n.190 del 04.07.2017 (Parte Seconda)

Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, dall'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014, dall'Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015 e dall’Ordinanza n. 56 del 25 novembre 2016

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

- l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- l’articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2018;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamate:

- l’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, che all’articolo 1 prevede che le attività produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA o SCIA di competenza comunale possono essere delocalizzate, totalmente o parzialmente, con procedimento semplificato, in via temporanea sino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe;

- l’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 “Modifiche alle disposizioni contenute nelle Ordinanze 3/2012, 29/2012, 51/2012 e 86/2012”, che al punto 1 ha prorogato il suddetto termine al 30 giugno 2013;

- l’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013 “Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull’ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all’ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi”, che all’articolo 4 ha previsto un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2014 del termine stabilito dall’Ordinanza 3/2012 e modificato dall’Ordinanza 93/2012;

- l'Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014 “Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012 e dall’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013”;

- l'Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015 “Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013 e dall’Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014”;

- l'Ordinanza n. 56 del 25 novembre 2016 “Modifiche alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, dall’Ordinanza n. 75 del 1° luglio 2013, dall’Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2014 e dall’Ordinanza n. 61 del 22 dicembre 2015”;

Ritenuto opportuno modificare l’Ordinanza 3/2012 e ss.mm., relativamente alla parte in cui consente la delocalizzazione temporanea in locali/strutture/aree scoperte, pubbliche o private, senza requisiti specifici, in particolare consentendo l’occupazione di porzioni di questi manufatti anche da parte di imprese sorte dopo il sisma, al fine di consentirne la piena fruizione, ottenendo così sia un più ampio servizio di vicinato a favore dei cittadini, sia una maggiore attrattività commerciale dei medesimi manufatti, sia la prospettiva di una migliore manutenzione e del mantenimento del decoro degli stessi;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) di modificare l’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e ss.mm., aggiungendo, in fondo al secondo punto elenco del paragrafo 1, la seguente frase:

“Nei locali/strutture/aree scoperte, pubblici o privati, senza requisiti specifici, aventi spazi o suddivisioni interne occupabili da una pluralità di imprese, l’autorizzazione di cui sopra è rilasciata anche a favore di imprese costituite dopo il sisma, oppure che al momento del sisma occupavano locali non risultati danneggiati.”;

2) la presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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