n.235 del 08.09.2015 (Parte Seconda)

Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2015/2016. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare:

  • l'articolo 52 che disciplina il sostegno per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
  • l’art. 231 che prevede che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l’entrata in vigore dello stesso Regolamento n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014/2018, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) - sulla base dell’accordo tecnico del 26 febbraio 2013 con i rappresentanti delle Regioni, delle Provincie autonome e delle Organizzazioni professionali - e inviato alla Commissione Europea con nota protocollo n. 1834 del 1° marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l’altro, l’attivazione della misura “Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

Visti inoltre:

  • il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
  • la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;
  • il DM 27 novembre 2008 (recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”) e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la citata Legge n. 82/2006 dispone:

  • all’articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell’anno in cui il provvedimento viene adottato;
  • all’articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto pertanto di:

  • fissare per la campagna vitivinicola 2015/2016 il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite come segue: dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2015;
  • consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2016 per i vini a indicazione geografica protetta IGP e per i vini a denominazione di origine protetta DOP ottenuti da uve appassite, da uve stramature nonché per i vini che possono utilizzare le menzioni tradizionali “Passito”, “Vin Santo", “Vendemmia tardiva”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
  • n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;
  • n. 335 del 31 marzo 2015 recante ”Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale 2416/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2015/2016, il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dal 1° agosto 2015 e termina il 31 dicembre 2015;
  2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
  3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2015, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di “vini spumanti”, “vini frizzanti” e “mosti parzialmente fermentati” sottoposti a successive frizzantature;
  4. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, o fax (n. 0512912660) ovvero posta elettronica (e-mail.: icqrf.bologna@mpaaf.gov.it oppure icqrf@pec.politicheagricole.gov.it) all’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Via Nazario Sauro n. 20 - 40128 Bologna);
  5. di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2016 per i vini a indicazione geografica protetta IGP e per i vini a denominazione di origine protetta DOP ottenuti da uve appassite, da uve stramature nonché per i vini che possono utilizzare le menzioni tradizionali “Passito”, “Vin Santo", “Vendemmia tardiva”;
  6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione nel sito E-R Agricoltura.

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