n.193 del 11.07.2013 (Parte Seconda)
Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sull’ordinanza 29 del 28 agosto 2012 e smi, modifiche all’ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 e nuove disposizioni relative alle ordinanze nn. 29 del 28 agosto 2012 e smi, 51 del 5 ottobre 2012 e 86 del 6 dicembre 2012 e smi
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
Visto il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013 riportante l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
Visto il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015” convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013;
Viste le precedenti ordinanze commissariali:
- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del "programma casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione";
- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, con la quale, al paragrafo 1, si è previsto che le attività produttive soggette ad autorizzazione, comunicazione, DIA o SCIA di competenza comunale potessero essere delocalizzate, totalmente o parzialmente, in via temporanea fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe;
- n. 93 del 21 dicembre 2012 con la quale termine di cui al punto precedente è stato prorogato fino al 30 giugno 2013;
Preso atto che il processo di presentazione delle domande evidenzia la necessità di consentire un ulteriore lasso temporale, come pure di agevolare la presentazione d’istanze da parte di cittadini residenti in comuni limitrofi, ove sussista il nesso di casualità tra danno ed eventi sismici;
Ritenuto che durante la fase di ricostruzione tuttora in essere sia opportuno consentire la permanenza delle delocalizzazioni temporanee già comunicate o autorizzate, anche oltre il termine del 30 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014, termine coincidente con la fine dello stato d’emergenza per le zone colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come stabilito nel D.L. n. 43/2013 già citato;
Visto l’art. 27 comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
Art. 1
Proroga del termine per la presentazione delle domande a valere sulle ordinanze
n. 29 del 28 agosto 2012, n. 51 del 5 ottobre 2012 e n. 86 del 6 dicembre 2012,
e successive modifiche ed integrazioni
- Il termine per la presentazione delle domandedi cui all’articolo 4 comma 1 dell’ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, è prorogato al 31 dicembre 2013.
- È altresì prorogato al 30 settembre 2013 il termine per la presentazione delle domandedi cui all’articolo 9 comma 1 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi, e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi.
Art. 2
Precisazioni sull’ambito di applicazione delle ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi
- Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministero delle Economia e Finanze del 1 giugno 2012 art. 1 comma 3 è da intendersi incluso nell’elenco allegato 1 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, il comune di Bologna.
- Si specifica che rispetto all’elenco allegato 1 delle ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e smi, n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi e n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi, per i comuni di Campegine e Castelvetro Piacentino, in linea con quanto disposto dall’art. 67septies, comma 1 bis, del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, sono ritenuti ammissibili a contributo soltanto gli edifici comprendenti unità immobiliari destinate ad attività produttive.
Art. 3
Comuni fuori territorio ammissibile
- Per consentire la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici abitativi o ad uso produttivo danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ubicati nei territori dei comuni limitrofi a quelli individuati ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DL 74/12 così come integrati dall’art. 67 septies del DL 83/12, i soggetti interessati possono presentare al comune ove è ubicato l’edificio domanda di finanziamento con le modalità stabilite dalle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 e l.m. e i.
- Le domande di finanziamento si riferiscono ad interventi già iniziati e/o conclusi ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, del DL 74/12 ovvero ad interventi da iniziare e devono essere depositate entro il 31/12/2013 per gli edifici classificati con livello operativo B o C ed entro il 30 giugno 2014 per gli edifici classificati con livello operativo E0, E1, E2 o E3 di cui alla Tabella 3 dell’Ordinanza 86/12 e s.m. e i. I contributi sono concessi alle stesse condizioni stabilite nelle ordinanze richiamate al comma 1.
- Nelle more della costituzione del comitato tecnico di cui all’art. 3, comma 3, del Protocollo d’intesa tra Ministro dell’Economia e Finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 4 ottobre 2012, la verifica del nesso causale tra danni subiti dall’edificio ed eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è effettuata da tre tecnici esperti, due individuati tra dipendenti regionali e uno scelto dall’ANCI Emilia-Romagna, nominati dal Commissario.
- La Commissione attesta l’esistenza del nesso causale e compila, qualora non già predisposta, la scheda AeDES di cui al DPCM del 5 maggio 2011, dandone comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.
Art. 4
Proroga termini Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012
- Al quarto periodo del paragrafo 1 (Delocalizzazione di attività produttive soggette ad autorizzazione/comunicazione/DIA/SCIA di competenza comunale) dell’Ordinanza n. 3 del 22 giugno 2012 “Semplificazione delle procedure per la delocalizzazione delle attività produttive”, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012, le parole “fino al 30 giugno 2013, salvo proroghe” sono sostituite con le parole “fino al 31 dicembre 2014, salvo proroghe”;
- La proroga di cui al comma 1 si applica di diritto a tutte le attività già legittimamente delocalizzate in via temporanea ai sensi del paragrafo 1 dell’Ordinanza n. 3 del 2012, come modificata dall’Ordinanza n. 93 del 21 dicembre 2012;
La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20/1994.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 1 luglio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani