposte o recuperate a carico del legale medesimo. Null’altro sarà dovuto dall’Azienda.
Il legale è tenuto ad emettere fattura elettronica indicando il CIG fornito dall’Azienda. Il compenso verrà versato sul “conto dedicato” così come comunicato dal professionista incluso nell’Elenco.
Il legale potrà chiedere anticipazioni di somme quale fondo spese, in misura non superiore al 25% del preventivo, oltre a spese vive documentate, sempre mediante l’emissione di una fattura elettronica a titolo di acconto soggetta ad IVA, cassa di previdenza e ritenuta d’acconto.
6 – Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per le finalità espresse allo specifico paragrafo “finalità del presente avviso”, e consistono nella predisposizione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di difesa a favore del personale di AOSP nel caso di richiesta di patrocinio legale e per la successiva gestione del rapporto creato con l’Azienda.
I dati potranno essere trattati su supporto cartaceo o informatico e sono protetti in modo da garantire la riservatezza, la sicurezza e l’accesso al solo personale specificatamente autorizzato.
I dati saranno utilizzati dal personale dipendente o da altri soggetti che collaborano con l’Azienda tutti debitamente designati e a ciò autorizzati dal titolare o suo referente.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dall’avviso.
I dati relativi al soggetto cui verrà conferito l’incarico saranno pubblicati nel sito aziendale secondo le norme in tema trasparenza e anticorruzione e inserite nella piattaforma dell’anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica.
La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto di quanto definito nel documento di riferimento aziendale denominato Massimario di scarto (T01/PA40) pubblicato nel sito dell’Azienda (area privacy).
I dati raccolti non saranno diffusi, ma potrebbero essere comunicati, nei casi previsti da norme di legge o da altri specifici regolamenti, a soggetti pubblici e privati, enti ed istituzioni per il raggiungimento delle rispettive finalità̀.
In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 21 e ricorrendone i presupposti, si ha altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Per le richieste formali di esercizio dei diritti dell’interessato è utilizzabile l’apposito modulo scaricabile del sito web aziendale, sezione intranet “La privacy in Azienda” e nell’area internet “La privacy dei cittadini”.
7 – Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda: www.aosp.bo.it/content/lavora-con-noi
L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca del presente Avviso ovvero di non utilizzare l’Elenco in caso di modifiche normative e/o contrattuali, e/o di atti o provvedimenti regionali che determinino il venir meno dei presupposti per cui è stata indetta la presente procedura.