n.62 del 25.03.2015 periodico (Parte Seconda)
Requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali e modalità di verifica di tali requisiti
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare (e pertanto anche amministrativa) esclusiva in materia fieristica;
- la L.R. 25/2/2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, così come modificata dalla L.R. 27/6/2014, n. 7 “Legge Comunitaria Regionale per il 2014” che all’art. 6, comma 3, dispone che i requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica di tali requisiti sono determinati dalla deliberazione di cui all’articolo 21, comma 2, lett. b), nel rispetto della legislazione statale vigente;
Preso atto dell’Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;
Ritenuto di riformulare i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazini internazionali, nazionali, regionali e locali, già disciplinati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1933/2002;
Richiamati gli artt. 6, comma 3, e 21, comma 2, lett. b) della legge regionale 25/2/2000, n. 12;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera:
a) di approvare i requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica di tali requisiti di cui all’allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;
b) di revocare la propria deliberazione n. 1933/2002;
c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Allegato
Requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali e modalità di verifica di tali requisiti
I requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche nonché le modalità di verica di tali requisiti si articolano come segue:
Manifestazioni fieristiche internazionali
1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2) disponibilità di parcheggi esterni;
3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4) sale convegni;
5) prenotazione viaggi ed alberghi;
6) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7) servizi bancari;
8) servizi di ristoro;
9) servizio stampa;
10) pronto soccorso;
11) ordine pubblico;
12) spedizioniere;
13) centro affari (servizio informazioni in generale; centro accoglimento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);
14) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale e provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
15) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
16) sistemi informatizzati.
Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
Manifestazioni fieristiche nazionali
1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2) disponibilità di parcheggi esterni;
3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4) sale convegni;
5) prenotazione viaggi ed alberghi;
6) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7) servizi bancari;
8) servizi di ristoro;
9) servizio stampa;
10) pronto soccorso;
11) ordine pubblico;
12) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale e provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
13) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.
Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
Manifestazioni fieristiche regionali
1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2) disponibilità di parcheggi esterni;
3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4) sale convegni;
5) servizi bancari;
6) servizi di ristoro;
7) pronto soccorso;
8) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale e provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa personal card);
9) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.
Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.
Manifestazioni fieristiche locali
1) pronto soccorso;
2) sicurezza antincendio;
3) vigilanza;
4) illuminazione;
5) ordine pubblico.
A) I sopraelencati requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti sono necessari e sufficienti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche delle varie qualifiche territoriali.
B) Ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L.R. 25/2/2000, n. 12 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”, il dirigente competente, con apposito atto, può concedere deroghe in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o all’accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.
C) La Regione o il Comune interessato verifica la rispondenza dei quartieri e dei centri fieristici permanenti ai sopraelencati requisiti in riferimento a ciascuna manifestazione fieristica nel corso dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento della qualifica territoriale ed all’iscrizione nel calendario regionale o comunale delle manifestazioni fieristiche, acquisendo in tale sede l’apposita dichiarazione in merito del legale rappresentante del soggetto organizzatore e promuovendo ispezioni sul posto da parte del competente ufficio regionale o comunale.
La presente regolamentazione si applica a decorrere dall’edizione 2016 delle manifestazioni fieristiche.