SUPPLEMENTO SPECIALE N.3 DEL 16.04.2020

Relazione

L’emergenza epidemiologica che interessa tutta l’Italia sta provocando un drastico calo dei ricavi per le imprese di molti settori. Si rende pertanto urgente un intervento pubblico finalizzato a garantire alle imprese la liquidità necessaria sia per affrontare l’attuale fase di sospensione o drastica riduzione dell’attività, sia per agevolare la fase di riavvio delle imprese. In tal senso il Governo ha emanato due Decreti legge per stimolare l’accesso del credito, anche a breve termine.

Il progetto di legge in esame ha come obiettivo l’accesso al credito a breve termine tramite l’utilizzo di risorse regionali fino ad ora destinate agli investimenti. Trattandosi di misure già operative, l’utilizzo di queste risorse per esigenze di liquidità potrà caratterizzarsi sotto gli aspetti della rapidità e dell’efficacia.

Relazione agli articoli

Art.1: le leggi regionali 41/1997 (in materia di commercio) e 40/2002 (in materia di turismo) prevedono la concessione di contributi ai consorzi fidi finalizzati ad agevolare il ricorso al credito delle imprese socie, tramite: a) la costituzione di fondi rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie su prestiti e b) la corresponsione alle imprese di contributi in conto interessi attualizzati. Le due leggi regionali citate prevedono che sia le garanzie, sia i contributi in conto interessi siano destinati a spese per investimento. L’articolo proposto consente di estendere anche ai finanziamenti destinati all’approvvigionamento delle scorte e al reintegro del capitale circolante i benefici sotto forma di abbattimento del tasso di interesse che la Regione riconosce, tramite i Consorzi fidi, alle PMI del commercio, dei servizi, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo. In questo modo, le risorse assegnate ai Consorzi fidi (ivi comprese quelle che gli stessi hanno destinato a fondo rischi ex L.R. n. 25/2017 e L.R. n. 24/2018) potranno essere destinate anche a supportare prestiti a breve, tramite la corresponsione dei suddetti contributi in conto interesse attualizzati. I contributi verranno concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 2: attualmente, il Fondo FONCOOPER (istituito dallo Stato con legge n. 49/1985 e delegato alle regioni con il D.lgs. n. 112/1998) è destinato esclusivamente a finanziare investimenti in immobili o in beni mobili strumentali di PMI cooperative. Il FONCOOPER è un fondo rotativo che finanzia a tasso estremamente favorevole (il 25% del tasso di mercato) operazioni a medio/lungo termine. L’articolo 2 prevede che il FONCOOPER possa ora finanziare anche interventi per la liquidità a favore delle cooperative. Inoltre, viene eliminato il limite dimensionale, in quanto molte cooperative ad alta intensità di lavoro eccedono i limiti contenuti nella definizione comunitaria di PMI e, conseguentemente, non possono accedere al FONCOOPER. I contributi verranno concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

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