n.170 del 15.07.2015 periodico (Parte Seconda)

Azienda Agricola Casoli - Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Collecchio (PR), loc. San Martino Sinzano. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc. PR14A0033

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare all’Azienda Agricola Casoli Giovanni, C.F./Partita IVA: 02160680340, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Collecchio (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Collecchio (PR), per uso irrigazione agricola, con una portata massima pari a litri/sec. 18,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 80.000;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto, per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

e) di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 3/6/2015 n. 6828

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21, del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014, per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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