n.13 del 15.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Requisiti specifici per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Psichiatriche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati 

l’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul "Piano di azioni nazionale per la salute mentale", Rep. Atti n. 4/CU del 24 gennaio 2013;

l’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente "Le strutture residenziali psichiatriche", Rep. Atti n. 116/CU del 17 ottobre 2013;

la propria deliberazione 313/09 recante “Piano attuativo salute mentale 2009-2011” che ha definito gli indirizzi per qualificare l’offerta residenziale sanitaria del settore psichiatria adulti nel sistema di cura del Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche, consolidare il ruolo del Centro di Salute Mentale per la progettazione, il coordinamento e il governo dei percorsi clinico-assistenziali dei pazienti per tutta la durata della permanenza in residenza;

la legge regionale n.3 4 del 12 ottobre 1998, recante “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, e richiamato in particolare l’art. 8, che demanda alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Assembleare Politiche per la Salute e Politiche Sociali, il compito di determinare i requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al comma 4 dell’art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate nella programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario Nazionale; 

Richiamate inoltre

la propria deliberazione 53/13 recante “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

propria deliberazione 624/13 recante “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”; 

Considerato:

che con propria deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, recante “Applicazioni della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” si è provveduto, al punto 2.6 del dispositivo ad approvare l’allegato 3, nel quale sono definiti, ai sensi di quanto disposto al comma 1 dell’art. 8 della sopracitata legge regionale, requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna, e tra gli altri i requisiti specifici di “Residenze Sanitarie Psichiatriche a Trattamento Intensivo, Protratto e Socio Riabilitativo”;

che con il richiamato provvedimento, si è previsto, altresì, al punto 2.9 del dispositivo, come compito dell’Agenzia sanitaria regionale, la predisposizione delle proposte per l’integrazione ed il periodico aggiornamento dei requisiti per l’accreditamento;

Preso atto che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale, in esecuzione di quanto disposto dal punto 2.9 della citata deliberazione n. 327/2004, ha elaborato il documento, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce i requisiti specifici per l’accreditamento delle Residenze Sanitarie Psichiatriche così articolate:

  • Residenza Psichiatrica a Trattamento Intensivo a breve termine (RTI) - Programma post-acuzie
  • Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)
  • Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensiva); 

Dato atto che i requisiti specifici indicati in Allegato 1 al presente atto deliberativo sostituiscono in modo integrale i requisiti specifici di accreditamento di “Residenze Sanitarie Psichiatriche a Trattamento Intensivo, Protratto e Socio Riabilitativo” contenuti nella citata deliberazione 327/04; 

Dato atto inoltre 

- che le residenze che presenteranno domanda di accreditamento per le nuove tipologie di residenza, di cui all’Allegato 1 del presente atto deliberativo, devono essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento per la tipologia “Residenza sanitaria psichiatrica” (Allegato 1 alla DGR 327/04) i cui requisiti definiscono, tra gli altri, le ore di assistenza sanitaria da garantire giornalmente nelle Residenze Sanitarie Psichiatriche a Trattamento Intensivo, Protratto e Socio Riabilitativo;

 - che le nuove tipologie di residenza sanitaria psichiatrica accreditata di cui all’allegato 1 del presente atto deliberativo prevedono che il requisito di autorizzazione RSPAU 2.5 deve essere posseduto dalla “Residenza Psichiatrica a Trattamento Intensivo a breve termine (RTI) - Programma post-acuzie”, il requisito di autorizzazione RSPAU 2.3 deve essere posseduto dalla “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” e dal “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensiva);

- che le residenze sanitarie psichiatriche già autorizzate al funzionamento per trattamento protratto che intendono presentare domanda di accreditamento per le nuove tipologie “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” e “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensiva) devono comunicare al Comune competente la variazione del possesso del requisito specifico di autorizzazione per l’assistenza sanitaria giornaliera (da RSPAU 2.4 a RSPAU 2.3) per la presa d’atto (DGR 53/13); 

Acquisito il parere della Commissione Assembleare IV “Politiche per la Salute e Politiche Sociali” espresso nella seduta del 2 dicembre 2013; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute; 

a voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di approvare, ad integrazione dell’allegato 3 della deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, i requisiti specifici per l’accreditamento delle Residenze Sanitarie Psichiatriche come definite nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di stabilire che i requisiti specifici di cui al punto 1 sostituiscono in modo integrale i requisiti specifici di “Residenze Sanitarie Psichiatriche a Trattamento Intensivo, Protratto e Socio Riabilitativo” contenuti nei “Requisiti specifici per l’accreditamento delle Strutture di psichiatria adulti” nell’allegato 3 alla propria deliberazione 327/04; 

3. di dare atto che le residenze che presenteranno domanda di accreditamento per le nuove tipologie di residenza, di cui all’Allegato 1 del presente atto deliberativo, devono essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento per la tipologia “Residenza sanitaria psichiatrica” (Allegato 1 alla DGR 327/04) e per quanto concerne il requisito di autorizzazione relativo all’assistenza sanitaria da garantire giornalmente:

  • le residenze sanitarie psichiatriche autorizzate per trattamento intensivo (requisito RSPAU 2.5) possono chiedere l’accreditamento per la tipologia “Residenza Psichiatrica a Trattamento Intensivo a breve termine (RTI) - Programma post-acuzie”;
  • le residenze sanitarie psichiatriche autorizzate per trattamento socio-riabilitativo (requisito RSPAU 2.3) possono chiedere l’accreditamento per la tipologia “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” e per “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensiva);
  • le residenze sanitarie psichiatriche autorizzate per trattamento protratto (requisito RSPAU 2.4) che intendono chiedere l’accreditamento per la tipologia “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” e per “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensiva) devono comunicare al Comune competente la variazione del possesso del requisito specifico di autorizzazione per l’assistenza sanitaria giornaliera (da RSPAU 2.4 a RSPAU 2.3) per la presa d’atto (DGR 53/13); 

4. di stabilire che sulla base del fabbisogno che sarà deliberato con successivo proprio atto, le Residenze Sanitarie Psichiatriche già accreditate (DGR n. 327/04) possono presentare domanda a questa Amministrazione di nuovo accreditamento per le tipologie “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)” e “Modulo residenziale per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a breve termine a carattere intensivo (RTR-intensiva) (di cui all’Allegato 1 del presente atto), anche prima della scadenza dell’accreditamento in essere; le restanti strutture già accreditate devono dimostrare il possesso dei nuovi requisiti in occasione del prossimo rinnovo dell’accreditamento; 

5. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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